Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 714 c.p.c. – Istruzione preliminare
Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
All'udienza il giudice istruttore, con il P.M., esamina l'interdicendo, sente i familiari e può disporre d'ufficio ulteriori prove istruttorie.
Ratio
L'articolo 714 c.p.c. disciplina la fase istruttoria del procedimento di interdizione/inabilitazione, riflettendo la natura officiosa e inquisitoria del procedimento. A differenza del rito ordinario, dove l'iniziativa probatoria spetta prevalentemente alle parti, qui il giudice dispone di ampi poteri ufficiosi: la posta in gioco, la capacità di agire di una persona, è troppo importante per essere affidata esclusivamente alla dialettica delle parti, che possono avere interessi confliggenti con quelli dell'interdicendo.
L'esame diretto dell'interdicendo è un passaggio imprescindibile: il giudice deve formarsi un convincimento personale sullo stato mentale e sulla capacità della persona, non basarsi solo su perizie o testimonianze di terzi.
Analisi
La norma prevede un'udienza dinanzi al giudice istruttore con intervento obbligatorio del P.M. Il giudice svolge tre attività principali: (1) esame diretto dell'interdicendo o inabilitando, che può aver luogo anche fuori sede se l'interessato non può comparire (art. 715); (2) audizione delle persone citate, sulle circostanze rilevanti ai fini della decisione; (3) poteri istruttori officiosi, richiamando espressamente l'art. 419 c.c., che include perizie psichiatriche, acquisizione di cartelle cliniche, audizione di medici e assistenti sociali. Il richiamo all'art. 419 c.c. è significativo: il giudice può ordinare accertamenti anche invasivi, sempre nel rispetto della dignità dell'interessato.
Quando si applica
L'art. 714 si applica dopo che il giudice istruttore è stato nominato e le notifiche sono state eseguite. È la fase centrale del procedimento, quella in cui si raccoglie la prova dello stato mentale o della condizione che giustifica la misura di protezione. Nei casi urgenti, quando l'interdicendo sta compiendo atti pregiudizievoli, il giudice può anticipare alcuni accertamenti o nominare un tutore/curatore provvisorio anche prima del completamento dell'istruttoria.
Connessioni
L'art. 714 si collega all'art. 713 c.p.c. (nomina del giudice istruttore), all'art. 715 c.p.c. (impedimento a comparire), all'art. 419 c.c. (poteri del tribunale nell'istruttoria), agli artt. 61-64 c.p.c. (consulenza tecnica d'ufficio) e alla L. 6/2004 che ha introdotto l'amministrazione di sostegno come misura alternativa meno invasiva.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Nel procedimento di interdizione promosso da Caio per il padre Tizio, il giudice istruttore fissa l'udienza ex art. 714. Il P.M. è presente. Il giudice esamina direttamente Tizio, riscontrando difficoltà cognitive gravi. Dispone d'ufficio una consulenza tecnica psichiatrica per una valutazione approfondita e sentiti i parenti citati acquisisce la cartella clinica del centro Alzheimer che ha in cura Tizio. All'esito dell'istruttoria, rimette la causa al collegio per la decisione.
Caso 2: Caso 2
Nel procedimento di inabilitazione di Sempronio per prodigalità, il giudice istruttore sente le persone citate: la sorella Mevia riferisce di numerosi debiti di gioco, l'ex datore di lavoro conferma il licenziamento per assenze legate al gioco d'azzardo. Il giudice dispone d'ufficio l'acquisizione degli estratti conto bancari e ordina una perizia psicologica per valutare la dipendenza. La presenza del P.M. garantisce che l'interesse pubblico alla protezione di Sempronio sia tutelato indipendentemente dalle posizioni dei familiari.
Domande frequenti
Il giudice deve per forza incontrare di persona l'interdicendo?
Sì, l'esame diretto dell'interdicendo o inabilitando da parte del giudice istruttore è obbligatorio. Se l'interessato non può comparire in udienza per legittimo impedimento, il giudice si reca nel luogo dove si trova (art. 715 c.p.c.).
Può il giudice ordinare una perizia psichiatrica anche se nessuno la chiede?
Sì. Il giudice ha ampi poteri ufficiosi ex art. 419 c.c.: può disporre perizie, acquisire cartelle cliniche, sentire medici e assistenti sociali anche senza richiesta di parte. Nel procedimento di interdizione l'interesse pubblico giustifica un'istruttoria officiosa più intensa che nel rito ordinario.
I familiari dell'interdicendo hanno diritto di essere sentiti?
Sì. Il giudice sente il parere delle persone citate nel ricorso, interrogandole sulle circostanze rilevanti. I familiari possono portare la loro testimonianza, ma anche opporsi alla misura se la ritengono eccessiva rispetto al caso concreto.
Il pubblico ministero può fare domande durante l'udienza?
Sì. Il P.M. interviene attivamente nell'udienza: può formulare osservazioni, chiedere l'assunzione di ulteriori prove e, in generale, contribuire all'accertamento della verità nell'interesse pubblico alla corretta applicazione della misura di protezione.
Quanto dura la fase istruttoria nel procedimento di interdizione?
I tempi variano significativamente: da pochi mesi a oltre un anno, a seconda della complessità del caso, della necessità di perizie psichiatriche e dei carichi del tribunale. Nei casi urgenti è possibile ottenere provvedimenti provvisori (nomina tutore/curatore provvisorio) in tempi più rapidi.