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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 133 c.p.c. – Pubblicazione e comunicazione della sentenza
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
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La sentenza è resa pubblica mediante deposito telematico, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Il cancelliere dà immediata comunicazione del deposito alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 132 - Articolo 132 Codice di Procedura Civile: Contenuto della sentenza→Cod. proc. civ. art. 134 - Art. 134 c.p.c.: Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 131 c.p.c.: Forma dei provvedimenti in generale→Articolo 135 Codice di Procedura Civile: Forma e contenuto del decreto→Art. 130 c.p.c.: Redazione del processo verbale→Articolo 136 Codice di Procedura Civile: Comunicazioni→Art. 129 c.p.c.: Doveri di chi interviene o assiste all’udienza→Articolo 137 Codice di Procedura Civile: Notificazioni→Articolo 128 Codice di Procedura Civile: Udienza pubblica
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La sentenza diventa pubblica con il deposito in cancelleria; il cancelliere ne dà notizia alle parti costituite entro cinque giorni, senza far decorrere i termini di impugnazione.
Ratio della norma
L'art. 133 c.p.c. disciplina il momento in cui la sentenza acquista esistenza giuridica come atto pubblico, distinguendo la fase della pubblicazione, che ne segna la venuta ad esistenza, dalla successiva comunicazione alle parti, che ha funzione meramente informativa. La ratio risiede nell'esigenza di garantire certezza sul momento di nascita del provvedimento e di assicurare alle parti la pronta conoscenza del suo contenuto, pur senza anticipare il decorso dei termini di impugnazione, riservato agli atti formali di parte.
Analisi del testo
La disposizione individua due distinti momenti procedimentali. Il primo comma indica nel deposito in cancelleria l'atto costitutivo della pubblicazione: il cancelliere attesta il deposito in calce al provvedimento, apponendo data e firma, elementi che fanno fede della data di pubblicazione. Il secondo segmento prevede l'obbligo del cancelliere di trasmettere alle parti costituite, entro cinque giorni, un biglietto contenente il testo integrale della sentenza. L'inciso finale, introdotto dal D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014, chiarisce expressis verbis che tale comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.
Quando si applica
La norma trova applicazione in ogni procedimento civile di cognizione che si concluda con sentenza, sia essa definitiva o non definitiva, di primo grado o di appello. Il deposito in cancelleria è momento centrale per il computo del cosiddetto termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., che decorre proprio dalla pubblicazione. La comunicazione di cancelleria assume invece rilievo essenzialmente informativo e, dopo la riforma del 2014, è pacifico che essa non sostituisce la notificazione della sentenza richiesta per attivare il termine breve.
Connessioni con altre norme
La disposizione si coordina con l'art. 325 c.p.c., che fissa i termini brevi per le impugnazioni decorrenti dalla notificazione della sentenza, e con l'art. 327 c.p.c., che àncora il termine lungo semestrale alla pubblicazione disciplinata dall'art. 133. Rilevano altresì l'art. 285 c.p.c. sulla notificazione della sentenza al procuratore costituito e l'art. 136 c.p.c. sulle comunicazioni di cancelleria, oggi attuate in via telematica ai sensi dell'art. 16 D.L. 179/2012. Si veda inoltre l'art. 132 c.p.c. sul contenuto della sentenza.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio agisce in giudizio contro Caio per il pagamento di un credito di euro 30.000. Il giudice deposita la sentenza in cancelleria il 10 marzo; il cancelliere appone data e firma in calce e, entro cinque giorni, trasmette ai procuratori delle parti il biglietto con il testo integrale. Caio, ritenendo erroneamente che da tale comunicazione decorra il termine breve di trenta giorni ex art. 325 c.p.c., propone appello oltre il termine così computato. L'appello è tempestivo se rispetta il termine lungo ex art. 327 c.p.c., poiché la comunicazione del cancelliere non fa decorrere i termini brevi.
Sempronio, soccombente in primo grado nei confronti di Tizio, riceve la comunicazione telematica della sentenza dalla cancelleria. Per attivare il termine breve di impugnazione, Tizio incarica il proprio difensore di notificare la sentenza al procuratore di Sempronio ai sensi dell'art. 285 c.p.c. Solo da tale notificazione decorre il termine di trenta giorni per l'appello, mentre, in difetto, opera il termine semestrale dalla pubblicazione ex art. 327 c.p.c.
Domande frequenti
Quando una sentenza civile si considera pubblicata?
La sentenza si considera pubblicata nel momento in cui viene depositata nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata; il cancelliere ne attesta il deposito apponendo data e firma in calce al provvedimento.
La comunicazione della sentenza da parte del cancelliere fa decorrere il termine per impugnare?
No. L'art. 133, ultimo periodo, c.p.c. esclude espressamente che la comunicazione di cancelleria sia idonea a far decorrere i termini brevi per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.
Da quale momento decorre il termine breve per impugnare la sentenza?
Il termine breve di trenta giorni ex art. 325 c.p.c. decorre dalla notificazione della sentenza effettuata ad istanza di parte, di norma al procuratore costituito ai sensi dell'art. 285 c.p.c.
Cosa accade se il cancelliere non rispetta il termine di cinque giorni per la comunicazione?
L'inosservanza del termine non incide sulla validità della sentenza né sul decorso dei termini di impugnazione, ma può comportare profili di responsabilità disciplinare a carico del cancelliere.
Come si calcola il termine lungo di impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c.?
Il termine lungo, oggi pari a sei mesi, decorre dalla pubblicazione della sentenza, ossia dalla data di deposito in cancelleria attestata dal cancelliere a norma dell'art. 133 c.p.c.
Fonti consultate: 1 fonte verificate