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Categoria: Dogane — D.Lgs. 141/2024

  • Art. 97 D.Lgs. 141/2024 — Violazioni nelle zone extra-doganali

    Art. 97 D.Lgs. 141/2024 — Violazioni nelle zone extra-doganali

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. È punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine che sarebbero dovuti se la merce fosse immessa in consumo nel territorio doganale, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, chiunque, nei territori extra-doganali indicati nell’articolo 3, costituisce o gestisce depositi in violazione dell’articolo 9.

    2. La sanzione di cui al comma 1 è commisurata sull’eccedenza rispetto ai limiti stabiliti.

  • Art. 98 D.Lgs. 141/2024 — Violazioni sul manifesto e sulla dichiarazione sommaria

    Art. 98 D.Lgs. 141/2024 — Violazioni sul manifesto e sulla dichiarazione sommaria

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Qualora si riscontrino differenze tra il numero dei colli accertato e quello indicato nel manifesto, nella dichiarazione sommaria di entrata o nella dichiarazione sommaria di uscita, ove obbligatoriamente previsti, è irrogata la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000.

    2. È tenuto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 300 a euro 2.000 chiunque violi l’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata, una notifica dell’arrivo di una nave o di un aeromobile o una dichiarazione sommaria di uscita.

    3. Delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 rispondono solidalmente i soggetti di cui agli articoli 127, 133 e 271 del Codice.

  • Art. 99 D.Lgs. 141/2024 — Inosservanza di obblighi connessi al vincolo a un regime speciale e alla temporanea esportazione

    Art. 99 D.Lgs. 141/2024 — Inosservanza di obblighi connessi al vincolo a un regime speciale e alla temporanea esportazione

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all’articolo 96, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei maggiori diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500, chiunque, violando gli obblighi prescritti dalla connessa decisione doganale, altera, manomette, trasforma la merce vincolata al regime speciale o alla temporanea esportazione o la rende inutilizzabile.

    2. Il mancato appuramento del regime speciale e della temporanea esportazione nei termini e con le modalità prescritti è punito con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000.

  • Art. 100 D.Lgs. 141/2024 — Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani di navi e ai comandanti di aeromobili

    Art. 100 D.Lgs. 141/2024 — Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani di navi e ai comandanti di aeromobili

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all’articolo 96, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000 il capitano di navi o il comandante di aeromobili che: a) viola le disposizioni di cui all’articolo 60 ovvero omette di denunciare l’approdo, entro il giorno lavorativo successivo, in violazione di prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla normativa doganale unionale e nazionale; b) atterra per cause di forza maggiore fuori dell’aeroporto doganale e non segnala l’atterraggio ai sensi dell’articolo 65; c) è sprovvisto del manifesto, della dichiarazione sommaria di entrata e dei documenti del carico ovvero ne ritarda la presentazione, quando previsti; d) effettua l’imbarco, lo sbarco e il trasbordo di merci, bagagli e persone senza il permesso, ove richiesto.

    2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 2.000: a) il comandante di aeromobili che atterra fuori dell’aeroporto doganale, ancorché ne segnali l’atterraggio alle Autorità di cui all’articolo 65; b) il capitano di navi e il comandante di aeromobili che si oppone agli accertamenti di competenza dell’Agenzia o della Guardia di finanza o ne trasgredisce gli ordini, ovvero fa partire la nave o l’aeromobile senza il relativo permesso.

  • Art. 101 D.Lgs. 141/2024 — Inosservanza di adempimenti per opere in prossimità della linea di vigilanza doganale

    Art. 101 D.Lgs. 141/2024 — Inosservanza di adempimenti per opere in prossimità della linea di vigilanza doganale

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. La violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 7 è punita con la sanzione amministrativa da un decimo all’intero valore del manufatto, determinato con le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia.

    2. L’Agenzia, accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, non diversamente eliminabile a cura e spese del trasgressore, dispone la demolizione del manufatto in danno e a spese del trasgressore.

  • Art. 102 D.Lgs. 141/2024 — Rifiuto di fornire informazioni e assistenza

    Art. 102 D.Lgs. 141/2024 — Rifiuto di fornire informazioni e assistenza

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Chiunque non fornisce all’Agenzia e alla Guardia di finanza, entro i termini assegnati, la documentazione e le informazioni richieste, nonché l’assistenza necessaria ai fini dell’espletamento delle attività di competenza, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000.

  • Art. 103 D.Lgs. 141/2024 — Altre violazioni

    Art. 103 D.Lgs. 141/2024 — Altre violazioni

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all’articolo 96, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000: a) l’inosservanza di un provvedimento relativo all’applicazione della normativa doganale; b) la fornitura all’Agenzia e alla Guardia di finanza di informazioni o documenti inesatti o invalidi; c) la mancata conservazione dei documenti e delle informazioni relativi all’espletamento delle formalità doganali, nonché la tenuta non corretta delle scritture previste ai fini doganali; d) la manomissione e l’alterazione dei sigilli doganali.

  • Art. 104 D.Lgs. 141/2024 — Rinvio all’impianto sanzionatorio tributario generale

    Art. 104 D.Lgs. 141/2024 — Rinvio all’impianto sanzionatorio tributario generale

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Resta ferma l’applicabilità alle violazioni e sanzioni disciplinate dal presente capo delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, per quanto non specificamente previsto e in quanto compatibili.

  • Art. 105 D.Lgs. 141/2024 — Accertamento delle violazioni

    Art. 105 D.Lgs. 141/2024 — Accertamento delle violazioni

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Le violazioni delle norme contenute nel presente allegato sono accertate mediante processo verbale.

    2. La stessa disposizione si applica anche per le violazioni delle disposizioni di ogni altra legge, nei casi in cui l’applicazione di essa è demandata all’Agenzia.

  • Art. 106 D.Lgs. 141/2024 — Competenza dei funzionari dell’Agenzia

    Art. 106 D.Lgs. 141/2024 — Competenza dei funzionari dell’Agenzia

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Ai funzionari dell’Agenzia, nei limiti del servizio cui sono destinati, è attribuita la facoltà di accertare le violazioni della normativa doganale unionale e nazionale e quelle di ogni altra legge la cui applicazione è demandata alla predetta Agenzia.

    2. Nell’esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, i funzionari dell’Agenzia rivestono la qualità di ufficiali di polizia tributaria.

  • Art. 107 D.Lgs. 141/2024 — Processo verbale per violazioni accertate negli spazi doganali

    Art. 107 D.Lgs. 141/2024 — Processo verbale per violazioni accertate negli spazi doganali

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. La compilazione del processo verbale per le violazioni del presente allegato accertate entro gli spazi doganali spetta esclusivamente al funzionario dell’Agenzia all’uopo delegato, anche a seguito di ricezione di un rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia giudiziaria.

    2. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente allegato, la disposizione di cui al comma 1 si osserva per le violazioni di ogni altra disposizione nei casi in cui l’applicazione di essa è demandata all’Agenzia, sempre che sia accertata negli spazi doganali.

    3. Fermo restando quanto previsto dal codice di procedura penale, il processo verbale in ogni caso contiene le seguenti indicazioni: a) origine, qualità, quantità e valore delle merci; b) presa in consegna e custodia delle cose sequestrate; c) classificazione doganale delle merci; d) ammontare dei diritti dovuti nonché delle sanzioni penali e amministrative stabilite dalla legge per le violazioni accertate.

    4. Il processo verbale è trasmesso all’autorità giudiziaria competente per il procedimento penale ove la violazione costituisca reato e, fatto salvo quanto previsto in materia di competenza per la revisione delle dichiarazioni, all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente in base al luogo dove è constatata la violazione salvo che la violazione sia estinta, a seconda dei casi, ai sensi dell’articolo 112 o per oblazione.

  • Art. 108 D.Lgs. 141/2024 — Processi verbali per violazioni accertate fuori degli spazi doganali

    Art. 108 D.Lgs. 141/2024 — Processi verbali per violazioni accertate fuori degli spazi doganali

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. I processi verbali concernenti le violazioni del presente allegato e di ogni altra legge nei casi in cui l’applicazione di essa è demandata all’Agenzia, quando riguardino violazioni accertate fuori degli spazi doganali e per le quali può aver luogo l’estinzione ai sensi dell’articolo 112 o l’oblazione sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente in base al luogo dove è constatata la violazione.

    2. L’ufficio competente dell’Agenzia, qualora le violazioni non vengano estinte con le modalità di cui al comma 1, invia i verbali all’autorità giudiziaria territorialmente competente in base al luogo dove la violazione è stata accertata, qualora dette violazioni abbiano rilevanza penale, corredandoli delle indicazioni stabilite nell’articolo 107, comma 3.