Testo dell'articoloVigente
Art. 813 c.p.c. – Accettazione degli arbitri
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
L’accettazione degli arbitri è data per iscritto, anche mediante sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione, ed è accompagnata, a pena di nullità, da una dichiarazione nella quale è indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell’articolo 815, primo comma, ovvero la relativa insussistenza. L’arbitro deve rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute.
In caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di circostanze che legittimano la ricusazione, la parte può richiedere, entro dieci giorni dalla accettazione o dalla scoperta delle circostanze, la decadenza dell’arbitro nei modi e con le forme di cui all’articolo 813-bis.
Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'accettazione dell'incarico arbitrale deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione.
Ratio
L'art. 813 risolve due questioni distinte ma connesse: la forma dell'accettazione dell'incarico arbitrale e la qualificazione soggettiva degli arbitri ai fini penali e pubblicistici. Il requisito della forma scritta per l'accettazione risponde all'esigenza di certezza giuridica nella costituzione del collegio, evitando controversie sulla validità della nomina. La precisazione che gli arbitri non sono pubblici ufficiali né incaricati di pubblico servizio incide direttamente sul regime penale cui sono soggetti e sulle conseguenze degli atti da essi compiuti.
Analisi
Il primo comma fissa il requisito della forma scritta per l'accettazione, individuando due modalità equivalenti: la sottoscrizione del compromesso (che incorpora già l'accettazione contestuale alla stipula) e la sottoscrizione del verbale della prima riunione (nel caso di nomina separata). La formula «può risultare» indica che la scrittura non deve assumere una forma prestabilita: è sufficiente qualsiasi documento scritto da cui si evinca l'accettazione. Il secondo comma sancisce la natura privatistica dell'arbitro: non è pubblico ufficiale (artt. 357-358 c.p.) né incaricato di pubblico servizio. Ciò significa che l'arbitro non può essere imputato per reati propri dei pubblici ufficiali (corruzione, concussione, abuso d'ufficio) né beneficia delle tutele penali riservate a tali figure. La sua responsabilità è disciplinata dall'art. 813-ter.
Quando si applica
La norma si applica al momento della costituzione del collegio arbitrale, quando ciascun arbitro nominato deve accettare formalmente l'incarico. In sede di redazione del compromesso è prassi includere la firma degli arbitri, che integra l'accettazione di cui al primo comma. Il secondo comma rileva in ogni contenzioso che coinvolga la responsabilità penale degli arbitri o la qualificazione dei loro atti.
Connessioni
L'art. 813 si coordina con l'art. 809 (numero degli arbitri), l'art. 810 (nomina) e l'art. 813-ter (responsabilità civile degli arbitri). La qualificazione soggettiva degli arbitri ha rilevanza anche ai fini dell'art. 357 c.p. (nozione di pubblico ufficiale) e dell'art. 358 c.p. (incaricato di pubblico servizio), escludendo l'applicabilità dei reati propri previsti dal codice penale.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio e Caio nominano Sempronio come arbitro unico con atto scritto separato rispetto al compromesso. Sempronio, invece di sottoscrivere un'apposita dichiarazione di accettazione, si presenta alla prima riunione e sottoscrive il relativo verbale, nel quale è inserita la formula «Sempronio accetta l'incarico di arbitro unico». Ai sensi dell'art. 813, primo comma, tale sottoscrizione è sufficiente a integrare l'accettazione scritta richiesta, e il procedimento può proseguire regolarmente.
Caso 2: Caso 2
Nel corso di un procedimento arbitrale, Mevio, parte soccombente in prima istanza, impugna il lodo sostenendo che uno degli arbitri avrebbe commesso un reato di abuso d'ufficio nell'esercizio delle proprie funzioni arbitrali. Il difensore di Filano, l'arbitro accusato, eccepisce che ai sensi dell'art. 813, secondo comma, gli arbitri non hanno la qualifica di pubblico ufficiale e pertanto il reato di abuso d'ufficio, che presuppone tale qualifica, non è configurabile. La questione viene rimessa alla valutazione del giudice penale.
Domande frequenti
L'arbitro deve firmare un documento separato per accettare l'incarico?
Non necessariamente. L'accettazione scritta può risultare anche dalla sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione del collegio, senza bisogno di una dichiarazione autonoma.
L'arbitro è considerato un pubblico ufficiale?
No. L'art. 813, secondo comma, esclude espressamente che gli arbitri abbiano la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. La loro posizione è privatistica.
Un arbitro che si comporta scorrettamente può essere denunciato per abuso d'ufficio o corruzione?
No, in quanto quei reati presuppongono la qualifica di pubblico ufficiale, che l'art. 813 esclude per gli arbitri. La responsabilità degli arbitri per atti dolosi o gravemente colposi è regolata dall'art. 813-ter in sede civile.
Se l'arbitro accetta verbalmente, la nomina è valida?
No. L'art. 813 richiede la forma scritta per l'accettazione. Un'accettazione meramente orale non è sufficiente, anche se le parti l'abbiano tutte convalidata.
La qualificazione privatistica dell'arbitro ha conseguenze fiscali?
Sì. Il compenso dell'arbitro è qualificato come reddito di lavoro autonomo o d'impresa, non come emolumento di natura pubblicistica. L'arbitro emette parcella o fattura ed è soggetto alle ordinarie regole fiscali del lavoro autonomo.