Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 728 c.p.c. – Comparizione
Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 727 - Articolo 727 Codice di Procedura Civile: Pubblicazione della doma…→Cod. proc. civ. art. 729 - Articolo 729 Codice di Procedura Civile: Pubblicazione della sent…→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 726 c.p.c.: Domanda per dichiarazione di morte presunta→Articolo 730 Codice di Procedura Civile: Esecuzione→Art. 725 c.p.c.: Immissione in possesso temporaneo→Art. 731 c.p.c.: Comunicazione all’ufficio di stato civile→Articolo 724 Codice di Procedura Civile: Procedimento→Art. 723 c.p.c.: Fissazione dell’udienza di comparizione→Articolo 733 Codice di Procedura Civile: Vendita di beni
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Decorsi sei mesi dall'ultima pubblicazione, il giudice fissa l'udienza di comparizione nel procedimento per morte presunta, interroga i comparenti e riferisce al tribunale per la sentenza.
Ratio
L'articolo 728 c.p.c. disciplina la fase di comparizione nel procedimento per morte presunta, che si distingue da quella del procedimento per assenza per l'incastro con il meccanismo di pubblicità legale previsto dall'art. 727 c.p.c. Solo dopo il decorso di sei mesi dall'ultima pubblicazione, periodo durante il quale chiunque può fornire notizie sullo scomparso, il procedimento riprende con la fissazione dell'udienza di comparizione. Questo schema temporale riflette la gravità degli effetti della morte presunta e la necessità di una ricerca esaustiva prima della dichiarazione definitiva.
La norma integra in un unico articolo sia la fase di fissazione dell'udienza che quella dell'istruttoria orale, a differenza del procedimento per assenza che le disciplina in articoli separati (723 e 724 c.p.c.).
Analisi
Il procedimento si svolge in tre momenti: (1) fissazione con decreto del giudice dell'udienza di comparizione e del termine per la notifica del ricorso e del decreto alle persone indicate nell'art. 726 c.p.c.; (2) comunicazione del decreto al pubblico ministero; (3) svolgimento dell'udienza, in cui il giudice interroga i comparenti, può disporre l'assunzione di ulteriori informazioni, e infine riferisce al tribunale in camera di consiglio per la decisione finale con sentenza. Il riferimento alle 'circostanze che ritiene rilevanti' attribuisce al giudice un'ampia discrezionalità istruttoria, funzionale a una valutazione approfondita della sorte dello scomparso.
Quando si applica
La norma si applica dopo che sono trascorsi sei mesi dall'ultima delle pubblicazioni ordinate ex art. 727 c.p.c. Su istanza del ricorrente (non d'ufficio), il giudice provvede alla fissazione dell'udienza. L'iniziativa del ricorrente è un elemento di garanzia: il procedimento non prosegue automaticamente ma richiede una manifestazione di volontà attiva da parte di chi ha proposto la domanda.
Connessioni
La norma si raccorda con l'art. 727 c.p.c. (pubblicazione della domanda), l'art. 729 c.p.c. (pubblicazione della sentenza), e gli artt. 58-73 c.c. per i presupposti e gli effetti della morte presunta. Rilevante anche l'art. 70 c.p.c. per il ruolo del pubblico ministero.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Caia ha curato la pubblicazione della domanda di morte presunta del marito Tizio sulla Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani. Trascorsi sei mesi dall'ultima inserzione senza che nessuno abbia fornito notizie, Caia presenta istanza al giudice per la fissazione dell'udienza di comparizione. Il giudice emette decreto, fissa l'udienza a quaranta giorni e stabilisce il termine per le notifiche alle persone indicate nel ricorso. All'udienza compaiono i figli di Tizio; il giudice li interroga sull'ultimo periodo di vita del padre, raccoglie i loro ricordi e la documentazione prodotta, poi riferisce al tribunale che pronuncia sentenza dichiarativa della morte presunta.
Caso 2: Caso 2
Nel procedimento per la morte presunta di Sempronio, scomparso durante un naufragio, decorsi i sei mesi il figlio Mevio presenta istanza per la fissazione dell'udienza. Il giudice, all'udienza, sentiti i comparenti, ritiene opportuno assumere ulteriori informazioni: dispone l'acquisizione di atti della Guardia Costiera, del Ministero degli Affari Esteri e della compagnia di navigazione. Solo dopo aver acquisito questa documentazione supplementare il giudice riferisce al tribunale, che pronuncia sentenza di morte presunta.
Domande frequenti
Perché bisogna aspettare sei mesi dopo la pubblicazione prima di fissare l'udienza?
Il termine semestrale serve a dare a chiunque il tempo di comunicare notizie sullo scomparso. Solo se in questo periodo non emergono informazioni che smentiscano la scomparsa definitiva, il procedimento può avanzare verso la dichiarazione di morte presunta.
Chi deve chiedere la fissazione dell'udienza dopo i sei mesi?
Il ricorrente deve presentare apposita istanza. Il procedimento non riprende automaticamente: è necessario un atto di iniziativa del richiedente, che segnala al giudice che sono trascorsi i sei mesi e che si intende proseguire.
Cosa succede se durante i sei mesi arrivano notizie dello scomparso?
Se arrivano notizie credibili che lo scomparso è ancora in vita o che è deceduto in modo accertato (con certificato di morte), il procedimento si chiude: nel primo caso per sopravvenuta carenza di presupposto, nel secondo perché la morte è già accertata senza necessità di presunzione.
Il giudice può chiedere documenti aggiuntivi all'udienza?
Sì. L'art. 728 c.p.c. prevede espressamente che il giudice 'può disporre che siano assunte ulteriori informazioni' oltre a quelle fornite dai comparenti. Questo include l'acquisizione di atti amministrativi, relazioni di enti pubblici, documentazione consolare per scomparse all'estero.
La sentenza di morte presunta produce gli stessi effetti di un certificato di morte?
Sì, in larga misura. La sentenza consente lo scioglimento del matrimonio, l'apertura della successione, la riscossione delle assicurazioni sulla vita. Tuttavia, trattandosi di una presunzione, gli effetti possono cessare se lo scomparso ricompare o se si prova che era ancora in vita alla data della dichiarazione.