- Per i delitti di contrabbando (artt. 78-83), l'uso di mezzi di trasporto altrui comporta l'aumento fino alla metà della multa già prevista dalla fattispecie base.
- Alla multa si aggiunge la reclusione da tre a cinque anni quando il contrabbando è commesso a mano armata, da tre o più persone riunite, in connessione con reati contro la fede pubblica o la PA, da un associato per delinquere finalizzato al contrabbando, o quando i dazi doganali evasi superano 100.000 euro ovvero gli altri diritti di confine superano 500.000 euro.
- Alla multa si aggiunge la reclusione fino a tre anni quando i dazi doganali evasi sono compresi tra 50.001 e 100.000 euro, oppure gli altri diritti di confine sono compresi tra 200.001 e 500.000 euro.
- Le soglie monetarie (100.000/50.000 euro per dazi doganali; 500.000/200.000 euro per altri diritti di confine) operano come aggravanti autonome, scattando anche in assenza di violenza, armi o associazione.
- La norma raccorda sanzione penale e dimensione economica dell'evasione doganale, rendendo particolarmente severo il trattamento sanzionatorio per le operazioni di maggiore rilevanza finanziaria.
Testo dell'articoloVigente
Art. 88 D.Lgs. 141/2024 — Circostanze aggravanti del contrabbando
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l’autore è sorpreso a mano armata; b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando l’autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l’associazione è stata costituita; e) quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro; e-bis) quando l’ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.
3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni: a) quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000; b) quando l’ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.
Stesso numero, altri codici
- Art. 88 Reg. (UE) 2024/1689 — Esecuzione degli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali
- Art. 88 Cod. Amb. — accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi
- Art. 88 D.Lgs. 159/2011 — Termini per il rilascio della comunicazione antimafia
- Art. 88 D.Lgs. 209/2005 — Disposizioni applicabili
- Art. 88 D.Lgs. 42/2004 — Attività di ricerca
- Art. 88 CAD — Articolo abrogato
Commento
Funzione sistematica delle circostanze aggravanti
L'articolo 88 del D.Lgs. 141/2024 disciplina le circostanze aggravanti applicabili ai delitti di contrabbando previsti dagli artt. 78-83, ampliando il trattamento sanzionatorio in ragione della maggiore pericolosità o del maggiore danno erariale. La norma opera su tre livelli distinti: l'aggravamento della multa (comma 1), l'aggiunta della reclusione da tre a cinque anni (comma 2) e l'aggiunta della reclusione fino a tre anni (comma 3). L'articolazione riflette una logica graduata che prende in considerazione sia fattori qualitativo-modali (armi, pluralità di agenti, connessione con altri reati) sia fattori quantitativi (importo dei diritti evasi), con la particolarità di trattare diversamente i dazi doganali in senso stretto (tributo unionale) dagli altri diritti di confine (IVA all'importazione, accise, diritti di monopolio), fissando soglie diverse per ciascuna categoria.
Le aggravanti dell'art. 88 si applicano ai soli delitti, non alle violazioni amministrative doganali. Per queste ultime, il trattamento sanzionatorio specifico è contenuto in altre disposizioni del D.Lgs. 141/2024. La distinzione è importante: in presenza di importo significativo ma condotta non penalmente rilevante (es. irregolarità formale nella dichiarazione senza sottrazione di diritti), l'art. 88 non può essere applicato.
Comma 1: aggravamento della multa per uso di mezzo altrui
L'unica circostanza del comma 1 è l'utilizzo, per commettere il contrabbando, di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. La ratio è quella di tutelare il terzo proprietario del mezzo (esposto al rischio di confisca del veicolo) e di aggravare la pena per chi strumentalizza la proprietà altrui. L'estraneità al reato del proprietario dev'essere accertata: se il proprietario è concorrente nel delitto, la circostanza non opera come aggravante ma viene considerata nel quadro del concorso di persone. L'effetto è l'aumento fino alla metà della multa: se la multa base è pari al 100% dei diritti evasi, con l'aggravante del comma 1 può salire fino al 150%.
Comma 2: reclusione da 3 a 5 anni — le aggravanti più gravi
Il comma 2 elenca cinque circostanze autonome che determinano l'aggiunta della reclusione da tre a cinque anni alla multa già prevista dalla fattispecie base:
(a) Sorpresa a mano armata nella zona di vigilanza, nel commettere il reato o immediatamente dopo. L'aggravante richiede che l'autore sia sorpreso «a mano armata» (concetto che la giurisprudenza penale interpreta come porto effettivo di arma, non mera disponibilità), nella zona di vigilanza doganale terrestre, marittima o aerea. La limitazione spaziale alla «zona di vigilanza» è rilevante: se la sorpresa avviene in luogo diverso, questa specifica aggravante non opera, salva l'applicazione dell'aggravante comune ex art. 61 n. 11-bis c.p. o di altre disposizioni.
(b) Tre o più persone riunite nella zona di vigilanza, in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia. L'aggravante valorizza la concreta pericolosità del gruppo (non la mera pluralità di concorrenti) e richiede che le persone siano fisicamente «riunite» — non semplicemente concorrenti a distanza — nella zona di vigilanza, e che la situazione di riunione sia tale da ostacolare materialmente l'intervento delle forze dell'ordine.
(c) Connessione con reati contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione (falso documentale, corruzione, peculato, abuso d'ufficio, etc.). Il raccordo con questi reati riflette la frequenza, nelle grandi operazioni di contrabbando, di documenti falsificati (false dichiarazioni di origine, certificati EUR.1 alterati) o di corruzione di funzionari doganali.
(d) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando: l'autore del delitto è un associato ex art. 416 c.p. (o per i casi più gravi, art. 416-bis) e il delitto commesso rientra nel programma criminoso per cui l'associazione è stata costituita. La struttura dell'aggravante richiede una previa verifica della sussistenza del reato associativo.
(e) e (e-bis) Soglie monetarie elevate: la lett. e) si riferisce ai dazi doganali (tributo unionale ex art. 5, n. 20 CDU) superiori a 100.000 euro; la lett. e-bis) si riferisce agli altri diritti di confine (IVA all'importazione, accise, diritti erariali) superiori a 500.000 euro. La distinzione di soglie riflette la diversa natura dei tributi: i dazi doganali sono risorse proprie dell'UE, il cui recupero ha maggiore urgenza; gli altri diritti di confine sono tributi nazionali con soglia di aggravamento più elevata per tener conto del loro più ampio perimetro applicativo.
Comma 3: reclusione fino a 3 anni — le soglie intermedie
Il comma 3 introduce un'aggravante di intensità intermedia, riservata a operazioni economicamente significative ma sotto le soglie massime. Si tratta di una risposta sanzionatoria al «contrabbando di medio profilo»: l'autore non è associato, non è armato, non falsifica documenti, ma evade importi rilevanti. Le soglie sono: dazi doganali tra 50.001 e 100.000 euro; altri diritti di confine tra 200.001 e 500.000 euro. In questi casi la reclusione aggiuntiva è fino a tre anni (e non da tre a cinque), con un massimo dunque inferiore rispetto alle aggravanti più gravi del comma 2.
Implicazioni operative per la gestione del rischio penale
Per le imprese import/export di medie e grandi dimensioni, l'art. 88 impone un monitoraggio specifico dell'esposizione penale in caso di accertamento. Un'operazione di importazione rilevante in cui emerga una divergenza tra dichiarato e accertato (art. 79) può rapidamente raggiungere le soglie del comma 2 lett. e) o del comma 3, trasformando quello che appare un contenzioso amministrativo in un procedimento penale con pena detentiva. È essenziale, in sede di compliance doganale, presidiare non solo la correttezza formale delle dichiarazioni ma anche la robustezza della documentazione a supporto di classificazione, valore e origine, poiché questi sono gli elementi su cui emerge più frequentemente la divergenza contestata dall'ADM.
Domande frequenti
Quali sono le soglie monetarie che fanno scattare la reclusione?
Per la reclusione fino a 3 anni: dazi doganali tra 50.001 e 100.000 euro oppure altri diritti di confine tra 200.001 e 500.000 euro (comma 3). Per la reclusione da 3 a 5 anni: dazi doganali oltre 100.000 euro oppure altri diritti di confine oltre 500.000 euro (comma 2, lett. e e e-bis).
Perché ci sono soglie diverse per dazi doganali e altri diritti di confine?
I dazi doganali sono risorse proprie dell'Unione Europea e la loro sottrazione ha impatto diretto sul bilancio UE, giustificando una soglia di aggravamento più bassa. Gli altri diritti di confine (IVA, accise) sono tributi prevalentemente nazionali con base imponibile più ampia, da cui la soglia più elevata.
L'uso del mezzo di trasporto altrui aggrava sempre la pena?
Sì, ma solo la multa (fino alla metà), non la reclusione. Affinché operi il comma 1, il proprietario del mezzo deve essere estraneo al reato: se è concorrente, si applica il regime ordinario del concorso di persone.
Il reato associativo (416 c.p.) è necessario per l'aggravante della lett. d)?
Sì. L'aggravante di cui all'art. 88 comma 2 lett. d) richiede che l'autore sia un associato per commettere delitti di contrabbando ex art. 416 c.p. e che il delitto commesso rientri nel programma dell'associazione. Il solo accordo episodico tra più persone non basta.
Le aggravanti dell'art. 88 si applicano anche alle violazioni amministrative doganali?
No. L'art. 88 opera esclusivamente sui delitti di contrabbando degli artt. 78-83. Per le violazioni amministrative (irregolarità formali, sanzioni proporzionali ai diritti non dolosamente evasi) si applicano le disposizioni sanzionatorie amministrative del D.Lgs. 141/2024.
Vedi anche