Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 290 c.p.c. – Contumacia dell’attore
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Nel dichiarare la contumacia dell’attore a norma dell’articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta nella comparsa di risposta , ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell’articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si estingue.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 289 - Art. 289 c.p.c.: Integrazione dei provvedimenti istruttori→Cod. proc. civ. art. 291 - Articolo 291 Codice di Procedura Civile: Contumacia del convenuto→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 288 Codice di Procedura Civile: Procedimento di correzione→Art. 292 c.p.c.: Notificazione e comunicazione di atti al contum→Articolo 287 Codice di Procedura Civile: Casi di correzione→Articolo 293 Codice di Procedura Civile: Costituzione del contumace→Art. 286 c.p.c.: Notificazione nel caso d’interruzione→Articolo 294 Codice di Procedura Civile: Rimessione in termini→Art. 285 c.p.c.: Modo di notificazione della sentenza
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Se l'attore non si presenta, il giudice istruttore, su richiesta del convenuto, ordina la prosecuzione del giudizio o cancella la causa.
Ratio
La contumacia dell'attore rappresenta un grave inadempimento processuale. L'attore, colui che ha scelto di agire in giudizio, non compare all'udienza fissata. Ciò crea una situazione di stallo procedurale. Per tutelare il convenuto dal protrarsi indefinito del giudizio, il sistema offre al giudice facoltà di ordinare prosecuzione (se il convenuto lo chiede) oppure di estinguere il processo mediante cancellazione dal ruolo. Il convenuto non è costretto a subire indefinitamente un giudizio dove l'avversario non comparisce.
Analisi
L'articolo 290 disciplina la contumacia dell'attore rimandando all'articolo 171 ultimo comma per i criteri di dichiarazione della contumacia. Il giudice istruttore, una volta dichiarata la contumacia, deve valutare la richiesta del convenuto: se il convenuto vuole proseguire, il giudice ordina la continuazione e impartisce le disposizioni previste dall'articolo 187 (istruzione). Se il convenuto non lo chiede (o non si oppone), il giudice dispone la cancellazione dal ruolo, con conseguente estinzione del processo. Non vi è obbligo per il convenuto di proseguire: può scegliere di non opporsi alla cancellazione e lasciare estinguere la causa.
Quando si applica
Tutte le volte che l'attore non si presenta all'udienza e non ha comunicato impedimento legittimo al giudice. È situazione frequente nei tribunali, specialmente quando le cause sono trascurate dalle parti dopo lungo tempo. Applicabile in qualunque fase del procedimento (prima della chiusura della discussione).
Connessioni
Articoli 171 c.p.c. (contumacia), 187 c.p.c. (poteri del giudice istruttore), 307 c.p.c. (estinzione del processo). Connesso anche a articoli sulla interruzione (articoli 299-301 c.p.c.).
Casi pratici
Caso 1: Tizio intentava causa contro Caio per recupero credito
All'udienza fissata davanti al giudice istruttore, Tizio non compariva e non aveva fatto comunicare alcun impedimento. Caio, convenuto, era presente e chiedeva al giudice di proseguire il procedimento per non rimanere in stallo. Il giudice accoglieva la richiesta e ordinava la prosecuzione a norma dell'articolo 290, disponendo che Caio potesse proseguire con la sua difesa.
Caso 2: Caso 2
Una causa promossa da Sempronio contro Mevio per violazione di contratto restava in sospeso. Sempronio, trasferitosi all'estero per lavoro, non presentava comparsa e non compariva all'udienza. Mevio, convenuto, non aveva interesse a proseguire una lite lunga e costosa. Mevio non presentava richiesta di prosecuzione. Il giudice, in assenza di richiesta dal convenuto, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo, con estinzione del processo a norma dell'articolo 307.
Domande frequenti
Che cos'è la contumacia?
È la mancata comparizione di una parte a un'udienza, senza comunicazione preventiva di impedimento legittimo. Comporta conseguenze processuali importanti.
Se non vengo all'udienza, la causa è automaticamente persa?
Non automaticamente. Il giudice istruttore valuta la richiesta del convenuto. Se il convenuto non chiede prosecuzione, la causa si estingue per cancellazione dal ruolo.
Il convenuto è obbligato a chiedere la prosecuzione?
No. Il convenuto può scegliere di non opporsi e lasciare che la causa si estingua. Questa è una facoltà, non un obbligo.
Posso tornare in giudizio dopo la contumacia?
Se la causa non è ancora estinta, sì. La contumacia non è definitiva finché il giudice non ordina la cancellazione. Ma rischi conseguenze sulla responsabilità processuale.
Chi sopporta il costo della contumacia?
La parte contumace generalmente è condannata al pagamento delle spese processuali. È una sanzione per l'ingiustificato abbandono del procedimento.
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Vedi anche