Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 808-quinquies c.p.c. – Efficacia della convenzione d’arbitrato
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito, non toglie efficacia alla
convenzione d’arbitrato.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 808-quater - quater c.p.c.: Interpretazione della convenzione d’arbi→Cod. proc. civ. art. 809 - Articolo 809 Codice di Procedura Civile: Numero degli arbitri→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 808-ter Codice di Procedura Civile: Arbitrato irrituale→Art. 808-bis c.p.c.: Convenzione di arbitrato in materia non con→Articolo 808 Codice di Procedura Civile: Clausola compromissoria→Articolo 807 Codice di Procedura Civile: Compromesso→Articolo 810 Codice di Procedura Civile: Nomina degli arbitri→Articolo 806 Codice di Procedura Civile: . (Controversie arbitrabili→Articolo 811 Codice di Procedura Civile: Sostituzione di arbitri
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La chiusura del procedimento arbitrale senza pronuncia nel merito non estingue la convenzione d'arbitrato, che rimane pienamente valida ed efficace.
Ratio
L'art. 808-quinquies risponde all'esigenza di tutelare la stabilità della convenzione d'arbitrato da eventi processuali contingenti. Prima dell'introduzione di questa disposizione, poteva sorgere il dubbio se la conclusione del procedimento senza lodo sul merito, per rinuncia, estinzione, decadenza degli arbitri o altri motivi, comportasse il consumarsi o l'esaurimento della clausola compromissoria. La norma risolve il dubbio in senso favorevole all'efficacia della convenzione, in coerenza con il favor arbitrati che ispira l'intera disciplina riformata.
Analisi
Il testo è sintetico: «La conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito, non toglie efficacia alla convenzione d'arbitrato.» L'enunciato produce un effetto negativo, nega la perdita di efficacia, senza richiedere ulteriori condizioni. L'espressione «conclusione senza pronuncia sul merito» abbraccia tutte le ipotesi in cui il procedimento si chiuda senza un lodo che accolga o respinga le domande delle parti: estinzione per inattività, rinuncia al procedimento, decadenza degli arbitri senza sostituzione, impossibilità sopravvenuta di proseguire. Non rileva la causa della mancata pronuncia: la convenzione rimane valida in ogni caso.
La norma non incide sull'autonomia della clausola compromissoria rispetto al contratto principale (principio di separabilità), che resta disciplinata dall'art. 808, secondo comma.
Quando si applica
La disposizione si applica ogni volta che un procedimento arbitrale si conclude senza lodo sul merito. Ad esempio: gli arbitri non riescono a formare la maggioranza e il procedimento si estingue; una parte rinuncia agli atti; il termine per la pronuncia del lodo scade senza che sia stato emesso e non vi è proroga. In tutti questi casi le parti possono riattivare il procedimento arbitrale notificando una nuova domanda di arbitrato sulla medesima controversia, senza dover stipulare una nuova convenzione.
Connessioni
L'art. 808-quinquies si coordina con l'art. 808-quater sull'interpretazione estensiva della convenzione e con gli artt. 820-821 sul termine per la pronuncia del lodo e la sua proroga. Rileva in relazione all'art. 813-bis sulla decadenza degli arbitri per omissione o ritardo, situazione che potrebbe condurre alla chiusura del procedimento senza pronuncia. Il principio è analogo a quello dell'art. 310 c.p.c. che, in sede ordinaria, stabilisce che l'estinzione del processo non estingue l'azione.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio promuove un arbitrato contro Caio in forza di clausola compromissoria inserita in un contratto di locazione commerciale. Gli arbitri nominati non raggiungono la maggioranza necessaria per pronunciare il lodo e il procedimento si chiude senza decisione sul merito. Tizio, assistito dal proprio avvocato, notifica a Caio una nuova domanda di arbitrato per la stessa controversia, confidando nel fatto che la convenzione d'arbitrato rimane efficace ai sensi dell'art. 808-quinquies. Caio non può opporre l'esaurimento della clausola e deve partecipare al nuovo procedimento.
Caso 2: Caso 2
Sempronia e Mevio hanno inserito una clausola compromissoria in un contratto di franchising. Mevio propone arbitrato ma poi rinuncia agli atti del procedimento prima della pronuncia del lodo. Anni dopo sorge una nuova controversia relativa allo stesso contratto. Mevio ritiene che la rinuncia abbia consumato la clausola arbitrale. Sempronia richiama l'art. 808-quinquies: la rinuncia al procedimento, essendo una conclusione senza pronuncia nel merito, non ha tolto efficacia alla convenzione, che può essere riattivata per la nuova lite.
Domande frequenti
Se il procedimento arbitrale finisce senza lodo, posso fare un nuovo arbitrato sulla stessa lite?
Sì. L'art. 808-quinquies stabilisce che la conclusione senza pronuncia nel merito non toglie efficacia alla convenzione d'arbitrato, che può quindi essere utilizzata per avviare un nuovo procedimento.
La rinuncia agli atti del procedimento arbitrale esaurisce la clausola compromissoria?
No. La rinuncia al procedimento è una forma di conclusione senza pronuncia nel merito, e l'art. 808-quinquies ne impedisce l'effetto estintivo sulla convenzione d'arbitrato.
Cosa succede se gli arbitri non si accordano e il lodo non viene emesso entro i termini?
Il procedimento si chiude senza pronuncia nel merito. La convenzione d'arbitrato resta efficace e le parti possono riavviare il procedimento, eventualmente con nuovi arbitri nominati secondo le modalità previste dalla convenzione.
La norma si applica anche all'arbitrato irrituale?
Sì. Come gli artt. 808-ter e 808-quater, anche l'art. 808-quinquies è collocato tra le disposizioni generali e si applica a tutte le forme di arbitrato, incluso quello irrituale.
Se ho rinunciato al procedimento arbitrale, posso poi adire il giudice ordinario?
No, non direttamente. La convenzione d'arbitrato rimane efficace, il che significa che la controparte può opporre l'eccezione di arbitrato se si tenta di adire il tribunale. Occorre riavviare il procedimento arbitrale, non quello giudiziale.