Testo dell'articoloVigente
Art. 118 D.Lgs. 141/2024 – Gestione dei beni e delle merci sequestrate o confiscate
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Le cose sequestrate per le violazioni previste dal presente allegato, salva diversa disposizione dell’autorità giudiziaria per le fattispecie costituenti reato, sono prese in custodia dall’Agenzia.
2. Per assicurare l’identità e la conservazione di esse si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale.
3. Se vi è pericolo di deperimento delle cose sequestrate, l’Agenzia può procedere alla vendita, previa autorizzazione, per le fattispecie costituenti reato, dell’autorità giudiziaria, che si pronuncia entro trenta giorni.
4. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, l’Agenzia, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci sequestrate, previa comunicazione all’autorità giudiziaria per le fattispecie costituenti reato. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione della predetta autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
5. Per i tabacchi lavorati di contrabbando, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, l’autorità giudiziaria può: a) ordinare la distruzione del tabacco lavorato sequestrato, disponendo il prelievo di uno o più campioni determinandone l’entità, con l’osservanza delle formalità di cui all’ articolo 364 del codice di procedura penale; b) autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali o esteri.
6. Al fine di contenere i costi necessari al mantenimento dei reperti di cui al comma 5, l’Agenzia, decorso un anno dal momento del sequestro, può procedere alla distruzione e alla campionatura dei prodotti, previa comunicazione all’autorità giudiziaria. Le predette distruzione e campionatura, da effettuare secondo modalità definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, possono avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione.
7. Decorsi novanta giorni da quando è stato notificato il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate in via amministrativa, senza che il soggetto a favore del quale è stata ordinata la restituzione provvede a ritirarle, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 75 a 77.
8. Salvi i casi di confisca disposti dall’autorità giudiziaria, e qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell’illecito, le stesse, destinate alla confisca in via amministrativa ai sensi dell’articolo 96, comma 7, sono restituite al trasgressore, previo pagamento dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione, nei termini fissati con provvedimento dell’Agenzia. Fermo restando quanto previsto nel primo periodo, l’Agenzia, ricorrendone le condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.
9. I costi per la distruzione delle merci possono essere anticipati dall’Agenzia e recuperati a carico dei soggetti individuati dalle disposizioni doganali unionali.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano fermo restando quanto previsto dagli articoli 95 e 96.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il quadro sistematico: sequestro e confisca nel diritto doganale
L'art. 118 del D.Lgs. 141/2024 disciplina uno degli aspetti più delicati e praticamente rilevanti del sistema sanzionatorio doganale: la gestione delle merci sequestrate o confiscate. La norma si applica sia alle fattispecie amministrative sia a quelle penali, con regole differenziate a seconda della natura dell'illecito, e affronta le questioni operative di maggiore rilievo - chi custodisce le merci, come si conservano, quando e come possono essere vendute o distrutte, e in quali condizioni il trasgressore può riacquistarle.
Il sequestro doganale può essere disposto in via amministrativa (da ADM o Guardia di finanza nell'ambito delle verifiche doganali) o in via penale (dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento per contrabbando). In entrambi i casi, la fase successiva - la gestione fisica delle merci - è regolata dall'art. 118, che costruisce un sistema bilanciato tra le esigenze di conservazione del valore delle merci, i diritti del trasgressore, le prerogative dell'autorità giudiziaria e i costi a carico dell'erario.
La custodia delle merci sequestrate (comma 1)
Il comma 1 attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la custodia delle cose sequestrate per le violazioni previste dal D.Lgs. 141/2024, «salva diversa disposizione dell'autorità giudiziaria per le fattispecie costituenti reato». La regola è quindi che l'ADM custodisce; l'eccezione - limitata alle fattispecie penali - è che l'autorità giudiziaria può disporre diversamente (es. affidando la custodia a soggetti privati specializzati o disponendo il sequestro preventivo con vincolo di indisponibilità).
La scelta di attribuire la custodia all'ADM risponde a una logica funzionale: l'Agenzia dispone delle strutture fisiche (magazzini doganali, zone di custodia) e del personale tecnico necessario per gestire le merci sequestrate in ambito doganale, spesso caratterizzate da specificità merceologica (prodotti alimentari, farmaci, tabacchi, veicoli, ecc.) che richiedono competenze settoriali.
Le norme sulla conservazione (comma 2)
Il comma 2 prevede che, per assicurare l'identità e la conservazione delle cose sequestrate, si osservino «in quanto applicabili» le norme del codice di procedura penale. Il rinvio al codice di rito penale è un rinvio di compatibilità: le norme processuali penali (in particolare gli artt. 259 e 260 c.p.p.) dettano le regole sulla custodia, sulla sigillatura e sulla conservazione dei corpi di reato, che si applicano anche al sequestro doganale amministrativo nella misura in cui siano compatibili con la diversa natura di quest'ultimo.
La vendita d'urgenza in caso di deperimento (comma 3)
Il comma 3 affronta un problema pratico rilevante: le merci sequestrate possono deteriorarsi o perdere rapidamente di valore (prodotti alimentari, merci stagionali, materiali deperibili). In questi casi, l'ADM «può procedere alla vendita, previa autorizzazione, per le fattispecie costituenti reato, dell'autorità giudiziaria, che si pronuncia entro trenta giorni».
Alcune osservazioni:
La distruzione in caso di procedimento a carico di ignoti (comma 4)
Il comma 4 disciplina una situazione frequente nella pratica: il sequestro di merci in procedimenti in cui il responsabile non è stato ancora identificato. In questi casi, l'ADM - decorso il termine di tre mesi dal sequestro - può procedere alla distruzione delle merci, previa comunicazione all'autorità giudiziaria (non previa autorizzazione, quindi: basta la comunicazione). La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione del giudice. È sempre fatta salva la facoltà di conservare campioni da utilizzare a fini giudiziari.
Questa procedura è bilanciata: il termine di tre mesi dà il tempo necessario per identificare il responsabile; la comunicazione preventiva al giudice consente a quest'ultimo di bloccare la distruzione se la ritiene prematura; la facoltà di campionatura tutela le esigenze probatorie del procedimento.
La disciplina speciale per i tabacchi lavorati di contrabbando (commi 5 e 6)
I tabacchi lavorati esteri (TLE) - le sigarette di contrabbando - costituiscono una delle categorie di merci più rilevanti nel contenzioso doganale italiano, e per essi l'art. 118 prevede una disciplina speciale.
Il comma 5 prevede che, quando il decreto di sequestro o di convalida non è più impugnabile (non più soggetto a riesame), l'autorità giudiziaria può: (a) ordinare la distruzione del tabacco con campionatura nelle forme dell'art. 364 c.p.p.; (b) autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali o esteri (pratica di rilevanza industriale e probatoria).
Il comma 6 introduce poi una procedura autonoma dell'ADM per i casi di lunghi procedimenti: «decorso un anno dal momento del sequestro», l'ADM può procedere alla distruzione e alla campionatura dei prodotti, «previa comunicazione all'autorità giudiziaria», con la possibilità di attuazione dopo quindici giorni dalla comunicazione. Le modalità di distruzione e campionatura sono definite con decreto interministeriale (MEF/Giustizia). Questa previsione risponde all'esigenza pratica di contenere i costi di stoccaggio dei tabacchi sequestrati (che richiedono condizioni ambientali controllate) e di evitare il deterioramento del prodotto.
La restituzione delle merci non ritirate e il riscatto (commi 7 e 8)
Il comma 7 disciplina le merci restituite in via amministrativa ma non ritirate dal destinatario: decorsi novanta giorni dalla notifica del provvedimento di restituzione, si applicano le disposizioni degli artt. 75-77 (merci abbandonate o non reclamate in dogana).
Il comma 8 prevede due importanti meccanismi deflattivi per le merci destinate alla confisca amministrativa:
Questi meccanismi permettono all'erario di recuperare non solo i dazi evasi ma anche le spese di custodia, e offrono al trasgressore una via d'uscita dalla situazione senza che le merci vadano distrutte o vendute a terzi.
I costi di distruzione e la responsabilità (comma 9)
Il comma 9 chiarisce che i costi per la distruzione delle merci possono essere anticipati dall'ADM e recuperati a carico dei soggetti individuati dalle disposizioni doganali unionali. Questa previsione garantisce che l'ADM non si trovi a sopportare definitivamente costi di distruzione che dovrebbero gravare sui responsabili della violazione.
Profili operativi per imprese e spedizionieri
Per un operatore economico coinvolto in un sequestro doganale, l'art. 118 offre alcune opportunità operative da valutare tempestivamente:
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi custodisce le merci sequestrate per violazioni doganali?
Di regola l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), che dispone di strutture fisiche adeguate. Per le fattispecie costituenti reato, l'autorità giudiziaria può disporre diversamente, affidando la custodia a soggetti diversi o imponendo vincoli specifici.
Quando l'ADM può vendere le merci sequestrate senza aspettare la fine del procedimento?
Quando vi è pericolo di deperimento delle merci. Per le violazioni amministrative, l'ADM può procedere autonomamente; per le fattispecie penali, è necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che deve pronunciarsi entro trenta giorni.
Il trasgressore può recuperare le merci confiscate in via amministrativa?
Sì, in due modi: restituzione (se la merce non è vietata) previo pagamento di diritti, interessi, sanzioni e spese; oppure riscatto, pagando il valore della merce oltre ai medesimi oneri. I termini sono fissati con provvedimento dell'ADM.
Cosa succede ai tabacchi di contrabbando sequestrati?
Per i tabacchi lavorati è prevista una disciplina speciale: l'autorità giudiziaria può ordinare la distruzione con campionatura o autorizzare la consegna di campioni ai produttori. Decorso un anno dal sequestro, l'ADM può procedere autonomamente alla distruzione, previa comunicazione al giudice e attesa di quindici giorni.
Chi paga i costi di distruzione delle merci sequestrate?
I costi possono essere anticipati dall'ADM ma sono poi recuperati a carico dei soggetti individuati dalla normativa doganale unionale come responsabili della violazione. L'ADM non sopporta definitivamente questi costi.