Art. 102 D.Lgs. 141/2024 — Rifiuto di fornire informazioni e assistenza

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Art. 102 D.Lgs. 141/2024 — Rifiuto di fornire informazioni e assistenza

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Chiunque non fornisce all’Agenzia e alla Guardia di finanza, entro i termini assegnati, la documentazione e le informazioni richieste, nonché l’assistenza necessaria ai fini dell’espletamento delle attività di competenza, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000.

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