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Testo dell'articoloVigente
L’art. 114 TUB chiude il Titolo V: affida al MEF la disciplina dell’operatività in Italia dei soggetti finanziari esteri (attività dell’art. 106) ed esclude dal capo i soggetti già vigilati. Il comma 2-bis consente a imprese di assicurazione e SACE di finanziare soggetti diversi da persone fisiche e microimprese senza che ciò costituisca esercizio verso il pubblico, con segnalazioni alla Banca d’Italia e partecipazione alla Centrale dei rischi.
Art. 114 T.U.B. – Norme finali
Testo vigente (ultima modifica: D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116).
«1. Fermo quanto disposto dall’articolo 18, il Ministro dell’economia e delle finanze disciplina l’esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all’estero, delle attività indicate nell’articolo 106.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai soggetti, individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Banca d’Italia, già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sull’attività finanziaria svolta.
2-bis. Non configura esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma l’operatività, diversa dal rilascio di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese di assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall’IVASS. I soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d’Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.»
In sintesi
Indice dei contenuti
1. Collocazione sistematica e contesto normativo dell'art. 114 TUB
L'art. 114 T.U.B. (nel testo introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, attuativo della Direttiva 2007/64/CE, PSD I, Payment Services Directive, e successivamente aggiornato con il recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366, PSD2, tramite il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218) costituisce la norma-chiave del sistema della riserva di attività nei servizi di pagamento nell'ordinamento bancario italiano. La norma stabilisce chi può esercitare servizi di pagamento a titolo professionale (comma 1) e fornisce la definizione di istituto di pagamento come categoria specifica di prestatore di servizi di pagamento (comma 2).
L'art. 114 TUB apre il Capo II-bis del Titolo V del TUB (artt. 114-bis ss.), che disciplina in modo organico gli istituti di pagamento: autorizzazione (art. 114-bis TUB), requisiti degli esponenti aziendali e partecipanti (art. 114-ter TUB), disciplina delle attività e dei servizi di pagamento (artt. 114-quater ss. TUB), regime di vigilanza (artt. 114-octies ss. TUB), passaporto europeo (art. 114-undecies TUB). Il D.Lgs. 11/2010 contiene le norme di dettaglio sui servizi di pagamento (definizioni, diritti degli utenti, regime delle responsabilità, rimborsi), mentre la Banca d'Italia ha emanato la Circolare n. 285/2013, Disposizioni di vigilanza per le banche (Parte III, Capitolo 5) e le Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica (Provvedimento Banca d'Italia del 23 luglio 2019, aggiornato).
2. La riserva di attività per i servizi di pagamento (comma 1)
Il comma 1 stabilisce che "l'esercizio a titolo professionale di servizi di pagamento è riservato alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento, con le modalità previste dal presente decreto e dalle disposizioni attuative della Banca d'Italia".
La riserva opera su due livelli:
(a) Riserva soggettiva: solo le tre categorie di soggetti specificamente abilitati (banche, IMEL, IP) possono esercitare servizi di pagamento. Ogni altro soggetto che esercitasse servizi di pagamento a titolo professionale senza essere iscritto nelle rispettive categorie commetterebbe un'attività abusiva, sanzionata penalmente ex art. 131 TUB (reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da 2.065 a 10.329 euro, con pene accessorie).
(b) Riserva oggettiva: la riserva riguarda i "servizi di pagamento" come definiti dal D.Lgs. 11/2010 (in attuazione di PSD2): (1) servizi che permettono il deposito di contante su conto di pagamento; (2) servizi che permettono prelievi in contante da conto di pagamento; (3) esecuzione di operazioni di pagamento (addebiti, bonifici, pagamenti con carta); (4) emissione di strumenti di pagamento; (5) servizi di rimessa di denaro (money remittance); (6) servizi di disposizione di ordine di pagamento (Payment Initiation Service Providers, PISP); (7) servizi di informazione sui conti (Account Information Service Providers, AISP). Le categorie 6 e 7 sono state introdotte dalla PSD2 (recepita con D.Lgs. 218/2017) per regolare i nuovi operatori fintech che operano tramite accesso alle interfacce bancarie (open banking).
La clausola "a titolo professionale" esclude dalla riserva i pagamenti occasionali o non economici: non è prestatore di servizi di pagamento chi effettua operazioni di pagamento per conto proprio (senza offrire servizi a terzi) né chi esegue operazioni a titolo meramente occasionale. La "professionalità" implica organizzazione stabile, offerta al pubblico, scopo di lucro.
3. La definizione di istituto di pagamento (comma 2)
Il comma 2 definisce gli istituti di pagamento come "le persone giuridiche, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta l'Unione europea".
Gli elementi definitori sono:
(a) Persona giuridica: gli IP devono avere personalità giuridica (non possono essere persone fisiche o enti senza personalità giuridica). Nella prassi italiana, gli IP assumono quasi sempre la forma di società per azioni (S.p.A.) o, più raramente, di società a responsabilità limitata (S.r.l.) per gli IP di minori dimensioni. La forma societaria garantisce la separazione patrimoniale tra i fondi degli utenti e il patrimonio dell'IP, che è un requisito fondamentale della vigilanza prudenziale.
(b) Diversi da banche e IMEL: gli IP sono una categoria residuale rispetto alle banche (che raccolgono depositi e concedono credito, oltre a prestare servizi di pagamento) e agli IMEL (che emettono moneta elettronica, oltre a prestare servizi di pagamento). Gli IP sono specializzati esclusivamente nei servizi di pagamento e nelle attività accessorie; non possono raccogliere depositi dal pubblico (riserva delle banche ex art. 10 TUB) né emettere moneta elettronica (riserva degli IMEL ex art. 114-bis TUB nel regime pre-2020 e art. 114-bis ss. nel regime PSD2).
(c) Autorizzate: gli IP devono essere espressamente autorizzati dalla Banca d'Italia (o dall'autorità competente di un altro stato UE, con successivo passaporto europeo) prima di esercitare i servizi di pagamento. L'autorizzazione è disciplinata dall'art. 114-bis TUB e dalle Disposizioni Banca d'Italia del 2019. I requisiti per l'autorizzazione includono: capitale iniziale minimo (da 20.000 a 125.000 euro a seconda delle categorie di servizi, ex Allegato I D.Lgs. 11/2010 come modificato dal D.Lgs. 218/2017); requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali; programma di attività; assetto organizzativo e di controllo interno; misure di sicurezza e tutela dei fondi degli utenti (segregazione o assicurazione).
(d) In tutta l'Unione europea: gli IP autorizzati in un paese UE beneficiano del passaporto europeo e possono prestare servizi di pagamento in tutti gli stati UE senza necessità di un'autorizzazione separata in ciascun paese, tramite la libera prestazione di servizi o l'apertura di succursali. Questo è uno dei pilastri del mercato unico dei servizi finanziari al dettaglio costruito dalla PSD/PSD2.
4. Le categorie di servizi di pagamento e il regime di supervisione
I servizi di pagamento riservati agli IP (e alle banche e agli IMEL) sono elencati nell'Allegato 1 al D.Lgs. 11/2010 (come modificato dal D.Lgs. 218/2017 in recepimento di PSD2). Nella prassi italiana, le categorie di IP più diffuse sono:
(a) Money transfer / rimessa di denaro: IP specializzati in trasferimenti internazionali di denaro (tipicamente verso paesi extra-UE), che servono principalmente la clientela immigrata. Soggetti come Western Union, MoneyGram e gli operatori locali di money transfer operano come IP autorizzati.
(b) Pagamenti elettronici e carte prepagate: IP che emettono carte prepagate (non di debito/credito) e gestiscono circuiti di pagamento elettronico. I provider di carte gift, di buoni pasto in formato elettronico e di carte di pagamento non legate a un conto bancario rientrano tipicamente in questa categoria.
(c) PISP, Payment Initiation Service Providers: fintech che, con il consenso dell'utente, dispongono pagamenti dal conto bancario dell'utente verso terzi, tramite accesso diretto alle interfacce bancarie (API). È la categoria di IP introdotta dalla PSD2 per regolare operatori come Klarna (in alcune sue funzioni), Sofort/Klarna Pay e altri fintech di open banking.
(d) AISP, Account Information Service Providers: IP che, con il consenso dell'utente, aggregano e analizzano le informazioni dei conti bancari dell'utente (anche di più banche). Non gestiscono fondi ma solo informazioni; sono soggetti a requisiti di autorizzazione alleggeriti (nessun capitale minimo, ma obbligo di assicurazione RC professionale).
La vigilanza sugli IP è esercitata dalla Banca d'Italia, che dispone dei medesimi poteri previsti per la vigilanza sulle banche (ispezioni, richieste di dati, provvedimenti sanzionatori, revoca dell'autorizzazione) adattati alla specificità degli IP. Le Disposizioni Banca d'Italia del 23 luglio 2019 (e successive modifiche) disciplinano i profili di vigilanza prudenziale (requisiti patrimoniali, governance, controlli interni), di vigilanza sul rispetto delle norme di condotta (trasparenza, responsabilità nei pagamenti non autorizzati) e sull'operatività transfrontaliera degli IP italiani (passaporto europeo, notifiche per l'operatività in altri paesi UE).
5. Raccordo con la PSD3 e i futuri sviluppi normativi
Il quadro normativo degli istituti di pagamento è in evoluzione: la Commissione europea ha presentato nel 2023 la proposta di PSD3 (Direttiva (UE) sui servizi di pagamento, COM/2023/366) e del PSR (Payment Services Regulation, COM/2023/367), che sostituiranno la PSD2. Le principali novità attese per gli IP includono: rafforzamento delle misure di sicurezza per i pagamenti elettronici; revisione del regime di responsabilità per i pagamenti non autorizzati e frodi (con estensione della responsabilità degli IP verso gli utenti); miglioramento dell'open banking e dell'accesso alle interfacce bancarie (API); rimodulazione dei requisiti di capitale e di tutela dei fondi degli utenti. Il recepimento della PSD3 comporterà nuove modifiche al TUB e al D.Lgs. 11/2010, con aggiornamento dell'art. 114 TUB e delle norme successive. Le Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia saranno conseguentemente aggiornate per adeguare il regime degli IP al nuovo quadro europeo, anche in coordinamento con l'EBA (European Banking Authority), che ha pubblicato linee guida e standard tecnici sulla vigilanza degli IP in attuazione di PSD2.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Chi può esercitare servizi di pagamento a titolo professionale in Italia ex art. 114 TUB?
Ai sensi dell'art. 114, c. 1 TUB, solo tre categorie di soggetti autorizzati: (1) banche; (2) istituti di moneta elettronica (IMEL); (3) istituti di pagamento (IP). Ogni altro soggetto che eserciti servizi di pagamento a titolo professionale senza autorizzazione commette attività abusiva, sanzionata penalmente ex art. 131 TUB. La riserva si applica ai servizi di pagamento elencati nell'Allegato 1 al D.Lgs. 11/2010 (attuativo di PSD2).
Cosa si intende per 'istituto di pagamento' ai sensi dell'art. 114, c. 2 TUB?
Per istituto di pagamento si intende la persona giuridica (diversa da banche e IMEL) autorizzata dalla Banca d'Italia (o dall'autorità di un altro stato UE) a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta l'Unione europea tramite passaporto europeo. Gli IP non possono raccogliere depositi (riserva delle banche) né emettere moneta elettronica (riserva degli IMEL): sono specializzati esclusivamente nei servizi di pagamento.
Quali sono i requisiti per l'autorizzazione di un istituto di pagamento in Italia?
Disciplinati dall'art. 114-bis TUB e dalle Disposizioni Banca d'Italia del 2019: (1) capitale iniziale minimo (da 20.000 a 125.000 euro a seconda delle categorie di servizi, ex Allegato I D.Lgs. 11/2010); (2) requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti; (3) programma di attività e assetto organizzativo e di controllo interno; (4) misure di sicurezza e tutela dei fondi degli utenti (segregazione o copertura assicurativa). L'autorizzazione abilita al passaporto europeo per operare in tutta l'UE.
Cosa sono i PISP e gli AISP introdotti dalla PSD2 e come si inquadrano nell'art. 114 TUB?
Sono due nuove categorie di IP introdotte dalla PSD2 (recepita con D.Lgs. 218/2017): i PISP (Payment Initiation Service Providers) dispongono pagamenti dal conto bancario dell'utente tramite accesso alle API bancarie (open banking); gli AISP (Account Information Service Providers) aggregano informazioni sui conti bancari dell'utente. Entrambi rientrano nella riserva di attività ex art. 114, c. 1 TUB e devono essere autorizzati dalla Banca d'Italia (o dall'autorità di un altro stato UE con passaporto europeo).
Quali sviluppi normativi sono attesi per gli istituti di pagamento in Europa?
La Commissione europea ha presentato nel 2023 la proposta di PSD3 (COM/2023/366) e del Regolamento sui servizi di pagamento PSR (COM/2023/367), che sostituiranno la PSD2. Le principali novità per gli IP includono: rafforzamento delle misure di sicurezza per i pagamenti elettronici, revisione del regime di responsabilità per frodi e pagamenti non autorizzati, miglioramento dell'open banking e delle API, rimodulazione dei requisiti di capitale e di tutela dei fondi. Il recepimento comporterà aggiornamenti all'art. 114 TUB e al D.Lgs. 11/2010.