Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 723 c.p.c. – Fissazione dell’udienza di comparizione

Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

[Abrogato]

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza di comparizione per il ricorrente e le persone indicate nel ricorso.
  • Il decreto stabilisce il termine entro cui il ricorrente deve provvedere alle notifiche.
  • Il presidente può ordinare la pubblicazione del decreto su uno o più giornali.
  • Il decreto deve essere comunicato al pubblico ministero.
Indice dei contenuti

Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza di comparizione nel procedimento per dichiarazione d'assenza, stabilendo termini di notifica e possibile pubblicazione del decreto.

Ratio

L'articolo 723 c.p.c. disciplina la fase di fissazione dell'udienza di comparizione nel procedimento per dichiarazione d'assenza. La norma assegna al presidente del tribunale un ruolo di direzione procedurale, tipico dei procedimenti camerali, in cui manca la rigidità del rito ordinario. La possibilità di ordinare la pubblicazione del decreto su giornali risponde alla funzione pubblicistica del procedimento: si mira a portare a conoscenza dell'interessato (lo scomparso) e di quanti possano fornire informazioni l'esistenza del procedimento in corso.

Il coinvolgimento obbligatorio del pubblico ministero, che riceve comunicazione del decreto, garantisce una supervisione pubblicistica sull'intero procedimento, in considerazione degli interessi generali coinvolti.

Analisi

Il decreto presidenziale ha un contenuto bipartito: (a) fissa la data dell'udienza di comparizione davanti al presidente stesso o a un giudice delegato; (b) stabilisce il termine per la notifica, onere che grava sul ricorrente. La norma prevede anche una facoltà discrezionale del presidente: ordinare la pubblicazione del decreto su uno o più giornali, misura che può agevolare il reperimento di informazioni sullo scomparso. La comunicazione al pubblico ministero è atto obbligatorio e automatico, senza necessità di richiesta di parte.

Quando si applica

La norma si applica immediatamente dopo il deposito del ricorso ex art. 722 c.p.c. Il presidente deve provvedere senza indugio alla fissazione dell'udienza, poiché i termini del procedimento sono funzionali a tutelare interessi di persone che potrebbero non essere reperibili. La pubblicazione sui giornali è disposta di regola quando lo scomparso era persona con relazioni sociali o economiche rilevanti, o quando si sospetta che possa ancora essere in vita ma irreperibile.

Connessioni

La norma si collega all'art. 722 c.p.c. (ricorso per assenza), all'art. 724 c.p.c. (procedimento istruttorio), e agli artt. 49-50 c.c. (presupposti e effetti della dichiarazione d'assenza). Per la comunicazione al PM, rileva l'art. 70 c.p.c. che individua i casi di intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Caio presenta ricorso per la dichiarazione d'assenza del fratello Tizio, scomparso da oltre due anni. Il presidente del tribunale, ricevuto il ricorso, emette decreto fissando l'udienza di comparizione a distanza di quarantacinque giorni, assegnando a Caio trenta giorni per notificare il decreto ai soggetti indicati nel ricorso. Considerato che Tizio era un commerciante con numerosi rapporti di affari, il presidente dispone anche la pubblicazione del decreto sul quotidiano locale e su un foglio di annunci legali, per far emergere eventuali notizie sulla sua sorte.

Caso 2: Sempronia presenta ricorso per la dichiarazione d'assenza del marito Mevio

Il presidente delega un giudice per la comparizione all'udienza, fissata tra quaranta giorni. Stabilisce un termine di venti giorni per le notifiche ai parenti di Mevio indicati nel ricorso. Il decreto viene comunicato al pubblico ministero che, ricevutolo, non formula osservazioni preliminari. Il presidente non ritiene necessaria la pubblicazione sui giornali, trattandosi di persona con relazioni sociali limitate e ben identificate.

Domande frequenti

Chi fissa la data dell'udienza nel procedimento per assenza?

Il presidente del tribunale, con decreto, fissa l'udienza di comparizione. Può tenerla davanti a sé o delegarla a un giudice del collegio da lui designato.

Chi deve provvedere alle notifiche del decreto di fissazione udienza?

Il ricorrente è tenuto a notificare il decreto, nel termine stabilito dal presidente, a tutte le persone indicate nel ricorso come presunti successori e, se esistono, al procuratore o rappresentante dello scomparso.

Il decreto di fissazione udienza viene pubblicato sui giornali?

Non necessariamente. La pubblicazione su giornali è una facoltà discrezionale del presidente del tribunale, che la dispone quando ritiene utile allargare la platea dei soggetti informati del procedimento, ad esempio per reperire notizie sullo scomparso.

Cosa succede se il ricorrente non notifica nei termini?

Il mancato rispetto del termine di notifica può comportare la rimessione in termini se vi è una causa non imputabile al ricorrente, oppure può portare alla dichiarazione di estinzione del procedimento in caso di inerzia ingiustificata.

Il pubblico ministero partecipa all'udienza di comparizione?

Il PM riceve comunicazione del decreto e può partecipare all'udienza. Nel procedimento per assenza, il PM ha un ruolo di vigilanza sull'interesse pubblico e può presentare osservazioni o richiedere integrazioni istruttorie.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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