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Testo dell'articoloVigente
Art. 20 C.d.S. – Occupazione della sede stradale
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione o pregiudizio della sicurezza stradale.
1-bis.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell’ipotesi di concessione alle strutture alberghiere, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici a uso di parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli .
2. L’ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.
Le occupazioni non possono comunque ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all’art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell’ obbligo per l’autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 20 C.d.S.: vieta l'occupazione abusiva della sede stradale con sanzione da 143 a 694 euro e obbligo di rimozione.
Ratio
L'articolo 20 Codice della Strada tutela il flusso della circolazione stradale e la pubblica sicurezza proibendo o limitando l'occupazione della sede stradale. La norma differenzia il regime fra strade a traffico intenso (categorie A, B, C, D) dove vige divieto assoluto, e strade a minor rilievo (E, F) dove è consentita occupazione temporanea a condizioni, rispecchiando il principio proporzionale fra limitazione della libertà e esigenza di traffico.
Analisi
Sulle strade A, B, C e D ogni occupazione della sede stradale è vietata, incluse fiere, mercati, veicoli, baracche, tende. Sulle strade E e F è consentita con itinerario alternativo o, in zone storico-ambientali, senza intralcio. Nei centri abitati, chioschi e edicole possono occupare massimo il 50% della larghezza dei marciapiedi, in adiacenza ai fabbricati, con zona di circolazione pedonale non inferiore a 2 metri. Sono vietate nelle aree triangolari di visibilità. In zone storico-ambientali è ammessa occupazione con garanzia di circolazione adeguata. Sanzione amministrativa per occupazione abusiva da 143 a importo indicato nel regolamento.
Quando si applica
La norma è applicabile a tutti i soggetti che intendano occupare la sede stradale (organizzeranno fiere, esercenti di chioschi, amministratori pubblici che concedono spazi). È rilevante nei procedimenti di concessione di autorizzazioni per mercatini e fiere temporanee, nell'installazione di edicole e commerci itineranti, nella regolamentazione dei parcheggi abusivi.
Connessioni
La norma integra l'articolo 18 (triangoli di visibilità), l'articolo 22 (accessi), l'articolo 23 (pubblicità). La categoria stradale è determinata dalla Classificazione delle Strade (articolo 2 Codice della Strada). La disciplina si coordina con i piani urbani della mobilità e i regolamenti comunali sulla viabilità.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Casi pratici
Caso 1: Il chiosco di fiori sul marciapiede
Tizio gestisce un chiosco di fiori su un marciapiede largo 3,5 metri in un centro abitato. Ottiene dal Comune la concessione per occupare 1,5 metri (meno della metà) in adiacenza al muro del negozio retrostante, lasciando liberi 2 metri per il passaggio pedonale. L'installazione è legittima ai sensi dell'art. 20, comma 3. Se tuttavia Tizio espandesse il chiosco fino a occupare 2 metri, la zona pedonale residua scenderebbe a 1,5 metri, violando il limite minimo: scatterebbe la sanzione da 143 a 573 euro e l'ordine di ripristino.
Caso 2: La bancarella sull'autostrada
Caio, venditore ambulante, parcheggia il suo furgone attrezzato nella piazzola di sosta di un'autostrada (strada di tipo A) per vendere frutta agli automobilisti. L'occupazione è assolutamente vietata dall'art. 20, comma 1, indipendentemente da qualsiasi autorizzazione: la norma non prevede deroghe per le strade di tipo A. Caio viene sanzionato con il pagamento della somma prevista dal comma 4 e con l'obbligo immediato di rimozione.
Caso 3: La sagra paesana su strada comunale
Il Comune di Roccaforte intende organizzare una fiera estiva su una strada di tipo F che attraversa il borgo medievale, zona di rilevanza storico-ambientale. Non esiste un percorso alternativo per i veicoli, ma la manifestazione si svolge in orario notturno con traffico veicolare pressoché assente. L'ente concedente valuta che l'occupazione non determini intralcio alla circolazione e rilascia l'autorizzazione ex art. 20, comma 1, seconda parte. Sempronio, residente, tenta di impugnare il provvedimento, ma il TAR conferma la legittimità della concessione in quanto rispettosa dei presupposti normativi.
Domande frequenti
Cosa vieta l'articolo 20 del Codice della Strada?
L'art. 20 C.d.S. vieta ogni occupazione della sede stradale, fiere, mercati, baracche, veicoli e simili, sulle strade di tipo A, B, C e D. Sulle strade di tipo E ed F l'occupazione può invece essere autorizzata a determinate condizioni.
Quali sono le sanzioni previste dall'art. 20 del Codice della Strada?
Chi occupa abusivamente il suolo stradale o non rispetta le prescrizioni della concessione è soggetto a una sanzione amministrativa da 143 a 573 euro (comma 4). In aggiunta, scatta l'obbligo di rimuovere le opere abusive a proprie spese (comma 5).
Cosa stabilisce l'articolo 20, comma 1, del Codice della Strada?
Il comma 1 vieta qualsiasi occupazione della carreggiata sulle strade di maggiore scorrimento (tipo A, B, C, D). Per le strade locali (tipo E ed F) ammette l'occupazione solo se garantito un itinerario alternativo o, nelle zone storico-ambientali, se non si crea intralcio alla circolazione.
Un chiosco su un marciapiede è legale secondo l'art. 20 C.d.S.?
Nei centri abitati è legale se: non supera la metà della larghezza del marciapiede, è collocato in adiacenza ai fabbricati e lascia libero un passaggio pedonale di almeno 2 metri. Non deve inoltre ricadere nei triangoli di visibilità delle intersezioni.
Esiste giurisprudenza rilevante sull'art. 20 del Codice della Strada?
Non risultano pronunce della Corte Costituzionale sull'articolo 20 C.d.S. La giurisprudenza amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) ha chiarito i presupposti per il rilascio delle concessioni di occupazione e i criteri di calcolo delle sanzioni accessorie, confermando la natura ripristinatoria dell'obbligo di rimozione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate