Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 758 c.p.c. – Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all’uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale.
Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 757 - Art. 757 c.p.c.: Conservazione di testamenti e di carte→Cod. proc. civ. art. 759 - Art. 759 c.p.c.: Informazioni e nomina del custode→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 756 Codice di Procedura Civile: Custodia delle chiavi→Art. 760 c.p.c.: Apposizione di sigilli durante e dopo l’inventa→Articolo 755 Codice di Procedura Civile: Poteri del pretore→Articolo 761 Codice di Procedura Civile: Accesso nei luoghi sigillati→Articolo 754 Codice di Procedura Civile: Apposizione d’ufficio→Articolo 762 Codice di Procedura Civile: Termine→Art. 753 c.p.c.: Persone che possono chiedere l’apposizione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Gli oggetti non sigillabili o necessari all'uso personale dei conviventi vengono descritti nel verbale; le cose deteriorabili possono essere vendute immediatamente con decreto.
Ratio
L'articolo 758 c.p.c. introduce eccezioni alla regola generale dell'apposizione dei sigilli, motivate dalla natura degli oggetti o dalla loro indispensabilità per chi abita nell'immobile. La misura conservativa, se applicata in modo assoluto, potrebbe creare situazioni di ingiustizia pratica: impedire ai conviventi l'uso di beni necessari alla vita quotidiana, o lasciar deperire cose che perderebbero valore nell'attesa dei provvedimenti definitivi sull'eredità. La norma opera quindi un bilanciamento tra la tutela del patrimonio ereditario e le esigenze pratiche immediate.
La previsione della vendita immediata per le cose deteriorabili riflette un principio generale dell'esecuzione forzata e dei procedimenti conservativi: la massimizzazione del valore dei beni nell'interesse dei creditori e degli aventi diritto all'eredità, evitando perdite economiche evitabili.
Analisi
Il primo comma distingue due categorie di oggetti che non vengono sigillati: quelli su cui «non è possibile apporre i sigilli» (per la loro natura fisica, come liquidi, animali vivi, cose sfuse) e quelli «necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa» (vestiario, medicinali, strumenti di lavoro quotidiano). Per entrambe le categorie la soluzione è la descrizione nel processo verbale, che garantisce la tracciabilità senza la sigillatura fisica. Il secondo comma prevede per le cose deteriorabili (prodotti alimentari, piante, beni fragili, titoli in scadenza) la possibilità, non l'obbligo, di un decreto del pretore che autorizzi la vendita immediata. L'incarico di vendita è affidato a un commissionario, la cui disciplina è richiamata agli artt. 532 ss. c.p.c. (che regolano la vendita delle cose pignorate), garantendo la regolarità e trasparenza dell'operazione. Il ricavato della vendita entra a far parte del patrimonio ereditario.
Quando si applica
La norma si applica durante le operazioni di apposizione dei sigilli, ogni volta che il pretore si trova di fronte a beni che non possono essere sigillati o che per la loro natura richiedono un trattamento differenziato. La valutazione della deteriorabilità è discrezionale del pretore e richiede una stima del rischio di deprezzamento nel periodo di conservazione tipico.
Connessioni
La norma si raccorda con gli artt. 532-534 c.p.c. (vendita di cose pignorate tramite commissionario), con gli artt. 752-757 c.p.c. (procedimento di apposizione), con l'art. 759 c.p.c. (nomina del custode), con l'art. 2790 c.c. (custodia dei beni pignorati) e con le disposizioni sull'inventario ex artt. 769 ss. c.p.c.
Casi pratici
Caso 1: Il pretore si reca nell'abitazione di Tizio per apporre i sigilli
Nell'appartamento trovano, oltre ai mobili e ai gioielli, una scorta di alimenti freschi nel frigorifero, tre casse di vino pregiato a rischio deterioramento e i vestiti della moglie convivente Caia. Il pretore descrive nel verbale i vestiti e gli oggetti personali di Caia (che rimangono a sua disposizione) e redige specifica descrizione degli alimenti freschi. Per il vino pregiato, valutato a rischio di deterioramento per le alte temperature stagionali, il pretore emette decreto che autorizza la vendita immediata tramite commissionario, con il ricavato che entrerà nell'attivo ereditario.
Caso 2: Sempronio gestiva un piccolo negozio di frutta e verdura
Al momento della morte, il magazzino annesso all'abitazione contiene merce fresca per circa 3.000 euro di valore. Il pretore, durante l'apposizione dei sigilli, verifica che i prodotti ortofrutticoli si deterioreranno nel giro di pochi giorni. Emette immediatamente decreto ex art. 758 c.p.c. per la vendita urgente della merce fresca, nomina un commissionario e dispone che il ricavato venga depositato in cancelleria a favore dell'eredità. Gli scaffali e le attrezzature del negozio, invece, vengono normalmente sigillati.
Domande frequenti
I vestiti e gli oggetti personali dei familiari conviventi vengono sigillati?
No. Gli oggetti necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa non vengono sigillati. Vengono però descritti nel processo verbale di apposizione dei sigilli, così da garantire la tracciabilità. Restano a disposizione dei conviventi per l'uso quotidiano.
Cosa succede agli alimenti freschi nell'abitazione del defunto?
Le cose deteriorabili, come gli alimenti freschi, possono essere vendute immediatamente su decreto del pretore. La vendita è eseguita da un commissionario secondo le norme degli artt. 532 ss. c.p.c. Il ricavato viene conservato e confluisce nel patrimonio ereditario.
La vendita immediata delle cose deteriorabili è obbligatoria?
No, è una facoltà del pretore ('il pretore può ordinare'). Il pretore valuta caso per caso se il rischio di deterioramento è concreto e tale da giustificare la vendita anticipata. Per cose che possono attendere senza perdita significativa di valore, il pretore può optare per la semplice descrizione nel verbale.
Come avviene la vendita tramite commissionario?
Il commissionario è un soggetto incaricato dal pretore di eseguire la vendita delle cose deteriorabili secondo le norme degli artt. 532 ss. c.p.c., che regolano la vendita dei beni pignorati. Il commissionario agisce nell'interesse dell'eredità, realizzando il miglior prezzo possibile nelle circostanze date.
Quali oggetti non possono fisicamente essere sigillati?
Non possono essere sigillati fisicamente gli oggetti per loro natura incompatibili con i sigilli: liquidi (tranne quelli in contenitori chiusi), animali vivi, cose sfuse come cereali o sabbia, impianti fissi. Per questi oggetti la protezione è garantita dalla descrizione nel processo verbale, che li rende identificabili e tracciabili.