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Categoria: Codice del turismo

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (D.Lgs. 79/2011): strutture ricettive, agenzie di viaggio, pacchetti turistici, locazioni turistiche e tutela del turista, articolo per articolo.

  • Art. 49 D.Lgs. 79/2011 — Obblighi di protezione in caso d’insolvenza o fallimento e d’informazione in relazione ai servizi turistici collegati

    Art. 49 D.Lgs. 79/2011 — Obblighi di protezione in caso d’insolvenza o fallimento e d’informazione in relazione ai servizi turistici collegati

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati si applicano, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, le disposizioni degli articoli 47 e 48 nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.

    2. Prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto che porti alla creazione di un servizio turistico collegato o di una corrispondente offerta, il professionista che agevola servizi turistici collegati, anche nei casi in cui egli non è stabilito in uno Stato membro ma, con qualsiasi mezzo, dirige tali attività verso uno Stato membro, dichiara in modo chiaro, e preciso che il viaggiatore: a) non potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano esclusivamente ai pacchetti ai sensi del presente Capo e che ciascun fornitore di servizi sarà il solo responsabile dell’esatta esecuzione contrattuale del suo servizio; b) potrà invocare la protezione in caso d’insolvenza o fallimento ai sensi del comma 1.

    3. Il professionista fornisce al viaggiatore tali informazioni mediante il modulo informativo standard pertinente di cui all’allegato B al presente codice oppure, qualora lo specifico tipo di servizi turistici collegati non sia contemplato da nessuno dei moduli previsti in tale allegato, fornendo le informazioni ivi contenute.

    4. Qualora il professionista che agevola servizi turistici collegati non abbia rispettato gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, si applicano i diritti e gli obblighi previsti dagli articoli 38 e 41 e dalla sezione IV in relazione ai servizi turistici inclusi nel servizio turistico collegato.

    5. Se un servizio turistico collegato è il risultato della stipula di un contratto tra un viaggiatore e un professionista che non agevola il servizio turistico collegato, tale professionista informa il professionista che agevola il servizio turistico collegato della stipula del pertinente contratto. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 50 D.Lgs. 79/2011 — Responsabilità del venditore

    Art. 50 D.Lgs. 79/2011 — Responsabilità del venditore

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Il venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 51-bis D.Lgs. 79/2011 — Obbligo del venditore di indicare la propria qualità

    Art. 51-bis D.Lgs. 79/2011 — Obbligo del venditore di indicare la propria qualità

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Il venditore è considerato come organizzatore se, in relazione ad un contratto di pacchetto turistico, omette di fornire al viaggiatore, a norma dell’articolo 34, il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte II o parte III al presente codice, e le informazioni relative alla denominazione commerciale, l’indirizzo geografico, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica dell’organizzatore, ovvero omette di informare il viaggiatore che egli agisce in qualità di venditore. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 51 D.Lgs. 79/2011 — Responsabilità in caso di errore di prenotazione

    Art. 51 D.Lgs. 79/2011 — Responsabilità in caso di errore di prenotazione

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Il professionista è responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli siano imputabili e, qualora abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto o di servizi turistici che rientrano in servizi turistici collegati, degli errori commessi durante il processo di prenotazione.

    2. Il professionista non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 51-novies D.Lgs. 79/2011 — Sanzioni amministrative previste con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

    Art. 51-novies D.Lgs. 79/2011 — Sanzioni amministrative previste con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Capo che rientrano nell’ambito delle competenze loro riservate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 51-octies D.Lgs. 79/2011 — Applicazione delle sanzioni amministrative

    Art. 51-octies D.Lgs. 79/2011 — Applicazione delle sanzioni amministrative

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 51-septies, comma 1, e 51-novies, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 51-septies, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 1-bis. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata, ai sensi dell’ articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, quale autorità competente responsabile dell’applicazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva (UE) 2015/2302, si applica l’ articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 51-quater D.Lgs. 79/2011 — Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

    Art. 51-quater D.Lgs. 79/2011 — Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 46 e gli effetti degli articoli 51-bis e 51-ter, il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni previsti dalla presente Sezione si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 51-quinquies D.Lgs. 79/2011 — Diritto ad azioni di regresso e diritto di surrogazione

    Art. 51-quinquies D.Lgs. 79/2011 — Diritto ad azioni di regresso e diritto di surrogazione

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. L’organizzatore o il venditore che ha concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o è stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi secondo le disposizioni del presente Capo, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza.

    2. L’organizzatore o il venditore che hanno risarcito il viaggiatore sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 51-septies D.Lgs. 79/2011 — Sanzioni amministrative

    Art. 51-septies D.Lgs. 79/2011 — Sanzioni amministrative

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Salvo che il fatto non costituisca reato o configuri una fattispecie di illecito amministrativo sanzionato con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero una pratica commerciale scorretta sanzionata dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il professionista, l’organizzatore o il venditore che contravviene: a) alle disposizioni di cui agli articoli 34, 35, comma 2, 36, 38, comma 3, 39, comma 4, 40, comma 4, 41, comma 7, terzo periodo, e 49, commi 2 e 3, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro; b) alle disposizioni di cui agli articoli 37, comma 2, 42, commi 7 e 8, e 45, comma 1, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a euro 10.000 euro; c) alle disposizioni di cui all’articolo 47, commi da 1 a 5 e commi 7 e 8, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro.

    2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il professionista, l’organizzatore o il venditore che omette di fornire l’informazione al viaggiatore, ovvero ostacola l’esercizio del diritto di recesso o di risoluzione ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso previsto dagli articoli 40, 41 e sul diritto di risoluzione previsto dall’articolo 42 del presente Capo, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente corrisposte, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

    3. In caso di reiterazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo, laddove la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

    4. In caso di ulteriore reiterazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono raddoppiate.

    5. In caso di violazione degli obblighi di assicurazione previsti dagli articoli 47 e 48, al professionista, all’organizzatore o al venditore si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall’esercizio dell’attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di reiterazione, l’autorità competente dispone la cessazione dell’attività.

    6. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo I, Sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

    7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 51-novies, il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

    8. All’ articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sono aggiunte infine le seguenti parole: “, salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 2”; b) al comma 2, sono aggiunte infine il seguente periodo: “Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all’articolo 51-septies, Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell’Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per essere destinate alle iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le commissioni parlamentari.”. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 51-sexies D.Lgs. 79/2011 — Inderogabilità della disciplina relativa ai diritti del viaggiatore

    Art. 51-sexies D.Lgs. 79/2011 — Inderogabilità della disciplina relativa ai diritti del viaggiatore

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. La dichiarazione che un organizzatore di un pacchetto o un professionista che agevola un servizio turistico collegato agisce esclusivamente in qualità di fornitore di un servizio turistico, d’intermediario o a qualunque altro titolo, o che un pacchetto o un servizio turistico collegato non costituisce un pacchetto o un servizio turistico collegato, non esonera gli organizzatori o i professionisti dagli obblighi imposti loro dal presente Capo.

    2. I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni di cui al presente Capo.

    3. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge, eventuali clausole contrattuali o dichiarazioni del viaggiatore che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dal presente Capo o il cui scopo sia eludere l’applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo, non vincolano il viaggiatore. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 51-ter D.Lgs. 79/2011 — Obblighi specifici del venditore quando l’organizzatore è stabilito fuori dallo Spazio economico europeo

    Art. 51-ter D.Lgs. 79/2011 — Obblighi specifici del venditore quando l’organizzatore è stabilito fuori dallo Spazio economico europeo

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Se l’organizzatore è stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo, il venditore stabilito in uno Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori alle Sezioni IV e V, salvo che fornisca la prova che l’organizzatore si conforma alle norme contenute in tali Sezioni. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 52 D.Lgs. 79/2011 — Locazioni di interesse turistico e alberghiere

    Art. 52 D.Lgs. 79/2011 — Locazioni di interesse turistico e alberghiere

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. All’ articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il primo comma è sostituito dal seguente: “La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.”.

    2. All’ articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il terzo comma è sostituito dal seguente: “La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l’immobile urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere, all’esercizio di imprese assimilate ai sensi dell’ articolo 1786 del codice civile o all’esercizio di attività teatrali.”. articolo precedente articolo successivo