← Torna a T.U. IVA - DPR 633/72
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Definizione di esercizio di arte o professione. L'art. 5 D.P.R. 633/1972 qualifica come esercizio di arti e professioni lo svolgimento per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo non riconducibile all'esercizio di impresa ex art. 4 del medesimo decreto.
  • Abitualità, non esclusività. La norma non richiede che l'attività sia l'unica svolta dal soggetto: è sufficiente che sia esercitata con carattere di stabilità e non meramente episodica o occasionale. L'occasionalità esclude il presupposto soggettivo IVA ma non il reddito imponibile ai fini IRPEF.
  • Esercizio associato e società semplici. Il secondo comma estende la qualificazione alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti o professioni, nonché alle società semplici il cui oggetto è l'esercizio di arti e professioni.
  • Rapporto con i regimi speciali. I contribuenti in regime forfettario (l. 190/2014) e nel regime dei minimi (d.l. 98/2011, esaurito) sono soggetti passivi IVA ex art. 5, ma per effetto del regime agevolato non addebitano l'imposta alle controparti e non esercitano la detrazione.
  • Distinzione dal lavoro dipendente. L'art. 5 si applica alle prestazioni di lavoro autonomo rese in assenza di vincolo di subordinazione; la qualificazione del rapporto come dipendente esclude la soggettività passiva IVA e comporta la ritenuta d'acconto IRPEF ex art. 25 D.P.R. 600/1973.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 5 T.U.IVA – Esercizio di arti e professioni.

In vigore dal 23/02/2003 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto-legge del 24/12/2002 n. 282 Articolo 5

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

Nota:Per l’entrata in vigore vedasi l’art. 3 del DPR n. 24/79. “Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, di qualsiasi attivita’ di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di societa’ semplici o di associazioni senza personalita’ giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attivita’ stesse.
Non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nonche’ le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell’ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attivita’ di lavoro autonomo.
Non si considerano altresi’ effettuate nell’esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall’attivita’ di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n.349, nonche’ le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.” Commento del professionista

In ambito IVA, l’esercizio di arti e professioni rappresenta una delle due principali categorie di soggetti passivi, accanto all’attività d’impresa. Nel tempo, la normativa (D.P.R. 633/1972) ha progressivamente allineato il trattamento dei lavoratori autonomi a quello degli imprenditori, riducendo quasi del tutto le differenze tra le due categorie.

Le residue distinzioni sono oggi limitate e riguardano casi specifici, come l’autoconsumo di servizi (rilevante solo per le imprese) o alcune ipotesi di indetraibilità oggettiva dell’IVA su particolari beni (ad esempio aeromobili o imbarcazioni da diporto).

Un principio fondamentale, chiarito anche dalla giurisprudenza nazionale ed europea, è quello dell’unitarietà della nozione di soggetto passivo IVA: ciò comporta che, anche dopo la cessazione dell’attività, eventuali compensi percepiti successivamente ma riferiti a prestazioni già eseguite devono comunque essere assoggettati ad IVA. In tali casi, può rendersi necessario riattivare la partita IVA per adempiere agli obblighi di fatturazione.

Occorre inoltre distinguere l’ipotesi in cui un soggetto eserciti contemporaneamente attività d’impresa e attività professionale: in tal caso, ai fini IVA, le due attività devono essere trattate separatamente, con applicazione autonoma dell’imposta e distinta determinazione del volume d’affari.

L’esercizio di arti e professioni, ai fini IVA, è definito come lo svolgimento abituale, anche se non esclusivo, di un’attività di lavoro autonomo. Il requisito dell’abitualità è essenziale e si concretizza quando l’attività è svolta con regolarità, sistematicità e continuità, anche se non in via esclusiva. Restano invece escluse le attività meramente occasionali.

I soggetti interessati sono principalmente persone fisiche, ma anche associazioni professionali e società semplici costituite tra professionisti. A queste si sono aggiunte le società tra professionisti (STP), che possono assumere anche forma di società di capitali, senza che ciò modifichi il trattamento ai fini IVA.

Dal punto di vista sostanziale, il lavoro autonomo si caratterizza per l’assenza di vincolo di subordinazione: il professionista opera in modo indipendente, assumendosi il rischio economico della propria attività. Questo elemento consente di distinguere il lavoro autonomo dal lavoro dipendente, che è invece escluso dall’ambito IVA.

Non è determinante, invece, l’iscrizione ad albi o ordini professionali: essa rappresenta un indice di professionalità, ma non è requisito necessario ai fini dell’applicazione dell’imposta.

Particolare attenzione va posta alle situazioni “di confine”, soprattutto rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative.

In linea generale, tali collaborazioni sono escluse dall’IVA, in quanto assimilate ai redditi di lavoro dipendente. Tuttavia, se la collaborazione rientra nell’attività tipica della professione esercitata (ad esempio un commercialista che svolge incarichi di sindaco o amministratore), i relativi compensi sono attratti nel lavoro autonomo e quindi soggetti a IVA.

Diversamente, se la collaborazione è estranea all’attività professionale abituale, essa resta fuori campo IVA.

La valutazione deve essere effettuata caso per caso, verificando in concreto se l’attività svolta richiede competenze tipiche della professione esercitata e se è svolta con carattere di abitualità.

La normativa individua inoltre alcune ipotesi specifiche di esclusione dall’IVA, pur in presenza di attività che, sotto il profilo civilistico, potrebbero rientrare nel lavoro autonomo.

Tra queste rientrano:

In generale, il criterio guida è sempre quello dell’autonomia organizzativa ed economica: se il soggetto non opera in proprio, non assume rischi e non organizza autonomamente la propria attività, manca il presupposto soggettivo per l’applicazione dell’IVA.

Infine, è importante considerare che un lavoratore autonomo può essere soggetto passivo IVA anche per attività diverse da quella principale, purché svolte con carattere di abitualità. In tali casi, le diverse attività (professionali e commerciali) devono essere gestite separatamente ai fini IVA.

In sintesi, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’esercizio di arti e professioni si fonda su tre elementi chiave:

La corretta qualificazione di questi elementi è essenziale per determinare l’assoggettamento o meno ad IVA ed evitare errori applicativi o contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Commento del professionista 
Inquadramento della norma

L’art. 5 del Decreto IVA individua la seconda grande categoria di soggetti passivi dell’imposta: i lavoratori autonomi, ovvero chi esercita arti e professioni. Insieme all’art. 4 — che disciplina l’esercizio di imprese — completa il perimetro soggettivo del tributo, rispondendo alla domanda: chi, svolgendo un’attività economica autonoma, è tenuto ad applicare l’IVA sulle proprie prestazioni?

La risposta della norma è strutturata in due commi complementari: il primo traccia la platea dei soggetti inclusi, il secondo delimita le fattispecie escluse, che pur avendo la forma del lavoro autonomo civilistico restano fuori dal campo dell’imposta.

Vale subito segnalare che, a partire dal 1° gennaio 2027, l’intero D.P.R. 633/1972 sarà abrogato e sostituito dal nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10), che raccoglierà le disposizioni vigenti in un unico corpo normativo. I riferimenti normativi si intenderanno automaticamente trasferiti alle corrispondenti disposizioni del nuovo testo.

1. Il presupposto soggettivo: chi rientra nell’art. 5?

Il comma 1 fornisce la definizione fondamentale: è esercizio di arti e professioni “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo” da parte di persone fisiche, società semplici o associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche.

Tre elementi meritano attenzione.

Abitualità, non esclusività. Il requisito non è quello dell’attività unica o principale, ma della svolgimento con regolarità e sistematicità. L’Agenzia delle Entrate (ris. n. 550326/1988) ha chiarito che l’abitualità sussiste ogni volta che un soggetto pone in essere con regolarità una pluralità di atti economici coordinati, finalizzati a uno scopo. Non sono necessari anni di attività: i presupposti possono manifestarsi anche in un arco di tempo breve, qualora le circostanze obiettive rivelino l’esercizio di fatto di un’attività economica organizzata. Non soddisfano il requisito, invece, i soli atti economici svolti in via meramente occasionale.

Autonomia. La Direttiva 2006/112/CE (art. 10) esclude dall’imposizione chi è vincolato al datore di lavoro da un contratto di lavoro subordinato o da qualsiasi rapporto che preveda vincoli di subordinazione quanto a condizioni di lavoro, retribuzione e responsabilità. Il confine tra lavoro autonomo e lavoro dipendente — apparentemente netto in teoria — è terreno di frequente contenzioso nella pratica, specialmente per le nuove forme di collaborazione digitale e tramite piattaforme.

I soggetti ammessi. La norma comprende le persone fisiche, le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica formate tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata dell’attività. Restano fuori le società commerciali di persone e di capitali: queste ricadono nell’art. 4, anche se svolgono attività tipicamente professionali.

Una questione aperta riguarda la società tra professionisti (S.T.P.), introdotta dall’art. 10 della legge n. 183/2011 e dal D.M. 8 febbraio 2013, n. 34. Essa consente ai professionisti ordinistici di costituire società anche nella forma di società di capitali. Sul piano fiscale, ai fini IVA, la qualificazione del soggetto dipende dalla forma giuridica adottata: una S.T.P. costituita come S.r.l. ricade nell’art. 4, mentre una costituita come associazione professionale rientra nell’art. 5. Non è la veste professionale a determinare il regime IVA, ma la struttura giuridica.

2. L’interazione con l’impresa: attività miste e separazione dei regimi

Quando un soggetto esercita contemporaneamente sia un’attività d’impresa sia un’attività professionale — si pensi al geometra titolare di uno studio tecnico e di un’impresa edile, oppure all’ottico che misura i difetti visivi (attività professionale) e vende montature (attività commerciale) — l’IVA si applica separatamente per ciascuna attività, con distinto volume d’affari ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.P.R. 633/1972. Questa separazione non è meramente formale: impone la tenuta di contabilità distinte, registri separati e la necessità di distinguere, acquisto per acquisto, la destinazione del bene o servizio all’una o all’altra attività, con ovvie ricadute sul diritto alla detrazione.

3. Il momento impositivo: quando nasce l’obbligo di fatturare?

Un aspetto tecnico ma di grande rilevanza pratica riguarda il momento di effettuazione delle prestazioni professionali. A differenza delle cessioni di beni, le prestazioni di servizi — e dunque quelle professionali — si considerano effettuate, ai fini IVA, al momento del pagamento del corrispettivo (art. 6, comma 3, D.P.R. 633/1972).

Questo tuttavia non significa che il fatto generatore dell’imposta coincida con il pagamento. Come ha chiarito la Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 8059/2016, conforme alla logica della Direttiva), il fatto generatore è l’esecuzione della prestazione; il pagamento identifica solo il momento di esigibilità e, di riflesso, il termine per emettere la fattura. Ne consegue un principio di notevole impatto pratico: un compenso non incassato e non fatturato prima della cessazione dell’attività, se poi riscosso in un momento successivo, deve comunque essere assoggettato a IVA. In tal caso, ove necessario, occorre riaprire la posizione IVA del soggetto cessato. Il principio di diritto elaborato dalla Cassazione (causa C-9064/21) è cristallino: la materiale esecuzione della prestazione è il fatto generatore; il pagamento è solo il trigger per la fatturazione e l’esigibilità.

Lo stesso ragionamento vale per gli eredi del lavoratore autonomo: essi sono tenuti a completare gli adempimenti IVA sulle operazioni effettuate dal de cuius, compresi i compensi già eseguiti ma non ancora fatturati o riscossi al momento del decesso, se poi incassati successivamente.

4. Le esclusioni: chi è fuori campo IVA pur svolgendo attività autonoma?

Il comma 2 elenca le categorie di soggetti che — pur qualificandosi come lavoratori autonomi secondo il diritto civile — non generano il presupposto soggettivo IVA. Si tratta di esclusioni e non di esenzioni: le operazioni in questione sono semplicemente estranee al tributo.

La collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.). Poiché i redditi da collaborazione coordinata e continuativa sono assimilati fiscalmente al reddito da lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c-bis, TUIR), il collaboratore non acquista soggettività IVA per le prestazioni rese in tale veste — a condizione che non eserciti, per professione abituale, un’altra attività di lavoro autonomo.

Il principio conosce però un importante temperamento: se la collaborazione rientra nell’oggetto della professione abitualmente esercitata dal soggetto, essa viene attratta nell’ambito del lavoro autonomo ed è quindi soggetta a IVA. Il dottore commercialista nominato sindaco di una società emette fattura con IVA per i compensi da sindaco, perché quella funzione rientra nella sua attività professionale ordinaria. Viceversa, un medico che partecipa occasionalmente a una commissione tecnica in ambito non sanitario non genera soggettività IVA per quell’incarico.

La Corte di Giustizia UE ha confermato e ampliato questo approccio in più occasioni. Nella causa C-62/12 (Kostov, 2013) ha affermato che la soggettività IVA di un professionista si estende a qualsiasi altra attività economica remunerata che egli svolga, anche al di fuori del proprio ambito professionale ordinario. Nella causa C-424/19 (2020) ha confermato la soggettività di un avvocato per compensi percepiti in qualità di mediatore. E nella causa C-846/19 (2021) ha riconosciuto la soggettività di un professionista che percepisce un corrispettivo come amministratore di sostegno.

Con l’evoluzione del mercato del lavoro, va segnalato che il D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act) ha esteso la disciplina del lavoro subordinato anche alle collaborazioni in cui le modalità esecutive sono organizzate dal committente — compresi i tempi e il luogo di lavoro — con rilevanza esplicita per il lavoro tramite piattaforme digitali. Questo ampliamento incide sul confine tra collaborazione (fuori IVA) e lavoro autonomo (dentro IVA), rendendo ancora più delicata la qualificazione in molti rapporti di gig economy.

L’associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro. Anche in questo caso, la prestazione resa dall’associato è fuori campo IVA, a condizione che il soggetto non eserciti abitualmente altra attività di lavoro autonomo. La norma è stata interpretata dalla circolare n. 4/E/2008 come avente natura interpretativa rispetto alla disciplina previgente, che già conduceva a tale conclusione pur senza previsione esplicita.

Altre esclusioni specifiche. Il comma 2 esclude altresì le prestazioni derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali e le prestazioni di vigilanza e custodia rese dalle guardie giurate. Quest’ultima esclusione riguarda le prestazioni rese a titolo personale dalle guardie giurate, non quelle degli istituti di vigilanza, che operano invece in regime d’impresa.

5. Le zone grigie: amministratori, sindaci e altre figure di confine

La distinzione tra collaborazione coordinata (fuori IVA) e lavoro autonomo (dentro IVA) raggiunge la sua massima complessità quando si analizzano le figure degli amministratori e dei sindaci di società. L’Agenzia delle Entrate (circolari n. 67/E/2001 e n. 105/E/2001) ha elaborato un criterio “di connessione”: il compenso è riconducibile al lavoro autonomo — e quindi soggetto a IVA — se per lo svolgimento dell’incarico sono necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all’attività professionale abitualmente esercitata.

In applicazione di questo principio, il dottore commercialista o il ragioniere nominato sindaco o revisore emette sempre fattura con IVA. L’avvocato nominato amministratore di una società emette fattura con IVA, perché le competenze legali sono direttamente connesse alla gestione societaria. L’ingegnere nominato amministratore di una società edile rientra nel lavoro autonomo. Al contrario, soggetti diversi da queste categorie professionali tendenzialmente non rientrano nel perimetro del lavoro autonomo per l’incarico di amministratore.

La Corte di Giustizia UE (causa C-420/18, 2019) ha ulteriormente chiarito che il componente di un consiglio di sorveglianza che agisce per conto e sotto la responsabilità del consiglio stesso, percependo una retribuzione fissa non commisurata alla partecipazione effettiva, non esercita un’attività economica in modo indipendente ai fini IVA.

Merita menzione anche la questione degli impianti fotovoltaici installati da lavoratori autonomi: la Corte di Giustizia (causa C-219/12, Fuchs, 2013) ha riconosciuto la soggettività IVA per l’attività di cessione di energia immessa in rete, anche quando l’energia prodotta serve parzialmente a compensare quella acquistata. In questo caso la soggettività opera come attività separata ex art. 36, distinta da quella professionale principale.

6. La soggettività IVA e la cessazione dell’attività

Un profilo spesso trascurato riguarda il momento di cessazione della soggettività IVA. Per i lavoratori autonomi, diversamente dagli imprenditori, il venir meno del requisito soggettivo si ricollega alla cessazione dell’attività professionale, anche se residuano compensi non ancora fatturati o riscossi. Come chiarito sia dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione a Sezioni Unite, sent. n. 8059/2016) sia dalla prassi amministrativa, ogni compenso relativo a prestazioni già eseguite prima della cessazione, incassato successivamente, deve essere assoggettato a IVA — con necessità, ove occorra, di riaprire la posizione fiscale.

Conclusione

L’art. 5 del Decreto IVA definisce con apparente semplicità una categoria di soggetti passivi che nella pratica presenta bordi estremamente frastagliati. Il lavoro autonomo moderno — con la proliferazione delle collaborazioni digitali, delle società tra professionisti, delle figure ibride di amministratori e consulenti — sfida continuamente le categorie tradizionali della norma, rendendo indispensabile il riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e agli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate. L’imminente entrata in vigore del nuovo Testo Unico IVA dal 1° gennaio 2027 rappresenta l’occasione per una sistemazione organica di questi istituti, che tuttavia non muterà nella sostanza i principi fondamentali qui esaminati.

Scopri i nostri servizi fiscali

Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

Commento

Ratio

L'art. 5 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo Unico IVA) individua la seconda delle due grandi categorie di soggetti passivi IVA nel settore dell'attività economica: l'esercente arti e professioni, contrapposto all'esercente un'impresa (art. 4 D.P.R. 633/1972) e al lavoratore dipendente (escluso dall'IVA). La norma riveste un'importanza sistematica fondamentale perché delimita il perimetro soggettivo dell'imposta su oltre un milione di contribuenti italiani — avvocati, commercialisti, medici, ingegneri, architetti, consulenti del lavoro, psicologi, giornalisti iscritti all'albo e decine di altre categorie — nonché di figure di lavoro autonomo atipiche che non appartengono a ordini professionali.

La distinzione tra «imprenditore» e «professionista» ai fini IVA non coincide esattamente con la distinzione civilistica: per l'IVA non rileva tanto la natura dell'attività esercitata, quanto il suo carattere abituale e autonomo. Un'attività che nel diritto civile potrebbe essere qualificata come d'impresa potrebbe, se esercitata senza organizzazione di mezzi propria, ricadere nell'ambito dell'art. 5 ai fini IVA, e viceversa. L'Agenzia delle Entrate e la Corte di Cassazione hanno nel tempo delineato criteri interpretativi volti a identificare il discrimine tra le due categorie, privilegiando il criterio organizzativo (presenza o assenza di un'organizzazione d'impresa autonoma rispetto al lavoro personale del soggetto).

Analisi

Il primo comma dell'art. 5 D.P.R. 633/1972 enuncia la definizione generale: per «esercizio di arti e professioni» si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle medesime attività. Il discrimine rispetto all'art. 4 (esercizio d'impresa) risiede nel requisito del «lavoro autonomo»: mentre nell'impresa l'organizzazione dei fattori produttivi può prescindere dalla prestazione personale del titolare, nell'arte o professione l'attività si impernia sul lavoro personale del professionista, con l'eventuale ausilio di collaboratori e strutture strumentali.

Il requisito dell'abitualità è il criterio temporale di selezione: un'attività professionale svolta con regolarità, anche stagionale o part-time, è «abituale» ai sensi della norma. Non lo è, invece, la prestazione isolata, episodica, non ripetuta nel tempo. La linea di confine tra prestazione abituale e prestazione occasionale non è sempre netta: per l'Agenzia delle Entrate (cfr. diverse risoluzioni ministeriali), la valutazione deve essere effettuata in concreto considerando la ripetitività degli incarichi, la loro sistematicità e la sussistenza di una struttura organizzativa anche minima dedicata. La prestazione occasionale genera, a fini fiscali, redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. l), TUIR, e non reddito di lavoro autonomo ex art. 53 TUIR.

Il requisito della non esclusività è altrettanto importante: il professionista che svolge anche un'attività dipendente principale non perde per questo la qualità di soggetto passivo IVA per la sua attività professionale. Allo stesso modo, il pensionato che esercita saltuariamente la propria professione può essere soggetto passivo IVA se l'attività presenta il carattere di abitualità richiesto dalla norma. Non è necessario che l'attività professionale sia la principale fonte di reddito del soggetto.

La disposizione si estende al esercizio associato in due forme: le associazioni professionali senza personalità giuridica (i cosiddetti «studi associati», frequenti tra avvocati, medici e commercialisti) e le società semplici con oggetto l'esercizio di arti e professioni. In entrambi i casi, il soggetto passivo IVA è la struttura associata, che emette fattura e versa l'imposta, mentre i soci o gli associati sono soggetti passivi IVA per i propri redditi di partecipazione soltanto se e in quanto svolgano a propria volta attività professionale con carattere di abitualità.

L'art. 5 D.P.R. 633/1972 non elenca le categorie di professionisti soggetti a IVA, ma ricorre a una definizione aperta («qualsiasi attività di lavoro autonomo»): sono quindi ricompresi non solo i professionisti iscritti ad albi o ordini (avvocati, commercialisti, medici, ingegneri, notai, ecc.) ma anche i professionisti non ordinistici — consulenti, formatori, coach, web designer, traduttori, fotografi che non esercitano in forma d'impresa — e gli artisti che svolgono la propria attività con carattere di abitualità. La presenza o l'assenza dell'iscrizione a un albo o ordine professionale non è un criterio dirimente ai fini IVA.

Sul piano dell'IVA applicabile, le prestazioni di servizi rese da artisti e professionisti ex art. 5 sono soggette alla aliquota ordinaria del 22% (salvo applicazione di aliquote ridotte per prestazioni specifiche) e al meccanismo generale dell'IVA per cassa o per competenza. La territorialità delle prestazioni verso soggetti non stabiliti in Italia segue le regole generali degli artt. 7-ter ss. D.P.R. 633/1972: le prestazioni verso soggetti passivi (B2B) sono imponibili nel Paese del committente, mentre le prestazioni verso privati consumatori (B2C) seguono il Paese del prestatore.

Quando si applica

L'art. 5 D.P.R. 633/1972 si applica a qualsiasi prestazione di lavoro autonomo resa con carattere di abitualità da persona fisica o da associazione/società semplice professionale. I presupposti da verificare sono: (a) soggetto persona fisica o ente equiparato ex art. 5, comma 2; (b) attività di lavoro autonomo; (c) assenza di vincolo di subordinazione; (d) abitualità della prestazione; (e) assenza di organizzazione d'impresa prevalente. Se tutti i presupposti sono soddisfatti, la prestazione è soggetta ad IVA, il professionista deve aprire la partita IVA ex art. 35 D.P.R. 633/1972, emettere fattura, registrare le operazioni e presentare le liquidazioni periodiche. I regimi forfettari e semplificati non eliminano la soggettività IVA ma semplificano gli adempimenti e escludono l'addebito dell'imposta.

La norma non si applica ai lavoratori dipendenti (rapporto di subordinazione ex art. 2094 c.c.), ai collaboratori coordinati e continuativi che rientrano nel regime fiscale assimilato al lavoro dipendente ex art. 50 TUIR (nella misura in cui siano privi di autonoma organizzazione), ai pensionati o ai soggetti che svolgono prestazioni occasionali non abituali, né alle operazioni esenti ex art. 10 D.P.R. 633/1972 o fuori campo IVA.

Connessioni

L'art. 5 D.P.R. 633/1972 deve essere letto in stretta connessione con l'art. 4 D.P.R. 633/1972 (esercizio di impresa), che costituisce la categoria contigua e alternativa, e con l'art. 1 D.P.R. 633/1972, che enuncia il presupposto oggettivo (cessioni di beni e prestazioni di servizi) e soggettivo (nell'esercizio d'impresa, arte o professione) dell'IVA. Sul piano delle imposte dirette, il parallelo è con l'art. 53 TUIR (redditi di lavoro autonomo) e con l'art. 5, comma 3, lett. c), TUIR (redditi di partecipazione nelle associazioni professionali). Per gli adempimenti amministrativi, il riferimento è all'art. 35 D.P.R. 633/1972 (dichiarazione di inizio attività e apertura partita IVA), all'art. 21 D.P.R. 633/1972 (obbligo di fatturazione) e, per i regimi agevolati, alla l. 190/2014 (regime forfettario). La distinzione tra professionista e imprenditore ha riflessi anche sulla disciplina previdenziale e sull'applicazione degli studi di settore/ISA.

Prassi e linee guida

Circolare · n. 37/E del 29 luglio 2011

Pur centrata sulla territorialita' dei servizi, fornisce la nozione operativa di soggetto passivo IVA che svolge un'attivita' di impresa o arti e professioni ai sensi degli artt. 4 e 5 DPR 633/1972. Chiarisce quando la persona fisica e' considerata soggetto passivo solo se agisce nell'esercizio di tali attivita'.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Circolare · n. 19/E del 31 ottobre 2018

Nell'inquadrare il perimetro soggettivo del Gruppo IVA, riepiloga i requisiti dell'esercizio di arti e professioni ai sensi dell'art. 5 DPR 633/1972 e i criteri di habitualita' ed economicita' dell'attivita' professionale, rilevanti per la soggettivita' passiva.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Professionista iscritto a ordine e soggettività IVA

Tizio è un avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati che svolge attività professionale in forma individuale. Ogni mese emette parcelle per prestazioni di assistenza legale a privati e aziende. L'attività è svolta con abitualità e in assenza di vincolo di subordinazione: Tizio è soggetto passivo IVA ex art. 5 D.P.R. 633/1972, deve essere titolare di partita IVA, emettere fattura con IVA al 22% per le operazioni imponibili e presentare le liquidazioni periodiche. Se Tizio aderisce al regime forfettario ex l. 190/2014 e rientra nei limiti di ricavi, rimane soggetto passivo IVA ma non addebita l'imposta ai clienti e non esercita la detrazione.

Caso 2: Attività autonoma non ordinistica: grafico freelance

Caio svolge attività di grafico freelance per diverse agenzie di comunicazione senza essere iscritto ad alcun albo professionale. Riceve incarichi con cadenza mensile da tre committenti fissi. L'attività è svolta con carattere di abitualità e senza vincolo di subordinazione. Nonostante l'assenza di iscrizione a un ordine, Caio rientra nella nozione aperta di «esercizio di arte» ex art. 5 D.P.R. 633/1972: è tenuto ad aprire la partita IVA e ad adempiere agli obblighi IVA. Se invece Caio ricevesse un unico incarico episodico all'anno da un committente saltuario, l'assenza di abitualità lo escluderebbe dalla soggettività IVA, configurando una prestazione occasionale con diverso regime fiscale.

Caso 3: Studio associato tra professionisti

Sempronio, Filano e Mevio, tre commercialisti, costituiscono uno studio associato senza personalità giuridica per l'esercizio in forma associata della professione. Lo studio associato è soggetto passivo IVA ex art. 5, comma 2, D.P.R. 633/1972: emette fattura intestata allo studio, versa l'IVA e presenta le dichiarazioni in nome proprio. Ciascun socio conserva la propria partita IVA individuale per le eventuali prestazioni svolte fuori dall'associazione. I compensi percepiti dai soci dallo studio associato costituiscono redditi di partecipazione ex art. 5 TUIR.

Domande frequenti

Chi è soggetto passivo IVA ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 633/1972?

Qualsiasi persona fisica che eserciti per professione abituale, anche non esclusiva, un'attività di lavoro autonomo non riconducibile all'esercizio d'impresa, nonché le associazioni professionali senza personalità giuridica e le società semplici il cui oggetto è l'esercizio di arti o professioni.

Cosa significa «abitualità» nell'esercizio di un'arte o professione?

Significa che l'attività è svolta con regolarità e stabilità nel tempo, anche se non esclusiva. Non è richiesta la continuità assoluta, ma la semplice ripetitività degli incarichi esclude il carattere di prestazione meramente occasionale, che invece genera redditi diversi ex art. 67 TUIR senza obbligo di partita IVA.

Un lavoratore dipendente che svolge anche attività professionale autonoma deve aprire la partita IVA?

Sì, se l'attività autonoma è svolta con carattere di abitualità ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 633/1972. La qualità di lavoratore dipendente non esclude la soggettività IVA per la separata attività professionale, che resta autonomamente tassata e soggetta agli adempimenti IVA.

I professionisti in regime forfettario sono soggetti passivi IVA?

Sì. Il regime forfettario ex l. 190/2014 non elimina la soggettività IVA ex art. 5 D.P.R. 633/1972, ma esime dall'addebito dell'IVA ai clienti e dall'esercizio della detrazione. Le fatture emesse in regime forfettario devono recare l'indicazione del regime applicato e la dicitura che l'operazione non è soggetta a IVA.

Uno studio associato tra avvocati è soggetto passivo IVA?

Sì. L'art. 5, comma 2, D.P.R. 633/1972 estende la soggettività IVA alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni. Lo studio associato emette fattura e versa l'IVA in proprio nome.

Come si distingue il professionista ex art. 5 dall'imprenditore ex art. 4 D.P.R. 633/1972?

Il criterio principale è l'organizzazione: il professionista svolge un'attività che si impernia sul proprio lavoro personale, con eventuali mezzi strumentali di supporto. L'imprenditore, invece, organizza fattori produttivi (lavoro altrui, capitale, strutture) in modo autonomo rispetto alla propria prestazione personale. La distinzione rileva anche ai fini previdenziali e IRPEF.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.