← Torna a Codice di Procedura Civile
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il confronto tra testimoni è uno strumento di chiarimento in caso di deposizioni contraddittorie
  • Il giudice può disporlo d'ufficio oppure su richiesta di una parte
  • Il confronto permette ai testimoni di rettificare, spiegare o confermare le loro affermazioni
  • È una fase istruttoria volta a valutare la credibilità della testimonianza

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 254 c.p.c. – Confronto dei testimoni

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d’ufficio, può disporre che essi siano messi a confronto.

Commento

Quando due o più testimoni depongono in modo divergente, il giudice può disporli a confronto diretto per chiarire le contraddizioni.

Ratio

Il confronto tra testimoni rappresenta uno strumento di verifica della credibilità e della sincerità delle deposizioni nel processo civile. Quando due testimoni offrono versioni divergenti degli stessi fatti, il giudice ha l'esigenza di sciogliere le contraddizioni per stabilire la verità. Il confronto permette ai testimoni di riesaminare le loro affermazioni alla luce di versioni alternative, creando l'opportunità di chiarimenti reciproci e di valutazione della fermezza delle rispettive posizioni.

Analisi

L'articolo autorizza il giudice istruttore a disporre il confronto fra testimoni quando emerga una divergenza nelle loro deposizioni. La divergenza può riguardare fatti specifici, circostanze, dettagli o la ricostruzione complessiva degli accadimenti. La disposizione è facoltativa per il giudice («può» disporre), il quale valuta discrezionalmente se il confronto è utile. Le richieste di confronto possono provenire dalle parti oppure il giudice può disporlo d'ufficio.

Quando si applica

Il confronto è applicabile ogni volta che nel procedimento civile emerga contraddizione tra più testimonianze. Esempio concreto: in una causa per risarcimento danni da incidente stradale, il testimone prodotto da Tizio afferma che il semaforo era rosso per Caio, mentre il testimone di Caio sostiene fosse verde. Il giudice può disporre il confronto affinché entrambi i testimoni, sentendosi reciprocamente, chiariscano le loro rispettive versioni e il giudice valuti quale sia più credibile.

Connessioni

Si collega agli artt. 252 (identificazione), 253 (interrogatorio), 256 (rifiuto di deporre e falsità), 257 (assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell'esame). Il confronto è una variante della istruttoria probatoria ed è volto a completare la valutazione della credibilità del testimone, già iniziata con l'identificazione.

Casi pratici

Caso 1: Tizio e Caio contestano la data di una riunione commerciale

Il testimone di Tizio, Sempronio, afferma che la riunione si è tenuta il 15 giugno 2023. Il testimone di Caio, Mevio, sostiene invece che fosse il 22 giugno 2023. Il giudice dispone il confronto fra Sempronio e Mevio. Durante il confronto, Sempronio, sentendo la versione di Mevio, ricorda che ci furono due riunioni, e precisa che quella in questione era effettivamente il 22 giugno. Mevio conferma. Il giudice acquisisce maggiore certezza sulla data.

Caso 2: Caso 2

In una causa per responsabilità civile per lesioni, Filano è imputato di negligenza medica. La testimone A, infermiera presente, afferma di aver visto Filano somministrare il farmaco senza verificare la pressione del paziente. La testimone B, anestesista, sostiene invece che le verifiche furono effettuate. Il giudice dispone il confronto. Emergono divergenze sulla sequenza temporale e sulla memoria degli eventi. Il confronto consente al giudice di valutare quale testimone ricorda meglio i dettagli e quale versione sia più coerente.

Domande frequenti

Chi può chiedere il confronto tra testimoni?

Sia le parti, tramite i loro avvocati, sia il giudice d'ufficio. L'istanza di parte deve illustrare le divergenze rilevanti emerse dalle deposizioni, affinché il giudice valuti se il confronto è opportuno.

Il confronto tra testimoni è obbligatorio per il giudice?

No. Il giudice valuta discrezionalmente se il confronto è utile per chiarire i fatti. Può rifiutare il confronto se ritiene che la divergenza non sia sostanziale o che il chiarimento sia già acquisito.

Come si svolge il confronto tra testimoni?

I testimoni sono posti in condizione di sentirsi reciprocamente. Il giudice illustra le divergenze e invita i testimoni a fornire chiarimenti, rettifiche o conferme. Ogni testimone ha la possibilità di spiegare la propria versione e di rispondere alle affermazioni dell'altro.

Il confronto può influire sulla valutazione della credibilità del testimone?

Sì. Se un testimone durante il confronto ritrae le proprie affermazioni, si dimostra incerto o contraddittorio rispetto all'altro, il giudice può considerarlo meno affidabile. Viceversa, la fermezza nel mantenere la propria versione può rafforzare la credibilità.

Quali divergenze giustificano il confronto?

Divergenze su fatti sostanziali, circostanze materiali, date, orari, identificazione di persone o cose. Non giustificano il confronto divergenze su valutazioni soggettive, intenzioni altrui, o semplici sfumature di memoria.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.