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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Il giudice istruttore dirige il procedimento esercitando tutti i poteri ordinatori necessari.
  • L'obiettivo è il più sollecito e leale svolgimento della causa civile.
  • Spetta al giudice fissare le udienze successive alla prima comparizione.
  • Il giudice stabilisce i termini per il compimento degli atti processuali delle parti.
  • La norma attua il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 175 c.p.c. – Direzione del procedimento

Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento.

Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.

Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell’articolo 289.

In sintesi

  • Il giudice istruttore dirige il procedimento esercitando tutti i poteri ordinatori necessari.
  • L'obiettivo è il più sollecito e leale svolgimento della causa civile.
  • Spetta al giudice fissare le udienze successive alla prima comparizione.
  • Il giudice stabilisce i termini per il compimento degli atti processuali delle parti.
  • La norma attua il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

L'art. 175 c.p.c. attribuisce al giudice istruttore la direzione del procedimento, con poteri per garantirne sollecito e leale svolgimento, fissando udienze e termini processuali.

Ratio della norma

L'art. 175 c.p.c. costituisce il fondamento dei poteri di direzione del giudice istruttore, espressione del principio dispositivo temperato dal potere ordinatorio del giudice. La norma attua il canone costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e il principio di leale collaborazione tra giudice e parti, evitando che il processo si trasformi in mero strumento dilatorio nelle mani dei litiganti. Il giudice diviene così garante dell'efficienza processuale, bilanciando le esigenze difensive con quelle di celerità.

Analisi del testo

La disposizione si articola in due commi: il primo attribuisce al giudice istruttore tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento, formula ampia che consente l'esercizio di poteri impliciti; il secondo specifica il potere di fissazione delle udienze successive (in coordinamento con l'art. 183 c.p.c. sulla prima udienza) e dei termini per gli atti processuali. L'aggettivo "leale" richiama il dovere di correttezza ex art. 88 c.p.c., mentre "sollecito" rinvia alla speditezza imposta dall'art. 111 Cost.

Quando si applica

La norma trova applicazione lungo tutto l'arco del giudizio di primo grado a cognizione ordinaria, dalla prima udienza ex art. 183 c.p.c. fino alla rimessione al collegio o alla decisione monocratica. Il giudice esercita i poteri di direzione anche nelle udienze pubbliche ex art. 127 c.p.c., disponendo rinvii motivati ai sensi dell'art. 174 c.p.c. (immutabilità del giudice). Si applica altresì nei procedimenti speciali compatibili e, mutatis mutandis, nel rito del lavoro.

Connessioni con altre norme

L'art. 175 c.p.c. si coordina con l'art. 174 c.p.c. sull'immutabilità del giudice istruttore, con l'art. 127 c.p.c. sulla direzione dell'udienza, con l'art. 183 c.p.c. che disciplina la prima udienza di trattazione. Il dovere di leale svolgimento si riflette sulla disciplina delle spese processuali (art. 91 c.p.c.) e sulla responsabilità aggravata per lite temeraria (art. 96 c.p.c.). Il referente costituzionale è l'art. 111 Cost. sul giusto processo e la sua ragionevole durata.

Domande frequenti

Quali sono i poteri del giudice istruttore ex art. 175 c.p.c.?

Il giudice istruttore esercita tutti i poteri ordinatori per garantire il sollecito e leale svolgimento del procedimento, fissando udienze successive e termini per gli atti delle parti, in attuazione dell'art. 111 Cost.

Il provvedimento del giudice ex art. 175 c.p.c. è impugnabile?

I provvedimenti ordinatori adottati ex art. 175 c.p.c. non sono autonomamente impugnabili, trattandosi di atti di direzione del processo; le relative censure possono essere fatte valere con l'impugnazione della sentenza definitiva.

Cosa significa "leale svolgimento" del procedimento?

Il leale svolgimento richiama il dovere di correttezza ex art. 88 c.p.c. e impone a parti e difensori di non abusare degli strumenti processuali, pena anche la condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.

Come si coordina l'art. 175 con la ragionevole durata del processo?

L'art. 175 c.p.c. attua concretamente l'art. 111 Cost. attribuendo al giudice gli strumenti per evitare dilazioni ingiustificate e garantire una tempistica processuale conforme al canone della ragionevole durata.

Il giudice può fissare termini perentori alle parti?

Sì, nell'esercizio dei poteri ex art. 175 c.p.c. il giudice può fissare termini, anche perentori quando previsto dalla legge o necessario al sollecito svolgimento, decorsi i quali matura la decadenza dall'attività processuale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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