Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 60 C.d.S. – Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. Sono considerati appartenenti alla categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d’epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico 2.

Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. I veicoli d’epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all’ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All’uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell’ente organizzatore, l’elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato alla Dipartimento per i trasporti terrestri, per l’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 2.

4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.

6. Chiunque circola con veicoli d’epoca senza l’autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344 se si tratta di autoveicoli, o da € 42 a € 173 se si tratta di motoveicoli.

In sintesi

  • I motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico-collezionistico costituiscono una categoria atipica di veicoli ai sensi dell'art. 60 C.d.S.
  • I veicoli d'epoca sono quelli cancellati dal P.R.A. e destinati alla conservazione: non sono omologati per la circolazione ordinaria e sono iscritti in apposito elenco presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.
  • I veicoli d'epoca possono circolare solo in occasione di manifestazioni o raduni autorizzati, entro i limiti di località e itinerari stabiliti, previa apposita autorizzazione ministeriale.
  • Il trasferimento di proprietà di un veicolo d'epoca deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri per aggiornare l'elenco ufficiale.
  • I veicoli di interesse storico e collezionistico sono quelli iscritti nei registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
  • I veicoli storico-collezionistici possono circolare ordinariamente sulle strade pubbliche, purché in possesso dei requisiti tecnici previsti dal regolamento di esecuzione.
  • La violazione delle disposizioni dell'art. 60 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 41 a 168 euro.
Indice dei contenuti

L'art. 60 C.d.S. disciplina i veicoli d'epoca e di interesse storico-collezionistico, distinguendo le due categorie e le relative regole di circolazione.

Ratio

L'articolo 60 riconosce il valore storico, collezionistico e culturale di motoveicoli e autoveicoli d'epoca, fornendo un regime normativo flessibile che permette conservazione ed esposizione pubblica (raduni, manifestazioni) pur mantenendo compatibilità minima di sicurezza stradale. La norma affronta il conflitto tra il diritto di preservare patrimonio automobilistico e l'obbligo di manutenzione stradale contemporanea, risolvendolo con autorizzazione specifica discrezionale e limitazione a occasioni specifiche.

Analisi

Il comma 1 qualifica veicoli d'epoca e storici come categoria atipica ai sensi dell'art. 59. Il comma 2 definisce i veicoli d'epoca: motoveicoli e autoveicoli cancellati dal Pubblico Registro Automobilistico perché destinati a conservazione permanente in musei o locali pubblici/privati, finalizzati a preservare caratteristiche tecniche originarie della casa costruttrice, non adeguati ai requisiti contemporanei di sicurezza e equipaggiamenti. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il comma 3 disciplina la circolazione: a) consentita solo in occasione di manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e itinerari di svolgimento; b) richiede autorizzazione specifica rilasciata dal Dipartimento per i trasporti, su preventiva presentazione da ente organizzatore dell'elenco dettagliato dei veicoli partecipanti; c) nell'autorizzazione si indicano validità, percorsi, velocità massima in relazione alla garanzia di sicurezza del tipo di veicolo; d) trasferimento ai locali di conservazione è consentito fuori dalle manifestazioni con modalità specifiche (comma non completamente visibile nel testo fornito).

Quando si applica

Si applica a qualunque veicolo cancellato da PRA per conservazione storica che intenda circolare pubblicamente, ovvero a proprietari di veicoli storici che intendono partecipare a raduni (es. raduni auto d'epoca, gare storiche). Non si applica a veicoli contemporanei registrati per uso ordinario. La procedura di iscrizione nel Centro storico è requisito preliminare alla richiesta di autorizzazione circolazione per manifestazione.

Connessioni

Correlato all'art. 59 (veicoli atipici), art. 79 (trasporto eccezionale e deroghe), Decreto Ministeriale per elenco veicoli storici, norme ACI per omologazione storica, e disposizioni di enti regionali/provinciali su autorizzazione manifestazioni. Rinvia anche a norme sulla responsabilità civile e assicurazione per circolazione in manifestazioni autorizzate.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Tizio partecipa a un raduno con veicolo d'epoca senza autorizzazione

Tizio possiede una Fiat Topolino del 1948, cancellata dal P.R.A. e iscritta nell'elenco dei veicoli d'epoca. In occasione di una rievocazione storica in una città vicina, decide di portare il veicolo in strada per raggiungere il punto di ritrovo, ritenendo sufficiente la sua iscrizione all'evento. Viene fermato dalla Polizia Stradale: il veicolo circola senza la specifica autorizzazione rilasciata dal Dipartimento per i trasporti terrestri, richiesta dall'art. 60, comma 3, lett. a). Tizio è soggetto alla sanzione amministrativa da 41 a 168 euro prevista dal comma 6, e il veicolo non può proseguire la circolazione al di fuori del perimetro e degli itinerari autorizzati del raduno.

Caso 2: Caio acquista un'Alfa Romeo Giulia storica iscritta al registro ASI senza comunicare il trasferimento

Caio acquista da un collezionista un'Alfa Romeo Giulia Sprint del 1963, regolarmente iscritta nel Registro Italiano Alfa Romeo. Dopo il rogito notarile, Caio omette di comunicare il trasferimento di proprietà al Dipartimento per i trasporti terrestri, ritenendo sufficiente l'aggiornamento del P.R.A. ordinario. In realtà, per i veicoli d'epoca, il comma 3, lett. b) impone una comunicazione specifica al Dipartimento per l'aggiornamento dell'elenco speciale: l'omissione costituisce violazione autonoma dell'art. 60 C.d.S. e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista.

Caso 3: Sempronio tenta di far circolare un veicolo storico iscritto a un registro non riconosciuto dall'art. 60

Sempronio è proprietario di una motocicletta degli anni Cinquanta, iscritta a un registro storico europeo riconosciuto dalla FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) ma non incluso nell'elenco tassativo del comma 4 dell'art. 60 C.d.S. Convinto di poter beneficiare dello status di veicolo storico-collezionistico, circola liberamente su strada pubblica. In caso di controllo, gli agenti accertano che il veicolo non risulta iscritto ad alcuno dei cinque registri italiani riconosciuti dalla norma: l'iscrizione FIVA non produce effetti ai fini del C.d.S. italiano, e Sempronio non può invocare il regime speciale dell'art. 60, essendo il veicolo soggetto alle regole ordinarie di circolazione.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra un veicolo d'epoca e un veicolo di interesse storico e collezionistico?

Il veicolo d'epoca è cancellato dal P.R.A. e non può circolare sulle strade pubbliche in modo ordinario: è destinato alla conservazione museale o privata e può muoversi solo durante raduni autorizzati. Il veicolo di interesse storico e collezionistico, invece, è iscritto in uno dei cinque registri riconosciuti dall'art. 60, comma 4 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI) e può circolare normalmente sulle strade pubbliche, purché in possesso dei requisiti tecnici previsti dal regolamento.

Quali sono i registri ufficiali riconosciuti dall'art. 60 del Codice della Strada?

L'art. 60, comma 4 riconosce tassativamente cinque registri: ASI (Automotoclub Storico Italiano), Registro Storico Lancia, Registro Italiano FIAT, Registro Italiano Alfa Romeo e Registro Storico FMI (Federazione Motociclistica Italiana). L'iscrizione a registri diversi, compresi quelli europei come il registro FIVA, non è sufficiente per ottenere il riconoscimento ai fini del Codice della Strada italiano.

Un veicolo d'epoca può circolare liberamente sulle strade?

No. I veicoli d'epoca possono circolare solo in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati e unicamente nell'ambito della località e degli itinerari stabiliti. Per farlo, devono essere provvisti di specifica autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. La circolazione ordinaria è vietata.

Cosa succede se vendo un veicolo d'epoca senza comunicarlo al Dipartimento?

Il comma 3, lett. b) dell'art. 60 impone che il trasferimento di proprietà di un veicolo d'epoca sia comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, affinché l'elenco speciale venga aggiornato. L'omissione di questa comunicazione costituisce una violazione dell'art. 60 C.d.S. e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 41 a 168 euro prevista dal comma 6.

Qual è la sanzione per la violazione dell'art. 60 del Codice della Strada?

Il comma 6 dell'art. 60 C.d.S. prevede una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 41 euro e un massimo di 168 euro per le violazioni delle disposizioni contenute nell'articolo, ad esempio per chi fa circolare un veicolo d'epoca senza autorizzazione o al di fuori degli itinerari del raduno autorizzato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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