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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 185-bis c.p.c. – Proposta di conciliazione del giudice
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il giudice, fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 185 - Articolo 185 Codice di Procedura Civile: Tentativo di conciliazio…→Cod. proc. civ. art. 186 - Articolo 186 Codice di Procedura Civile: Pronuncia dei provvedime…→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 184-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Art. 186-bis c.p.c.: Ordinanza per il pagamento di somme non con→Art. 184 c.p.c.: Udienza di assunzione dei mezzi di prova→Articolo 186-ter Codice di Procedura Civile: Istanza di ingiunzione→Art. 186-quater c.p.c.: Ordinanza successiva alla chiusura dell’→Art. 187 c.p.c.: Provvedimenti del giudice istruttore→Art. 183-bis c.p.c.: Passaggio dal rito ordinario al rito sommar
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudice, dalla prima udienza fino alla precisazione delle conclusioni, può formulare proposta transattiva o conciliativa; il rifiuto ingiustificato rileva sulle spese.
Ratio della norma
L'art. 185-bis c.p.c. risponde a un'esigenza di deflazione del contenzioso civile, valorizzando il ruolo attivo del giudice come facilitatore di una soluzione conciliativa. Introdotto dal D.L. 69/2013 (convertito in L. 98/2013), si inserisce nel solco delle riforme che hanno progressivamente promosso strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, integrando la conciliazione giudiziale di cui all'art. 185 c.p.c. con un potere d'iniziativa officiosa più incisivo.
Analisi del testo
La disposizione attribuisce al giudice un potere discrezionale ('può formulare') esercitabile in un'ampia finestra processuale, dalla prima udienza di comparizione fino alla precisazione delle conclusioni. La proposta deve essere 'transattiva o conciliativa' e va formulata 'ove possibile', clausola che rimette al magistrato la valutazione di opportunità. Il rifiuto immotivato costituisce comportamento processuale valutabile ai fini delle spese ex art. 91 c.p.c.
Quando si applica
La norma trova applicazione in tutti i procedimenti civili di cognizione ordinaria, dinanzi al tribunale e al giudice di pace, purché vi sia margine per una composizione amichevole della lite. Il giudice valuta la fattibilità della proposta in base alla natura della controversia, alla posizione delle parti e allo stato istruttorio. Non si applica nei procedimenti cautelari né in quelli a contenuto necessariamente costitutivo o di stato.
Connessioni con altre norme
L'art. 185-bis c.p.c. va letto in combinato disposto con l'art. 185 c.p.c. sul tentativo di conciliazione su istanza di parte e con l'art. 91 c.p.c. sulla condanna alle spese, nonché con l'art. 96 c.p.c. sulla responsabilità aggravata in caso di lite temeraria. La disciplina si raccorda inoltre con il D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione civile e con il D.L. 69/2013 conv. L. 98/2013 che ne ha sancito l'introduzione.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio cita Caio per il pagamento di 50.000 euro a titolo di risarcimento da inadempimento contrattuale. Alla prima udienza il giudice, valutata la documentazione, formula ex art. 185-bis c.p.c. una proposta conciliativa di 30.000 euro. Caio accetta, Tizio rifiuta senza addurre ragioni concrete. All'esito del giudizio Tizio ottiene 28.000 euro: il giudice, ex art. 91 c.p.c., compensa le spese o le pone parzialmente a suo carico avendo egli rifiutato una proposta più favorevole.
Sempronio agisce contro Tizio per la divisione di un immobile ereditario. Il giudice, prima della precisazione delle conclusioni, propone l'attribuzione del bene a Sempronio con conguaglio in denaro a Tizio. Entrambi accettano: il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo, evitando la prosecuzione del giudizio e l'eventuale vendita all'incanto, con risparmio di tempi e costi processuali.
Domande frequenti
In quale fase processuale il giudice può formulare la proposta ex art. 185-bis c.p.c.?
Dalla prima udienza di comparizione fino al momento della precisazione delle conclusioni, in qualsiasi momento ritenga opportuno tentare la composizione bonaria della lite.
Cosa accade se una parte rifiuta la proposta conciliativa del giudice?
Il rifiuto senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della condanna alle spese ex art. 91 c.p.c., con possibile compensazione o addebito anche in caso di vittoria parziale.
La proposta del giudice ex art. 185-bis è obbligatoria per le parti?
No, la proposta non è vincolante: le parti possono liberamente accettarla o rifiutarla, ma il rifiuto immotivato espone al rischio di conseguenze sfavorevoli sul piano delle spese processuali.
Qual è la differenza tra art. 185 e art. 185-bis c.p.c.?
L'art. 185 c.p.c. disciplina il tentativo di conciliazione su istanza congiunta delle parti, mentre l'art. 185-bis attribuisce al giudice un potere d'iniziativa officiosa di formulare una proposta transattiva o conciliativa.
Fonti consultate: 1 fonte verificate