Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 64 c.p.c. – Responsabilità del consulente

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con la ammenda fino a lire venti milioni.

Si applica l’articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti .

In sintesi

  • Al consulente tecnico si applicano le norme del codice penale sui periti.
  • La colpa grave nell'esecuzione degli atti comporta arresto fino a un anno o ammenda fino a € 10.329.
  • Si applica l'art. 35 c.p. (pene accessorie per delitti e contravvenzioni).
  • Il risarcimento del danno alle parti è sempre dovuto, indipendentemente dalla sanzione penale.
  • La norma è stata riformulata dalla L. 281/1985, che ha inasprito il regime sanzionatorio.
Indice dei contenuti

Il consulente tecnico risponde penalmente per colpa grave e deve risarcire i danni causati alle parti.

Ratio della norma

L'art. 64 c.p.c. presidia l'affidabilità e l'imparzialità del consulente tecnico d'ufficio (CTU), figura ausiliaria del giudice che può influenzare in modo determinante l'esito del processo. Il legislatore ha ritenuto necessario assoggettarlo a un doppio regime di responsabilità, penale e civile, per disincentivare negligenze gravi che potrebbero compromettere l'accertamento della verità e ledere i diritti delle parti. L'equiparazione al perito penale richiama un corpus normativo consolidato, evitando lacune di tutela.

Analisi del testo

Il primo comma opera un rinvio dinamico alle disposizioni del codice penale sui periti (in particolare gli artt. 373 e 226 c.p.), estendendo al CTU civile le fattispecie di falsa perizia e le relative sanzioni. Il secondo comma introduce una fattispecie autonoma: la colpa grave nell'esecuzione degli atti richiesti, punita con arresto fino a un anno o ammenda fino a € 10.329 (importo originariamente in lire, convertito con L. 281/1985 e successivamente adeguato). La previsione alternativa tra arresto e ammenda configura la fattispecie come contravvenzione. Il richiamo all'art. 35 c.p. comporta l'applicazione delle pene accessorie, tra cui l'interdizione dalla professione. La clausola finale, «in ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni», sancisce l'autonomia della responsabilità civile rispetto a quella penale: le parti lese possono agire in sede civile anche in assenza di condanna penale.

Quando si applica

La norma si applica al consulente tecnico nominato dal giudice ai sensi dell'art. 61 c.p.c. L'orientamento prevalente distingue la semplice negligenza, che non integra la fattispecie, dalla colpa grave, ravvisabile tipicamente in errori tecnici macroscopici, nel mancato rispetto dei termini senza giustificazione, o nella redazione di una relazione manifestamente lacunosa o contraddittoria. Il consulente tecnico di parte (CTP), nominato dalle parti e non dal giudice, non è soggetto a questa norma, rientrando in un diverso regime di responsabilità contrattuale. In linea generale, la responsabilità ex art. 64 c.p.c. può concorrere con quella disciplinare dell'ordine professionale di appartenenza del CTU.

Connessioni con altre norme

L'art. 64 c.p.c. si coordina con: art. 61 c.p.c. (nomina del consulente tecnico); art. 63 c.p.c. (ricusazione e obbligo di assumere l'incarico); artt. 191-201 c.p.c. (consulenza tecnica nel processo di cognizione); art. 373 c.p. (falsa perizia, richiamato dal primo comma); art. 35 c.p. (pene accessorie applicabili); art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana, fondamento del risarcimento del danno).

Casi pratici

Caso 1: Relazione gravemente lacunosa in una causa di risarcimento danni

Tizio è nominato CTU in una causa tra Caio e Sempronio avente ad oggetto un sinistro stradale con lesioni personali. Tizio deposita la relazione con mesi di ritardo e senza effettuare gli accertamenti medici prescritti dal giudice, omettendo di valutare documentazione clinica decisiva. Il giudice segnala il fatto al pubblico ministero. In linea generale, una condotta di questo tipo può integrare la colpa grave ex art. 64 c.p.c., con possibile applicazione della sanzione penale e obbligo di risarcire i danni processuali subiti dalle parti.

Caso 2: Errore tecnico macroscopico in una perizia contabile

Sempronio, dottore commercialista, è nominato CTU in una controversia societaria tra Tizio e la società di Caio. Nella relazione finale, Sempronio calcola il valore delle quote con un errore metodologico grave e palese, confondendo il patrimonio netto contabile con il valore di mercato, che stravolge l'esito della lite. Caio subisce un pregiudizio economico significativo a causa della sentenza fondata su tale perizia errata. Orientamento prevalente ritiene che simili errori grossolani possano configurare colpa grave, esponendo il CTU sia alla sanzione penale sia all'azione risarcitoria di Caio.

Caso 3: Falsa attestazione nella relazione peritale

Tizio è CTU nominato in una causa edilizia. Nella relazione, attesta di aver effettuato un sopralluogo che in realtà non ha mai svolto, riportando dati tratti da documentazione fotografica obsoleta fornita da una delle parti. La condotta, oltre a integrare potenzialmente la fattispecie di falsa perizia ex art. 373 c.p. (richiamato dal primo comma dell'art. 64), costituisce tipicamente colpa grave ai sensi del secondo comma. Sempronio, controparte danneggiata dalla sentenza emessa sulla base di accertamenti mendaci, può agire per il risarcimento del danno indipendentemente dall'esito del procedimento penale.

Domande frequenti

Cosa si intende per colpa grave del consulente tecnico ai sensi dell'art. 64 c.p.c.?

L'orientamento prevalente ravvisa la colpa grave in errori tecnici macroscopici, omissioni grossolane o comportamenti che si discostano in maniera evidente dagli standard professionali minimi richiesti al CTU. Non è sufficiente una semplice inesattezza o un errore valutativo opinabile.

Il consulente tecnico di parte (CTP) è soggetto all'art. 64 c.p.c.?

No. L'art. 64 c.p.c. si applica esclusivamente al consulente tecnico d'ufficio (CTU), nominato dal giudice. Il consulente di parte, incaricato dalla parte privata, risponde secondo le regole ordinarie della responsabilità contrattuale nei confronti del proprio cliente.

Il risarcimento del danno è dovuto solo se il CTU viene condannato penalmente?

No. L'ultimo periodo dell'art. 64 c.p.c. chiarisce che il risarcimento dei danni causati alle parti è dovuto «in ogni caso». La responsabilità civile è autonoma rispetto a quella penale: le parti possono agire per il risarcimento anche in assenza di condanna penale o di procedimento penale.

Quali sono le pene accessorie applicabili al CTU condannato ex art. 64 c.p.c.?

L'art. 64 c.p.c. richiama espressamente l'art. 35 del codice penale, che prevede l'applicazione di pene accessorie per le contravvenzioni. In linea generale, ciò può comportare l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione o dell'ufficio. Il giudice valuta in concreto la sanzione accessoria applicabile.

Quali norme del codice penale si applicano al consulente tecnico per effetto del primo comma?

Il rinvio del primo comma richiama tipicamente le disposizioni sui periti, tra cui l'art. 373 c.p. (falsa perizia, punita con la reclusione da due a sei anni). Il rinvio è da intendersi in linea generale come dinamico, includendo tutte le disposizioni penali che riguardano la figura del perito.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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