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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Norma di trasmissione delle informazioni PSP-AdE-CESOP: l'art. 40-quater del DPR 633/1972, introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 18/10/2023 n. 153, completa il sistema dell'art. 40-ter imponendo ai PSP di mettere a disposizione dell'Agenzia delle Entrate le informazioni conservate sui pagamenti transfrontalieri.
  • Soggetti obbligati: PSP per i quali l'Italia è Stato membro di origine (PSP italiani); l'obbligo si estende anche ai PSP esteri che operano in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi o di stabilimento, limitatamente all'attività in cui l'Italia è Stato membro ospitante.
  • Modalità tecnica: trasmissione conforme all'art. 24-ter del Regolamento UE 904/2010 sulla cooperazione amministrativa IVA, secondo specifiche tecniche stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
  • Periodicità: trimestrale, con calendario allineato a quello del CESOP europeo (entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento).
  • Trasmissione al sistema CESOP: l'Agenzia delle Entrate, ricevuti i dati dai PSP italiani, li trasmette al sistema centrale CESOP della Commissione Europea, che li aggrega con quelli degli altri Stati membri e li mette a disposizione delle amministrazioni fiscali UE per controlli incrociati.
  • Sanzioni: per la mancata o tardiva comunicazione si applicano le sanzioni dell'art. 2 del D.Lgs. 153/2023, separate dalla sanzionistica generale del D.Lgs. 471/1997.
  • Soppressione dal 1° gennaio 2027 per effetto dell'art. 170 D.Lgs. 19/01/2026 n. 10, con presumibile continuità funzionale: la trasmissione CESOP è obbligo UE non eliminabile unilateralmente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 40 quater T.U.IVA – Obbligo di comunicazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento).(1)

In vigore dal 18/11/2023 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto legislativo del 18/10/2023 n. 153 Articolo 1

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

“1. I prestatori di servizi di pagamento per i quali l’Italia e’ Stato membro di origine mettono a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate ai sensi dell’articolo 40-ter, in conformita’ e nei termini stabiliti dall’articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto. L’obbligo di cui al primo periodo e’ assolto anche dai prestatori che forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento in cui l’Italia e’ Stato membro ospitante. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono specificate le modalita’ tecniche di trasmissione.

2. L’Agenzia delle entrate trasmette le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP), in conformita’ all’articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010.”

________________________

(1) Per le sanzioni vedi l’art. 2 del D. legislativo n. 153 del 18/10/2023.

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Commento

L'articolo 40-quater del Testo Unico IVA (DPR 633/1972), introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 18 ottobre 2023 n. 153 in attuazione della direttiva UE 2020/284 e in vigore dal 18 novembre 2023, è il completamento operativo del sistema delineato dall'art. 40-ter: disciplina la trasmissione delle informazioni sui pagamenti transfrontalieri dai PSP italiani all'Agenzia delle Entrate e, attraverso quest'ultima, al sistema centrale CESOP della Commissione Europea. È la norma che rende effettivo l'obbligo di conservazione, trasformando i dati archiviati dai PSP in patrimonio informativo a disposizione del Fisco. Insieme agli artt. 40-bis (definizioni), 40-ter (conservazione), 40-quinquies (modalità tecniche, dettagliate da provvedimento direttoriale) e 40-sexies (contenuto delle informazioni), forma il blocco organico del Titolo IV-bis del TUIVA dedicato alla cooperazione PSP-amministrazione fiscale per la lotta alle frodi IVA cross-border. Anche questo articolo è destinato alla soppressione dal 1° gennaio 2027 per effetto dell'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, ma la disciplina sostanziale è imposta dalla direttiva UE 2020/284 e dal Regolamento UE 904/2010 come modificato dal Reg. UE 2020/283, e proseguirà nel nuovo TUIVA.

Il sistema CESOP nel quadro istituzionale UE

Il sistema CESOP (Central Electronic System Of Payment information) è una grande infrastruttura informativa europea gestita dalla Commissione Europea, alimentata trimestralmente dalle amministrazioni fiscali nazionali con i dati raccolti dai PSP. Le caratteristiche principali del sistema sono:

  • Centralizzazione UE: il sistema raccoglie dati da tutti i 27 Stati membri UE, formando un patrimonio informativo unico nel suo genere su scala continentale;
  • Aggregazione e analisi: i dati sono aggregati per beneficiario e analizzati con strumenti di big data per identificare pattern anomali (es. beneficiario che riceve molti pagamenti da molti Stati ma non risulta registrato in nessuno; volumi che crescono improvvisamente; concentrazioni geografiche sospette);
  • Disponibilità per gli Stati membri: i dati sono accessibili dalle amministrazioni fiscali di tutti gli Stati membri attraverso interfacce sicure, per controlli incrociati con le proprie banche dati IVA (VIES, dichiarazioni nazionali, fatturazione elettronica nei Paesi che la prevedono);
  • Eurofisc: l'organizzazione di cooperazione amministrativa anti-frode IVA dell'UE (creata dal Regolamento UE 904/2010 art. 33) coordina l'utilizzo dei dati CESOP per indagini transfrontaliere, sotto la guida della Commissione Europea e con il supporto operativo di OLAF (l'ufficio anti-frode UE).

Si tratta di un'iniziativa storica per il rafforzamento della cooperazione fiscale UE: per la prima volta, gli Stati membri condividono dati granulari sui pagamenti, superando le tradizionali barriere di sovranità nazionale grazie a una base giuridica solida (direttiva UE 2020/284 + Regolamento UE 904/2010 modificato).

I soggetti obbligati alla trasmissione

Il comma 1 dell'art. 40-quater individua due categorie di PSP italiani obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate le informazioni dell'art. 40-ter:

(1) PSP per i quali l'Italia è Stato membro di origine. Sono i PSP autorizzati dalla Banca d'Italia con sede statutaria e amministrazione centrale in Italia: banche italiane, istituti di pagamento italiani, IMEL italiani. Per loro l'obbligo si applica all'intera attività di pagamenti transfrontalieri prestata, sia in Italia sia all'estero in regime di libera prestazione/libertà di stabilimento.

(2) PSP esteri operanti in Italia. Sono i PSP autorizzati in altri Stati UE che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi o di libertà di stabilimento (es. fintech irlandesi, lussemburghesi, olandesi, francesi). Per loro l'obbligo si applica limitatamente ai servizi di pagamento per cui l'Italia è Stato membro ospitante: solo i pagamenti effettuati su clienti residenti in Italia o originati da clienti italiani sono trasmessi all'AdE italiana.

L'estensione dell'obbligo ai PSP esteri operanti in Italia è una scelta importante: senza di essa, una parte significativa del mercato italiano dei pagamenti (gestito da operatori UE non residenti) sfuggirebbe al controllo CESOP italiano. La regola garantisce equa concorrenza e completezza del monitoraggio.

Le modalità tecniche: provvedimento direttoriale e art. 24-ter Reg. UE 904/2010

Il primo periodo del comma 1 stabilisce che la trasmissione avvenga «in conformità e nei termini stabiliti dall'art. 24-ter del Regolamento UE 904/2010». L'art. 24-ter del Regolamento UE 904/2010 (introdotto dal Reg. UE 2020/283 in coordinamento con la direttiva 2020/284) dettaglia gli aspetti tecnici della trasmissione:

  • Periodicità trimestrale: i PSP trasmettono trimestralmente, con riferimento al trimestre civile;
  • Termine di trasmissione: entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (es. dati del Q1 entro 30 aprile);
  • Formato standardizzato: tracciato XML conforme alle specifiche tecniche pubblicate dalla Commissione Europea (XSD CESOP);
  • Sicurezza della trasmissione: canale sicuro (Entratel/Fisconline AdE per l'Italia), con autenticazione del trasmittente, marcatura temporale, log degli invii;
  • Aggiornamento delle informazioni: in caso di errori successivi alla trasmissione, possibilità di rettifica entro termini stabiliti.

Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 40-quater rinvia poi a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per la specificazione di ulteriori dettagli tecnici operativi della trasmissione: tracciato XML italiano (in coerenza con XSD CESOP UE), credenziali di accesso ai servizi telematici AdE, modalità di firma digitale, eventuali integrazioni con i sistemi gestionali bancari standard. Il provvedimento direttoriale di riferimento è quello pubblicato nel 2023-2024 in coordinamento con l'avvio del CESOP europeo al 1° gennaio 2024.

Il comma 2: trasmissione AdE → CESOP

Il comma 2 dell'art. 40-quater chiude il flusso informativo: «L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP), in conformità all'articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010». L'AdE funge quindi da intermediario tecnico: riceve i dati dai PSP italiani (e dai PSP esteri operanti in Italia), li valida e li ritrasmette al sistema CESOP. Il flusso è bidirezionale solo nel senso che l'AdE può poi accedere ai dati aggregati nel sistema CESOP UE per i propri controlli, incluse le informazioni trasmesse da altri Stati membri sui pagamenti che riguardano beneficiari italiani.

Questa architettura garantisce all'AdE italiana l'accesso a:

  • Dati trasmessi dai PSP italiani (con responsabilità diretta sulla qualità);
  • Dati su beneficiari italiani trasmessi dai PSP di altri Stati membri (es. PSP francesi su pagamenti UE-Italia di beneficiari italiani);
  • Dati su pagamenti effettuati da pagatori italiani a beneficiari extra-UE (utili per controlli sull'IVA dovuta sulle importazioni di servizi).
L'utilizzo dei dati CESOP nei controlli AdE

Una volta in possesso dei dati CESOP, l'AdE italiana può utilizzarli per:

  • Controlli incrociati con la fatturazione elettronica: verificare se i pagamenti ricevuti da beneficiari italiani da clienti esteri (es. e-commerce italiano verso clienti UE-extra UE) corrispondono alle fatture elettroniche emesse e dichiarate;
  • Controlli sui forfettari: i forfettari italiani che ricevono pagamenti dall'estero possono essere controllati per verificare il rispetto delle soglie di accesso al regime e il corretto trattamento delle operazioni internazionali;
  • Controlli su frodi carosello: i pattern anomali di pagamenti tra società italiane e società di altri Stati UE possono essere identificati ex ante, prima ancora delle dichiarazioni fiscali;
  • Controlli su attività non dichiarate: soggetti che ricevono pagamenti significativi dall'estero ma non risultano in dichiarazioni IVA possono essere oggetto di accertamento d'ufficio per attività non dichiarate;
  • Controlli sull'e-commerce extra-UE: i venditori extra-UE che vendono massivamente in Italia attraverso piattaforme digitali sono identificabili e possono essere chiamati a registrarsi/identificarsi (art. 35-ter o regimi OSS-IOSS).
Le sanzioni: rinvio al D.Lgs. 153/2023 art. 2

Le sanzioni per la violazione dell'obbligo di trasmissione sono disciplinate non dal TUIVA ma dall'art. 2 del D.Lgs. 18 ottobre 2023 n. 153, che prevede:

  • Sanzione amministrativa pecuniaria per omessa trasmissione, proporzionata al numero di operazioni omesse e alla gravità della violazione;
  • Sanzione per trasmissione incompleta o inesatta, calibrata sull'entità delle informazioni mancanti o errate;
  • Sanzione per tardiva trasmissione, ridotta in caso di ravvedimento operoso entro termini brevi;
  • Cumulabilità delle sanzioni in caso di violazioni reiterate o sistematiche.

La vigilanza sull'applicazione di queste sanzioni spetta congiuntamente all'Agenzia delle Entrate (per la qualità delle informazioni ricevute) e alla Banca d'Italia (per i profili di compliance bancaria dei PSP).

Le sfide implementative 2024-2026

L'avvio del sistema CESOP italiano nel 2024 ha richiesto sforzi significativi da parte di tutti gli stakeholder:

  • Per i PSP: investimenti tecnologici per l'estrazione, la classificazione e la trasmissione strutturata dei dati; coordinamento con i sistemi gestionali esistenti; formazione del personale di compliance;
  • Per l'Agenzia delle Entrate: predisposizione delle infrastrutture di ricezione, validazione dei tracciati, sviluppo di strumenti di analisi dei dati per i controlli; integrazione con la fatturazione elettronica e gli altri database fiscali;
  • Per la Commissione Europea: sviluppo del sistema CESOP centrale, definizione delle specifiche tecniche armonizzate, formazione delle amministrazioni nazionali sull'utilizzo dei dati;
  • Per le imprese commerciali: consapevolezza che i propri pagamenti cross-border sono ora sotto sorveglianza; necessità di allineare dichiarazioni e flussi monetari; adeguamento dei sistemi di compliance interna.

Nel periodo 2024-2026 sono emersi alcuni problemi pratici (qualità dei dati trasmessi, gestione delle informazioni mancanti per beneficiari extra-UE, falsi positivi nelle analisi automatizzate), che la Commissione Europea sta affrontando con aggiornamenti tecnici periodici e con la collaborazione delle amministrazioni nazionali.

L'abrogazione 2027 e la continuità

L'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10 sopprime l'art. 40-quater dal 1° gennaio 2027. Tuttavia, la trasmissione CESOP è imposta dalla direttiva UE 2020/284 e dal Regolamento UE 904/2010 modificato, e continuerà nel nuovo TUIVA in continuità funzionale. Il riassetto 2027 può portare semplificazioni operative (modalità tecniche di trasmissione aggiornate, coordinamento con eventuali sviluppi tecnologici come PSD3 e regolamenti pagamenti istantanei) ma non incidere sull'obbligo sostanziale.

Riferimenti normativi

Norma vigente fino al 31/12/2026: art. 40-quater DPR 633/1972 (TUIVA), introdotto dall'art. 1 D.Lgs. 18/10/2023 n. 153, in vigore dal 18 novembre 2023. Norma di abrogazione: art. 170 D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, attuativo della delega L. 111/2023, con effetto dal 1° gennaio 2027. Quadro UE: direttiva UE 2020/284 (CESOP); regolamento UE 904/2010 art. 24-ter come modificato dal Reg. UE 2020/283 (cooperazione amministrativa pagamenti); regolamento UE 904/2010 art. 33 (Eurofisc). Norme correlate: artt. 40-bis, 40-ter, 40-quinquies, 40-sexies TUIVA (Titolo IV-bis); art. 39 TUIVA (conservazione documenti); D.Lgs. 153/2023 art. 2 (sanzioni); provvedimento del Direttore AdE 2023-2024 (specifiche tecniche trasmissione).

Prassi e linee guida

Provvedimento · del 20 novembre 2023

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che disciplina la comunicazione delle informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontalieri ex art. 40-quater DPR 633/1972, in attuazione del Regolamento UE 904/2010 e del sistema CESOP.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Cos'è l'obbligo di comunicazione dell'art. 40-quater?

È l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento (PSP) di mettere a disposizione dell'Agenzia delle Entrate le informazioni sui pagamenti transfrontalieri conservate ex art. 40-ter, in conformità all'art. 24-ter del Reg. UE 904/2010 sulla cooperazione amministrativa IVA. La trasmissione è trimestrale, con tracciato XML standardizzato. L'Agenzia delle Entrate poi inoltra i dati al sistema centrale CESOP della Commissione Europea.

Quali PSP sono obbligati alla trasmissione?

Due categorie: (1) PSP per i quali l'Italia è Stato membro di origine, ossia PSP italiani autorizzati dalla Banca d'Italia (banche italiane, istituti di pagamento italiani, IMEL italiani); (2) PSP esteri operanti in Italia in libera prestazione di servizi o di stabilimento, limitatamente ai servizi di pagamento per cui l'Italia è Stato membro ospitante (es. fintech irlandesi/lussemburghesi/olandesi sui pagamenti effettuati su clienti italiani).

Come avviene tecnicamente la trasmissione?

Trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, in formato XML conforme alle specifiche CESOP della Commissione Europea, attraverso il canale telematico Entratel/Fisconline dell'AdE. Le specifiche tecniche italiane sono dettagliate nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato in coordinamento con l'avvio del CESOP europeo al 1° gennaio 2024.

Cos'è il sistema CESOP?

È il Central Electronic System Of Payment information, infrastruttura informativa europea gestita dalla Commissione Europea, che aggrega trimestralmente i dati dei PSP di tutti i 27 Stati membri UE sui pagamenti transfrontalieri. Analizza i dati con strumenti di big data per identificare pattern anomali e li mette a disposizione delle amministrazioni fiscali nazionali per controlli incrociati anti-frode IVA. Eurofisc coordina l'utilizzo per indagini transfrontaliere.

Quali sanzioni si applicano per violazioni?

Le sanzioni sono disciplinate non dal TUIVA ma dall'art. 2 del D.Lgs. 153/2023: sanzioni pecuniarie per omessa trasmissione (proporzionate al numero di operazioni), trasmissione incompleta o inesatta (calibrate sulle informazioni mancanti/errate), tardiva trasmissione (ridotta in caso di ravvedimento operoso). La vigilanza spetta congiuntamente all'AdE (qualità dati) e alla Banca d'Italia (compliance bancaria dei PSP).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.