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Categoria: Codice del turismo

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (D.Lgs. 79/2011): strutture ricettive, agenzie di viaggio, pacchetti turistici, locazioni turistiche e tutela del turista, articolo per articolo.

  • Art. 53 D.Lgs. 79/2011 — Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche

    Art. 53 D.Lgs. 79/2011 — Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 54 D.Lgs. 79/2011 — Funzioni di indirizzo e vigilanza dello Stato in materia di turismo

    Art. 54 D.Lgs. 79/2011 — Funzioni di indirizzo e vigilanza dello Stato in materia di turismo

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato adotta atti di indirizzo ed esercita la vigilanza su ACI e CAI, in modo da istituire forme di collaborazione nell’ambito dei rispettivi settori di competenza. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 55 D.Lgs. 79/2011 — Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo

    Art. 55 D.Lgs. 79/2011 — Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è la struttura di supporto delle politiche del Governo nell’area funzionale relativa al settore turismo.

    2. Il Dipartimento per lo svolgimento delle proprie attività si avvale degli altri organismi costituiti e delle società partecipate. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 56 D.Lgs. 79/2011 — Conferenza nazionale del turismo

    Art. 56 D.Lgs. 79/2011 — Conferenza nazionale del turismo

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. La Conferenza nazionale del turismo è indetta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato almeno ogni due anni ed è organizzata d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    2. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Sindaco di Roma capitale, i rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell’Unione delle province d’Italia (UPI) e dell’Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), di UNIONCAMERE, dell’ISTAT e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e animaliste, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

    3. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale. 3-bis. Il documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale contiene, altresì, una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal Sindaco di Roma capitale d’intesa con il Ministro con delega al turismo e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni, sentite le associazioni di cui al comma 2.

    4. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l’attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

    5. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri afferenti il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con le risorse allo scopo trasferite ai sensi del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 57 D.Lgs. 79/2011 — Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) – Agenzia nazionale del turismo

    Art. 57 D.Lgs. 79/2011 — Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) – Agenzia nazionale del turismo

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. L’E.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, e successive modificazioni.

    2. L’Agenzia svolge tutte le funzioni di promozione all’estero dell’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale e ne favorisce la commercializzazione anche al fine di renderla competitiva sui mercati internazionali.

    3. L’Agenzia è sottoposta alla diretta attività di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 58 D.Lgs. 79/2011 — Comitato permanente di promozione del turismo in Italia

    Art. 58 D.Lgs. 79/2011 — Comitato permanente di promozione del turismo in Italia

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Al fine di promuovere un’azione coordinata dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, da adottarsi, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di seguito denominata Comitato. Con il medesimo decreto sono regolati il funzionamento e l’organizzazione del Comitato.

    2. Il Comitato è presieduto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che può all’uopo delegare un suo rappresentante. Il decreto di istituzione del Comitato assicura la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.

    3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti: a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista; b) accordi di programma con le regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul territorio progetti di formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico; c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l’offerta turistica nazionale; d) promozione dell’immagine dell’Italia, nel settore turistico, all’interno confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul territorio pari opportunità di propaganda ed una comunicazione unitaria; e) organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati; f) raccordo e cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo; g) promozione a fini turistici del marchio Italia.

    4. L’istituzione ed il funzionamento del Comitato non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e la relativa partecipazione è a titolo gratuito. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 59 D.Lgs. 79/2011 — Attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero

    Art. 59 D.Lgs. 79/2011 — Attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Al fine di promuovere l’offerta turistica italiana, è istituita l’attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro di cucina italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese della ristorazione italiana che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l’alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un’eccellenza di offerta tale da promuovere l’immagine dell’Italia favorendone l’attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta. Ai medesimi fini è altresì istituita l’attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro dell’ospitalità italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese alberghiere italiane che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l’alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un’eccellenza di offerta tale da promuovere l’immagine dell’Italia favorendone l’attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta.

    2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato è autorizzato a disciplinare, con proprio decreto, sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento della ‘attestazione di eccellenza turistica, da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di agevole verificabilità. Con il medesimo decreto viene individuato il numero massimo di imprese da premiare ogni anno, comunque non superiore a venti per ciascuna onorificenza.

    3. L’impresa di ristorazione ed alberghiera alla quale è stata attribuita l’attestazione di eccellenza turistica può utilizzarla, per un biennio, anche a fini promozionali o pubblicitari. Trascorso il biennio il titolare dell’autorizzazione conserva il diritto di indicarla nel proprio logo e nella propria insegna, con la precisazione del biennio di riferimento.

    4. È autorizzata la realizzazione di vetrofanie ed altri oggetti, con sopra riprodotto il simbolo della attestazione di eccellenza turistica con l’indicazione del biennio di conferimento, idonei a segnalare adeguatamente il possesso della predetta attestazione da parte dell’impresa di ristorazione.

    5. È autorizzato l’inserimento delle denominazioni delle imprese, cui sia stata attribuita l’attestazione di eccellenza turistica di cui ai commi che precedono nel portale Italia.it. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 60 D.Lgs. 79/2011 — Attestazione Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell’immagine dell’Italia

    Art. 60 D.Lgs. 79/2011 — Attestazione Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell’immagine dell’Italia

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. È istituita l’attestazione della Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell’immagine dell’Italia, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone che, per il loro impegno e valore professionale, nonché per la qualità e durata dei servizi resi, hanno efficacemente contribuito allo sviluppo del settore turistico ed alla valorizzazione e diffusione dell’immagine dell’Italia nel mondo.

    2. A tali fini, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato disciplina, con proprio decreto sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento dell’attestazione, da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di agevole verificabilità individuati con riferimento ai parametri di cui al comma 1. Con il medesimo decreto viene individuato il numero massimo di imprese da premiare ogni anno. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 61 D.Lgs. 79/2011 — Caratteristiche dell’attestazione

    Art. 61 D.Lgs. 79/2011 — Caratteristiche dell’attestazione

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. L’attestazione di cui all’articolo 60 comprende tre livelli crescenti: stella di bronzo, stella d’argento e stella d’oro.

    2. Ciascuna medaglia è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.

    3. Il contingente annuale di attestazioni è fissato in 10 medaglie d’oro, 25 medaglie d’argento e 50 medaglie di bronzo. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 62 D.Lgs. 79/2011 — Modalità di attribuzione

    Art. 62 D.Lgs. 79/2011 — Modalità di attribuzione

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo – 27 settembre – con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

    2. L’accertamento dei titoli per il conferimento dell’attestazione è fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dallo stesso delegato e composta: a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che la presiede; b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo o da un suo delegato; c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell’immagine dell’Italia, ove esistente; d) dal Presidente dell’Agenzia nazionale per il turismo – ENIT o da un suo delegato; e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato fra persone in possesso di adeguata esperienza nel settore turistico.

    3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 2, è a titolo gratuito. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 63 D.Lgs. 79/2011 — Istituzione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all’estero

    Art. 63 D.Lgs. 79/2011 — Istituzione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all’estero

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. È istituita l’attestazione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all’estero, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone operanti all’estero che per il loro impegno e valore professionale, nonché per la qualità e durata dei servizi resi hanno illustrato il Made in Italy in modo tanto esemplare da divenire promotori turistici per il nostro Paese. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 64 D.Lgs. 79/2011 — Caratteristiche dell’attestazione

    Art. 64 D.Lgs. 79/2011 — Caratteristiche dell’attestazione

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. L’attestazione di cui all’articolo 63 comprende tre livelli crescenti: medaglia di bronzo, medaglia d’argento e medaglia d’oro.

    2. Ciascuna medaglia è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.

    3. Il contingente annuale di attestazione è fissato in 10 medaglie d’oro, 25 medaglie d’argento e 50 medaglie di bronzo. articolo precedente articolo successivo