Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 51-quinquies D.Lgs. 79/2011 – Diritto ad azioni di regresso e diritto di surrogazione

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. L’organizzatore o il venditore che ha concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o è stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi secondo le disposizioni del presente Capo, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza.

2. L’organizzatore o il venditore che hanno risarcito il viaggiatore sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • L'organizzatore o il venditore che abbia pagato indennizzi, riduzioni di prezzo o risarcimenti ha diritto di regresso nei confronti di chi abbia contribuito al danno o fosse obbligato a fornire i servizi di assistenza e alloggio.
  • L'organizzatore o il venditore che ha risarcito il viaggiatore subentra nei diritti di quest'ultimo verso i terzi responsabili (surrogazione), nei limiti del risarcimento corrisposto.
  • Il viaggiatore e' obbligato a fornire all'organizzatore o al venditore tutta la documentazione utile per esercitare il diritto di surrogazione.
Indice dei contenuti

Il regresso come correttivo della responsabilita' verso il viaggiatore

L'articolo 51-quinquies del Codice del turismo regola i rapporti interni tra i vari soggetti della catena del turismo organizzato, dopo che l'organizzatore o il venditore ha dovuto far fronte agli obblighi risarcitori verso il viaggiatore. La norma risponde a un'esigenza di giustizia sostanziale: se l'organizzatore ha risposto integralmente verso il viaggiatore di un danno causato in realta' da un terzo fornitore - l'albergo che ha mancato di adempiere, la compagnia aerea che ha cancellato il volo, il gestore dell'escursione che ha causato un incidente - sarebbe ingiusto che l'organizzatore rimanesse inciso definitivamente dal costo di un inadempimento altrui.

Il diritto di regresso

Il comma 1 attribuisce all'organizzatore o al venditore che abbia concesso un indennizzo, una riduzione di prezzo, un risarcimento del danno o abbia ottemperato ad altri obblighi ai sensi del Codice (incluso l'obbligo di alloggio in caso di impossibilita' di rientro), il diritto di regresso nei confronti di due categorie di soggetti: i soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento che ha generato l'obbligo risarcitorio; e i soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza e alloggio in caso di impossibilita' di rientro del viaggiatore. Il regresso e' la pretesa di chi ha pagato il danno di vedersi rimborsato da chi avrebbe dovuto effettivamente sopportarne il costo.

La surrogazione e la sua disciplina

Il comma 2 regola il diverso istituto della surrogazione: l'organizzatore o il venditore che abbia risarcito il viaggiatore subentra automaticamente, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni che il viaggiatore avrebbe potuto esercitare verso i terzi responsabili del danno. La surrogazione e' un meccanismo classico del diritto assicurativo ed e' qui adottata con la medesima logica: il soggetto che ha pagato acquisisce la posizione creditoria del soggetto indennizzato per potere rivalersi direttamente sul responsabile finale. Il comma 2 impone al viaggiatore un obbligo di cooperazione: deve fornire all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per esercitare il diritto di surroga - ad esempio copie di ricevute, corrispondenza con i fornitori, relazioni mediche, rapporti di polizia.

La distinzione tra regresso e surrogazione

E' utile chiarire la distinzione tra i due istituti. Il regresso (comma 1) presuppone che tra l'organizzatore e il terzo vi sia un rapporto contrattuale o un obbligazione preesistente: l'albergatore che era vincolato all'organizzatore da un contratto di fornitura del servizio ricettivo. La surrogazione (comma 2) consente invece all'organizzatore di subentrare nei diritti del viaggiatore verso qualsiasi terzo responsabile del danno, inclusi soggetti con i quali l'organizzatore non aveva direttamente contrattato. I due strumenti sono complementari e l'organizzatore può avvalersi di entrambi a seconda delle circostanze.

Casi pratici

Caso 1: Regresso dell'organizzatore verso l'albergo inadempiente

Alfa Tour ha rimborsato e risarcito Tizio per un soggiorno alberghiero non conforme a quanto promesso nel pacchetto. L'albergatore - con il quale Alfa Tour aveva stipulato un contratto di fornitura del servizio - e' il responsabile dell'inadempimento. Alfa Tour esercita il diritto di regresso ex articolo 51-quinquies comma 1 nei confronti dell'albergo per recuperare le somme versate a Tizio.

Caso 2: Surrogazione nei diritti del viaggiatore verso la compagnia aerea

Beta Vacanze ha risarcito Caio per la cancellazione di un volo che ha rovinato le prime tre giornate del pacchetto. La compagnia aerea, con la quale Beta Vacanze non aveva un contratto diretto, e' la responsabile del danno verso Caio. Ai sensi del comma 2, Beta Vacanze subentra nei diritti di Caio verso la compagnia aerea - incluso il diritto al rimborso ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 - nei limiti del risarcimento corrisposto.

Caso 3: Obbligo di cooperazione del viaggiatore

Sempronio ha ricevuto il risarcimento dall'organizzatore per un infortunio causato da attrezzatura difettosa del gestore dell'escursione. L'organizzatore intende rivalersi sul gestore dell'escursione. Ai sensi del comma 2, Sempronio e' obbligato a fornire all'organizzatore tutta la documentazione utile: la relazione medica del pronto soccorso locale, le fotografie del luogo dell'incidente, la corrispondenza intercorsa con il gestore durante il viaggio. Un rifiuto ingiustificato di Sempronio potrebbe configurare inadempimento di questo obbligo di cooperazione.

Domande frequenti

Se l'organizzatore mi ha risarcito, puo' agire contro il fornitore che ha causato il danno?

Si'. L'articolo 51-quinquies attribuisce all'organizzatore il diritto di regresso e di surrogazione nei confronti dei terzi responsabili. Nei limiti del risarcimento corrisposto, l'organizzatore subentra in tutti i tuoi diritti verso chi ha causato il danno.

Sono obbligato ad aiutare l'organizzatore a recuperare i soldi dal responsabile finale?

Si'. Il comma 2 prevede espressamente che il viaggiatore fornisca all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi utili per esercitare il diritto di surroga. Si tratta di un obbligo di cooperazione che discende dal principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Il diritto di regresso si applica anche tra organizzatore e venditore?

Il comma 1 si riferisce ai «soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze». Se il venditore ha contribuito con un proprio comportamento al danno - ad esempio omettendo di trasmettere informazioni rilevanti - l'organizzatore puo' esercitare il regresso anche nei confronti del venditore.

La surrogazione si estende anche ai diritti del viaggiatore previsti dai regolamenti europei?

Si', almeno nei limiti del risarcimento corrisposto. Se il viaggiatore aveva diritto, ad esempio, all'indennizzo per cancellazione del volo ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004, l'organizzatore che ha gia' risarcito il viaggiatore subentra in quel diritto e puo' richiederlo alla compagnia aerea.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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