← Torna a Riforma fiscale 2024
Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il D.Lgs. 1/2024 potenzia la dichiarazione precompilata estendendone l’ambito soggettivo e oggettivo.
  • I dati precompilati sono progressivamente ampliati: oneri detraibili sanitari, contributi previdenziali, mutui, assicurazioni vita, istruzione, sport dilettantistico, donazioni.
  • Per chi accetta integralmente la precompilata vale l’esenzione dai controlli formali sui dati confermati.
  • Estesa la precompilata anche alle dichiarazioni IVA per le partite IVA con regimi semplificati.
  • Introduzione di una precompilata assistita con servizio di assistenza in via telematica.

Testo dell'articoloVigente

Riforma fiscale 2024 — D.Lgs. 1/2024: evoluzione dichiarazione precompilata

D.Lgs. 1/2024 — Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)

Dichiarazione precompilata. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.

Commento

L’evoluzione della dichiarazione precompilata rappresenta uno dei filoni più innovativi della riforma fiscale 2024. Il D.Lgs. 1/2024 non si limita a confermare l’istituto introdotto nel 2015, ma ne espande significativamente perimetro e funzioni, trasformandolo in strumento centrale del rapporto fra contribuente e amministrazione finanziaria.

Origine e fisionomia attuale

La dichiarazione precompilata è il modello che l’AdE rende disponibile al contribuente già “pre-riempito” con dati di cui dispone (lavoro dipendente, oneri detraibili comunicati da soggetti terzi, dati immobiliari, contributi previdenziali). Il contribuente può accettarla integralmente, modificarla parzialmente, o non utilizzarla. Dal 2015 al 2023 la precompilata si è progressivamente arricchita di nuovi flussi informativi. Il D.Lgs. 1/2024 accelera questa traiettoria.

Ampliamento dei dati precompilati

Il decreto prevede l’ampliamento progressivo dei dati pre-inseriti. Gli oneri detraibili sanitari sono ora più completi (anche prestazioni private comunicate dal Sistema TS), inclusi i farmaci da banco, gli interventi specialistici, le prestazioni veterinarie. Sono aggiunti contributi previdenziali per addetti ai servizi domestici, premi assicurativi vita e infortuni, spese di istruzione (asili nido, scuole, università), spese per sport dilettantistico di minori, donazioni a ONG ed enti del terzo settore. Per i bonus edilizi (ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus) sono precompilati i dati comunicati dai condomìni e dalle amministrazioni di stabili.

Estensione soggettiva

La precompilata, già disponibile per i lavoratori dipendenti e pensionati, è progressivamente estesa ad altre categorie. Dal 2024 è disponibile, in via sperimentale, anche per le imprese individuali e i lavoratori autonomi di minore dimensione. Per i forfetari è prevista una precompilata semplificata che integra i dati delle certificazioni uniche e le movimentazioni bancarie aderenti agli standard di comunicazione automatica.

Esenzione dai controlli formali

Un beneficio centrale è l’esenzione dai controlli formali (ex art. 36-ter DPR 600/73) sui dati confermati senza modifiche. Il contribuente che accetta la precompilata integralmente, anche tramite CAF o intermediario abilitato, gode dell’esonero dai controlli formali sui dati pre-inseriti. È un incentivo importante a utilizzare l’istituto in modo passivo. La modifica di dati pre-inseriti, invece, riapre il controllo formale solo sulle parti modificate.

Precompilata IVA

Una novità di rilievo è l’estensione della logica precompilata anche alla dichiarazione IVA. Per le partite IVA con regimi semplificati (forfetari, ordinari semplificati con volumi minori), l’AdE renderà disponibile una dichiarazione IVA precompilata sulla base dei dati di fatturazione elettronica già in suo possesso. Il contribuente verifica, eventualmente integra, e conferma. La piena operatività è prevista in graduale rollout dal 2024 al 2026.

Precompilata assistita

Il D.Lgs. 1/2024 introduce la figura della precompilata assistita: un servizio di assistenza in via telematica (chat, videochiamata) con personale AdE qualificato che supporta il contribuente nella compilazione e nella conferma. È strumento pensato per i contribuenti meno digitalizzati o con situazioni più complesse. L’obiettivo è ridurre il numero di contribuenti che, per timore o complessità percepita, finiscono per non beneficiare della precompilata.

Effetti sistemici

L’evoluzione della precompilata produce effetti sistemici significativi: riduzione del lavoro per CAF e commercialisti sulle dichiarazioni semplici (con riallocazione dell’attività su servizi di consulenza più qualificati), aumento della tempestività dei rimborsi, riduzione del contenzioso da controllo formale, miglioramento della qualità dei dati nelle banche dati fiscali. È un esempio virtuoso di trasformazione digitale dell’amministrazione finanziaria.

Domande frequenti

Cosa succede se accetto la precompilata senza modifiche?

Beneficio dell’esenzione dai controlli formali sui dati confermati. L’AdE non potrà chiedere documentazione sui dati pre-inseriti che hai accettato senza modifiche.

Posso modificare la precompilata?

Sì, in qualunque parte. La modifica riapre il controllo formale solo sulle parti modificate: i dati confermati senza modifiche restano coperti dall’esenzione.

La precompilata è disponibile anche per le partite IVA?

Sì, in via sperimentale dal 2024 e con piena operatività graduale fino al 2026. Inizialmente per forfetari e ordinari semplificati di minore dimensione, con dichiarazione IVA precompilata.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.