Art. 107 D.Lgs. 141/2024 — Processo verbale per violazioni accertate negli spazi doganali
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. La compilazione del processo verbale per le violazioni del presente allegato accertate entro gli spazi doganali spetta esclusivamente al funzionario dell’Agenzia all’uopo delegato, anche a seguito di ricezione di un rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia giudiziaria.
2. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente allegato, la disposizione di cui al comma 1 si osserva per le violazioni di ogni altra disposizione nei casi in cui l’applicazione di essa è demandata all’Agenzia, sempre che sia accertata negli spazi doganali.
3. Fermo restando quanto previsto dal codice di procedura penale, il processo verbale in ogni caso contiene le seguenti indicazioni: a) origine, qualità, quantità e valore delle merci; b) presa in consegna e custodia delle cose sequestrate; c) classificazione doganale delle merci; d) ammontare dei diritti dovuti nonché delle sanzioni penali e amministrative stabilite dalla legge per le violazioni accertate.
4. Il processo verbale è trasmesso all’autorità giudiziaria competente per il procedimento penale ove la violazione costituisca reato e, fatto salvo quanto previsto in materia di competenza per la revisione delle dichiarazioni, all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente in base al luogo dove è constatata la violazione salvo che la violazione sia estinta, a seconda dei casi, ai sensi dell’articolo 112 o per oblazione.