Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 691 c.p.c. – Contravvenzione al divieto del giudice

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l’atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all’ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.

In sintesi

  • Chi contravviene al divieto giudiziale di compiere atti dannosi o mutare lo stato di fatto è soggetto a sanzione processuale.
  • Il giudice può ordinare il ripristino dello stato dei luoghi a spese del contravventore.
  • Il provvedimento è adottato con ordinanza su ricorso della parte interessata.
  • La norma garantisce l'effettività dei provvedimenti cautelari nella denuncia di nuova opera e danno temuto.
  • Il contravventore sopporta integralmente le spese del ripristino.
Indice dei contenuti

Se la parte viola il divieto imposto dal giudice nella denuncia di nuova opera, il giudice può ordinare il ripristino dello stato dei luoghi a spese del contravventore.

Ratio

L'articolo 691 c.p.c. introduce una sanzione processuale specifica per il caso in cui la parte destinataria di un divieto giudiziale, tipicamente nella denuncia di nuova opera o di danno temuto, violi l'ordine del giudice compiendo l'atto vietato o modificando lo stato di fatto. La norma risponde all'esigenza fondamentale di garantire l'effettività dei provvedimenti cautelari: un divieto privo di conseguenze sarebbe facilmente eluso, vanificando la tutela concessa dall'autorità giudiziaria.

La ratio si collega al principio di effettività della tutela giurisdizionale: il giudice non si limita a vietare un comportamento, ma dispone di uno strumento coercitivo specifico, l'ordine di ripristino, che consente di ristabilire la situazione preesistente quando il divieto sia stato violato. Il costo del ripristino a carico del contravventore ha anche una funzione dissuasiva.

Analisi

La norma presuppone l'esistenza di un provvedimento giudiziale che abbia fatto divieto a una parte di compiere un atto dannoso o di mutare lo stato di fatto. La violazione di tale divieto dà luogo al rimedio dell'art. 691 c.p.c. Il giudice interviene su ricorso della parte interessata, non d'ufficio, e provvede con ordinanza.

Il contenuto del provvedimento è la rimessione in pristino, ossia il ripristino della situazione materiale esistente prima della violazione del divieto. Le spese del ripristino sono poste integralmente a carico del contravventore, secondo il principio di responsabilità per fatto illecito processuale. L'ordinanza di ripristino è un provvedimento a contenuto esecutivo: una volta emessa, può essere attuata con le modalità del processo esecutivo.

Quando si applica

La norma trova applicazione tipicamente nei procedimenti di denuncia di nuova opera (art. 1171 c.c.) quando il convenuto, nonostante il divieto di proseguire i lavori, continua le opere; e nei procedimenti per danno temuto (art. 1172 c.c.) quando il convenuto, nonostante l'ordine di messa in sicurezza o di non modificare lo stato dei luoghi, compie atti in violazione dell'ordine giudiziale.

La norma si applica anche più in generale in tutti i procedimenti cautelari in cui il giudice abbia emesso un ordine inibitorio e la parte destinataria lo abbia violato, benché la collocazione sistematica nel capo della denuncia di nuova opera la riferisca principalmente a quelle fattispecie.

Connessioni

L'art. 691 c.p.c. si collega agli artt. 1171-1172 c.c. (denuncia di nuova opera e danno temuto), all'art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, che può rilevare anche in sede penale), all'art. 614-bis c.p.c. (misure di coercizione indiretta per l'attuazione di obblighi di fare e non fare) e all'art. 669-duodecies c.p.c. (attuazione delle misure cautelari).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Il giudice, nell'ambito di una denuncia di nuova opera promossa da Tizio, vieta a Caio di continuare la costruzione di un muro di confine. Caio, ignorando il divieto, prosegue i lavori e ultime il muro. Tizio ricorre ex art. 691 c.p.c. chiedendo la rimessione in pristino. Il giudice, accertata la violazione del divieto, emette ordinanza che ordina a Caio di demolire il muro a proprie spese entro un termine determinato, con facoltà per Tizio di farla eseguire coattivamente in caso di inadempimento.

Caso 2: Caso 2

In un procedimento per danno temuto, Sempronio ottiene dal giudice un provvedimento che ordina a Mevio di non tagliare un albero pericolante prima dell'ispezione del CTU. Mevio, temendo responsabilità per la caduta dell'albero, lo abbatte ugualmente. Sempronio, lamentando la modificazione dello stato di fatto in violazione dell'ordine giudiziale, propone ricorso ex art. 691 c.p.c. Il giudice, pur non potendo ripristinare l'albero abbattuto, ordina a Mevio di sostenere le spese della perizia suppletiva resa necessaria dalla violazione e dell'eventuale ripristino del terreno.

Domande frequenti

Cosa succede se violo un divieto imposto dal giudice nella denuncia di nuova opera?

La parte lesa può chiedere al giudice, con ricorso ex art. 691 c.p.c., di ordinare la rimessione in pristino, ossia il ripristino dello stato dei luoghi a spese del contravventore.

Il giudice può ordinare il ripristino d'ufficio o solo su ricorso?

Il giudice può disporre il ripristino solo su ricorso della parte interessata: la norma richiede espressamente l'iniziativa della parte che ha subito la violazione del divieto.

Chi paga le spese di ripristino in caso di violazione del divieto giudiziale?

Le spese di ripristino sono poste integralmente a carico del contravventore, ossia della parte che ha violato il divieto del giudice.

La violazione del divieto del giudice può avere conseguenze penali oltre che civili?

Sì. La violazione dolosa di un provvedimento del giudice può integrare il reato di cui all'art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), che prevede sanzioni penali a carico del contravventore.

Il rimedio ex art. 691 c.p.c. è applicabile a tutti i procedimenti cautelari o solo alla denuncia di nuova opera?

Sebbene collocato nel capo sulla denuncia di nuova opera, il rimedio si applica più in generale quando una parte viola un ordine inibitorio del giudice, fermo restando che per i procedimenti cautelari ordinari rileva anche l'art. 669-duodecies c.p.c. sull'attuazione delle misure cautelari.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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