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Categoria: Dogane — D.Lgs. 141/2024

  • Art. 109 D.Lgs. 141/2024 — Invio dei verbali all’autorità giudiziaria

    Art. 109 D.Lgs. 141/2024 — Invio dei verbali all’autorità giudiziaria

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. I processi verbali per i reati per cui non è ammessa né l’oblazione, né l’estinzione ai sensi dell’articolo 112, sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, alla competente autorità giudiziaria.

    2. Nei casi di cui al comma 1, copia dei processi verbali è contemporaneamente trasmessa, a cura degli stessi pubblici ufficiali, all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente in base al luogo dove è stata constatata la violazione, il quale comunica all’autorità giudiziaria le indicazioni di cui all’articolo 107, comma 3.

  • Art. 110 D.Lgs. 141/2024 — Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando

    Art. 110 D.Lgs. 141/2024 — Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il capitano, il comandante, il vettore, il capostazione, il capotreno, l’ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, l’esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all’ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvibile.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano: a) quando il condannato è persona dipendente dallo Stato, da una regione, da una provincia o da un comune o sia sottoposto alla loro autorità, direzione o vigilanza; b) ai gestori di servizi di trasporto, per i delitti di contrabbando commessi dai viaggiatori.

  • Art. 111 D.Lgs. 141/2024 — Solidarietà di enti e privati. Conversione della pena

    Art. 111 D.Lgs. 141/2024 — Solidarietà di enti e privati. Conversione della pena

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Per il pagamento della somma indicata nell’articolo 110, sono obbligati solidalmente: a) il capitano con l’armatore; b) il comandante dell’aeromobile con la società di navigazione o con il proprietario dell’apparecchio; c) il capostazione e il capotreno, per le linee gestite dall’industria privata, con la società concessionaria.

    2. Qualora anche le persone e gli enti, menzionati nel comma 1 e nell’articolo 110 quali obbligati civilmente per il pagamento della multa, risultino insolvibili, si procede, contro il condannato, alla conversione della multa, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

    3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale e della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relative alla citazione e all’intervento delle persone o degli enti civilmente obbligati per le ammende inflitte a persone dipendenti.

  • Art. 112 D.Lgs. 141/2024 — Estinzione del reato – Cause di non punibilità

    Art. 112 D.Lgs. 141/2024 — Estinzione del reato – Cause di non punibilità

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Salvo quanto previsto dal comma 2, per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l’autore della violazione può effettuare il pagamento, oltre che dei diritti di confine eventualmente dovuti, di una somma determinata dall’Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa¸ da versare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato. L’estinzione del reato impedisce l’applicazione della confisca, salvi i casi in cui siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell’illecito e fermo restando quanto disposto dall’ articolo 240, secondo comma, del codice penale.

    2. I delitti di contrabbando, di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 88, comma 2, lettere a), b), c) limitatamente al caso in cui il fatto è connesso con altro delitto contro la pubblica amministrazione e d), non sono punibili se l’autore della violazione effettua il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della sanzione a seguito del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), a-bis), b) e b-bis), del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, e all’articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, semprechè il pagamento intervenga prima che l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. La causa di non punibilità prevista nel presente comma impedisce l’applicazione della confisca, fermo restando quanto disposto dall’ articolo 240, secondo comma, del codice penale.

  • Art. 113 D.Lgs. 141/2024 — Oblazione in materia contravvenzionale

    Art. 113 D.Lgs. 141/2024 — Oblazione in materia contravvenzionale

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’oblazione, ai sensi dell’ articolo 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è ammessa anche per le contravvenzioni, il cui massimo non supera euro 50. In questi casi l’Agenzia può, quando ricorrano particolari circostanze, determinare la somma da pagare per l’estinzione del reato anche in misura inferiore al sesto del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge, oltre al tributo. Sulla domanda di oblazione ai sensi dell’articolo 14 della citata legge n. 4 del 1929, è competente l’Agenzia qualunque sia la misura dell’ammenda, osservate, nel resto, le disposizioni della predetta legge n. 4 del 1929.

  • Art. 114 D.Lgs. 141/2024 — Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca

    Art. 114 D.Lgs. 141/2024 — Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Le somme riscosse per multe, ammende e sanzioni amministrative, e le somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate, fatto salvo quanto di spettanza al Fondo unico giustizia di cui all’ articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dedotte le spese, sono devolute per metà all’erario.

    2. L’altra metà è suddivisa tra l’Agenzia e la Guardia di finanza a seconda che gli scopritori appartengano al personale dell’Agenzia o alla Guardia di finanza. Qualora gli scopritori della violazione appartengano sia all’Agenzia che alla Guardia di finanza, oppure siano appartenenti ad altra amministrazione, le somme sono suddivise in parti uguali tra Agenzia e Guardia di finanza.

    3. Le somme di cui al comma 2 spettanti all’Agenzia sono assegnate al Fondo di previdenza del personale del Ministero dell’economia e delle finanze.

    4. Le somme di cui al comma 2 spettanti alla Guardia di finanza sono assegnate, in parti uguali: a) al Fondo di cui all’ articolo 3 della legge 7 febbraio 1951, n. 168, per essere distribuite in premi ai militari della Guardia di finanza con le modalità e i criteri di cui al citato articolo 3; b) al Fondo di assistenza per i finanzieri.

  • Art. 115 D.Lgs. 141/2024 — Obbligo del pagamento dei diritti di confine

    Art. 115 D.Lgs. 141/2024 — Obbligo del pagamento dei diritti di confine

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Il pagamento della multa o della sanzione amministrativa non esime dall’obbligo del pagamento dei diritti di confine, salvo il caso in cui la merce oggetto degli illeciti sia stata sequestrata o confiscata.

    2. In caso di sequestro o confisca delle merci oggetto dell’illecito, i diritti di confine, se non dovuti, sono comunque considerati ai fini dell’applicazione delle sanzioni penali o amministrative, se le stesse devono essere determinate in misura a essi proporzionali.

    3. Al pagamento di cui al comma 1 è obbligato, solidalmente con il colpevole, anche il ricettatore.

  • Art. 116 D.Lgs. 141/2024 — Violazione dei divieti d’importazione e di esportazione

    Art. 116 D.Lgs. 141/2024 — Violazione dei divieti d’importazione e di esportazione

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Le pene comminate dalle leggi speciali relative ai divieti di importazione e di esportazione si applicano senza pregiudizio di quelle stabilite dal presente allegato, quando il fatto sia anche punibile ai termini di esso.

  • Art. 117 D.Lgs. 141/2024 — Applicabilità delle disposizioni penali doganali ad alcune leggi speciali

    Art. 117 D.Lgs. 141/2024 — Applicabilità delle disposizioni penali doganali ad alcune leggi speciali

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Le disposizioni di questo Titolo sono applicabili anche alle violazioni in materia doganale delle leggi e decreti che non contemplino sanzioni particolari per le violazioni medesime.

  • Art. 118 D.Lgs. 141/2024 — Gestione dei beni e delle merci sequestrate o confiscate

    Art. 118 D.Lgs. 141/2024 — Gestione dei beni e delle merci sequestrate o confiscate

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Le cose sequestrate per le violazioni previste dal presente allegato, salva diversa disposizione dell’autorità giudiziaria per le fattispecie costituenti reato, sono prese in custodia dall’Agenzia.

    2. Per assicurare l’identità e la conservazione di esse si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale.

    3. Se vi è pericolo di deperimento delle cose sequestrate, l’Agenzia può procedere alla vendita, previa autorizzazione, per le fattispecie costituenti reato, dell’autorità giudiziaria, che si pronuncia entro trenta giorni.

    4. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, l’Agenzia, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci sequestrate, previa comunicazione all’autorità giudiziaria per le fattispecie costituenti reato. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione della predetta autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

    5. Per i tabacchi lavorati di contrabbando, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, l’autorità giudiziaria può: a) ordinare la distruzione del tabacco lavorato sequestrato, disponendo il prelievo di uno o più campioni determinandone l’entità, con l’osservanza delle formalità di cui all’ articolo 364 del codice di procedura penale; b) autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali o esteri.

    6. Al fine di contenere i costi necessari al mantenimento dei reperti di cui al comma 5, l’Agenzia, decorso un anno dal momento del sequestro, può procedere alla distruzione e alla campionatura dei prodotti, previa comunicazione all’autorità giudiziaria. Le predette distruzione e campionatura, da effettuare secondo modalità definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, possono avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione.

    7. Decorsi novanta giorni da quando è stato notificato il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate in via amministrativa, senza che il soggetto a favore del quale è stata ordinata la restituzione provvede a ritirarle, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 75 a 77.

    8. Salvi i casi di confisca disposti dall’autorità giudiziaria, e qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell’illecito, le stesse, destinate alla confisca in via amministrativa ai sensi dell’articolo 96, comma 7, sono restituite al trasgressore, previo pagamento dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione, nei termini fissati con provvedimento dell’Agenzia. Fermo restando quanto previsto nel primo periodo, l’Agenzia, ricorrendone le condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.

    9. I costi per la distruzione delle merci possono essere anticipati dall’Agenzia e recuperati a carico dei soggetti individuati dalle disposizioni doganali unionali.

    10. Le disposizioni del presente articolo si applicano fermo restando quanto previsto dagli articoli 95 e 96.

  • Art. 119 D.Lgs. 141/2024 — Comunicazione di notizie e documenti ad autorità amministrative estere

    Art. 119 D.Lgs. 141/2024 — Comunicazione di notizie e documenti ad autorità amministrative estere

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’Agenzia e la Guardia di finanza possono fornire, a condizioni di reciprocità e nel rispetto del diritto unionale, dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili nonché delle leggi speciali in materia, alle competenti autorità amministrative di Paesi esteri, informazioni, certificazioni, processi verbali e altri documenti utili per l’accertamento di violazioni di leggi e di regolamenti applicabili nel territorio dei Paesi stessi all’entrata o all’uscita delle merci.

  • Art. 120 D.Lgs. 141/2024 — Testimonianze in procedimenti giudiziari instaurati all’estero

    Art. 120 D.Lgs. 141/2024 — Testimonianze in procedimenti giudiziari instaurati all’estero

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’Agenzia e la Guardia di finanza, nel rispetto del diritto unionale, dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili nonché delle leggi speciali in materia, possono permettere, a condizioni di reciprocità, che i propri dipendenti depongano come testimoni nei procedimenti civili, penali e amministrativi, riguardanti materia doganale, instaurati in Paesi esteri. Le indennità spettanti ai dipendenti predetti sono a carico del Paese o della parte privata che ne ha chiesto la citazione come testimoni.