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Art. 51-sexies D.Lgs. 79/2011 — Inderogabilità della disciplina relativa ai diritti del viaggiatore

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Art. 51-sexies D.Lgs. 79/2011 — Inderogabilità della disciplina relativa ai diritti del viaggiatore

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. La dichiarazione che un organizzatore di un pacchetto o un professionista che agevola un servizio turistico collegato agisce esclusivamente in qualità di fornitore di un servizio turistico, d’intermediario o a qualunque altro titolo, o che un pacchetto o un servizio turistico collegato non costituisce un pacchetto o un servizio turistico collegato, non esonera gli organizzatori o i professionisti dagli obblighi imposti loro dal presente Capo.

2. I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni di cui al presente Capo.

3. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge, eventuali clausole contrattuali o dichiarazioni del viaggiatore che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dal presente Capo o il cui scopo sia eludere l’applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo, non vincolano il viaggiatore. articolo precedente articolo successivo