- I professionisti che agevolano servizi turistici collegati sono soggetti agli obblighi di protezione da insolvenza previsti dagli articoli 47 e 48, nei limiti in cui uno dei servizi non sia effettuato per insolvenza del professionista stesso.
- Prima che il viaggiatore sia vincolato, il professionista deve informarlo chiaramente che non potra' invocare i diritti previsti per i pacchetti turistici e che ciascun fornitore risponde solo della propria prestazione.
- Le informazioni si forniscono tramite il modulo standard dell'allegato B, o con le informazioni ivi contenute se il tipo di servizio collegato non e' previsto dall'allegato.
- Se il professionista non adempie agli obblighi informativi, si applicano al servizio collegato i diritti e gli obblighi previsti per i pacchetti turistici.
Testo dell'articoloVigente
Art. 49 D.Lgs. 79/2011 — Obblighi di protezione in caso d’insolvenza o fallimento e d’informazione in relazione ai servizi turistici collegati
Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
1. Ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati si applicano, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, le disposizioni degli articoli 47 e 48 nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.
2. Prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto che porti alla creazione di un servizio turistico collegato o di una corrispondente offerta, il professionista che agevola servizi turistici collegati, anche nei casi in cui egli non è stabilito in uno Stato membro ma, con qualsiasi mezzo, dirige tali attività verso uno Stato membro, dichiara in modo chiaro, e preciso che il viaggiatore: a) non potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano esclusivamente ai pacchetti ai sensi del presente Capo e che ciascun fornitore di servizi sarà il solo responsabile dell’esatta esecuzione contrattuale del suo servizio; b) potrà invocare la protezione in caso d’insolvenza o fallimento ai sensi del comma 1.
3. Il professionista fornisce al viaggiatore tali informazioni mediante il modulo informativo standard pertinente di cui all’allegato B al presente codice oppure, qualora lo specifico tipo di servizi turistici collegati non sia contemplato da nessuno dei moduli previsti in tale allegato, fornendo le informazioni ivi contenute.
4. Qualora il professionista che agevola servizi turistici collegati non abbia rispettato gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, si applicano i diritti e gli obblighi previsti dagli articoli 38 e 41 e dalla sezione IV in relazione ai servizi turistici inclusi nel servizio turistico collegato.
5. Se un servizio turistico collegato è il risultato della stipula di un contratto tra un viaggiatore e un professionista che non agevola il servizio turistico collegato, tale professionista informa il professionista che agevola il servizio turistico collegato della stipula del pertinente contratto. articolo precedente articolo successivo
Commento
I servizi turistici collegati: una categoria intermedia di tutela
L'articolo 49 del Codice del turismo disciplina una figura intermedia tra il singolo servizio turistico autonomo e il pacchetto: il servizio turistico collegato, definito all'articolo 33 come la combinazione di almeno due diversi servizi turistici per lo stesso viaggio, acquistati con contratti distinti ma attraverso un processo agevolato da un professionista. I servizi turistici collegati non beneficiano della piena tutela prevista per i pacchetti, ma la norma assicura al viaggiatore due forme di protezione minima: la tutela finanziaria in caso di insolvenza del professionista che agevola i servizi e il diritto a ricevere un'informativa chiara sui limiti della propria protezione.
L'obbligo di protezione da insolvenza nel perimetro dei servizi collegati
Il comma 1 precisa l'ambito della protezione da insolvenza che il professionista che agevola servizi turistici collegati e' tenuto a fornire. L'obbligo di rimborso dei pagamenti ricevuti — analogo a quello previsto dagli articoli 47 e 48 per i pacchetti — si applica nei limiti in cui un servizio incluso nel servizio collegato non sia effettuato a causa dell'insolvenza o del fallimento del professionista. Diversamente da quanto avviene per i pacchetti, la protezione non copre l'inadempimento di un fornitore terzo distinto: ogni fornitore risponde solo della propria prestazione.
L'obbligo di informativa precontrattuale
Il comma 2 introduce un obbligo di informativa specifica e tempestiva: prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto che generi un servizio turistico collegato, il professionista deve dichiarare espressamente che: a) il viaggiatore non potra' invocare i diritti previsti per i pacchetti turistici e che ciascun fornitore risponde solo della propria prestazione; b) il viaggiatore potra' pero' invocare la protezione da insolvenza del professionista agevolatore ai sensi del comma 1. Questa informativa ha carattere preventivo e consente al viaggiatore di valutare consapevolmente il minor livello di tutela del servizio collegato rispetto a un pacchetto. L'obbligo si applica anche ai professionisti non stabiliti in uno Stato membro che dirigano le proprie attività verso l'Europa.
La forma delle informazioni e il rinvio all'allegato B
Il comma 3 individua le modalita' con cui rendere l'informativa: tramite il modulo informativo standard di cui all'allegato B al Codice del turismo, oppure, qualora il tipo di servizio collegato non sia contemplato da nessuno dei moduli previsti in tale allegato, fornendo le informazioni ivi contenute in forma libera. L'allegato B contiene moduli differenziati a seconda delle modalita' di agevolazione del servizio (prenotazione online presso un unico punto di vendita, prenotazione consecutiva entro 24 ore, ecc.).
La sanzione per l'inadempimento informativo
Il comma 4 prevede una conseguenza significativa per il professionista che non abbia rispettato gli obblighi informativi dei commi 1 e 2: in tal caso al servizio turistico collegato si applicano i diritti e gli obblighi previsti dagli articoli 38 e 41 e dalla sezione IV del Codice, vale a dire le norme sui pacchetti in materia di cessione del contratto, recesso, responsabilita' dell'organizzatore e assistenza. In sostanza, il professionista che ometta l'informativa viene trattato come organizzatore di un pacchetto, con conseguente applicazione della più intensa disciplina protettiva.
Casi pratici
Caso 1: Prenotazione collegata di volo e hotel
Tizio prenota su un portale online un volo e un hotel separatamente ma nell'arco di poche ore, attraverso un processo che il portale Alfa Travel ha agevolato. Si forma un servizio turistico collegato. Alfa Travel deve informare Tizio prima della prenotazione che i due fornitori — compagnia aerea e hotel — sono responsabili ciascuno solo della propria prestazione, e che in caso di insolvenza di Alfa Travel il pagamento versato al portale sara' rimborsato. Se Alfa Travel omette questa informativa, si applicano le più ampie tutele previste per i pacchetti.
Caso 2: Inadempimento informativo con conseguente applicazione della disciplina dei pacchetti
La societa' Beta Links, che agevola servizi collegati di trasporto e alloggio, non informa il cliente Caio dei limiti della sua tutela prima della prenotazione, omettendo il modulo standard richiesto dall'allegato B. A seguito di un difetto di conformita' nell'alloggio, Caio invoca la responsabilita' dell'organizzatore di pacchetto. poiché Beta Links ha violato l'obbligo informativo del comma 2, il comma 4 impone l'applicazione dei diritti previsti per i pacchetti, incluso il diritto alla rimediazione e al risarcimento del danno.
Caso 3: Fallimento del professionista agevolatore
Sempronio ha acquistato tramite il portale Gamma Trips due servizi collegati — un volo e un noleggio auto — pagando al portale una commissione e parte del prezzo totale. Il portale viene dichiarato insolvente prima del viaggio. Ai sensi del comma 1, Sempronio ha diritto al rimborso dei pagamenti effettuati a Gamma Trips grazie alla garanzia di insolvenza obbligatoria; non ha tuttavia il diritto di invocare i rimedi dei pacchetti nei confronti dei singoli fornitori — compagnia aerea e societa' di noleggio — che rimangono responsabili solo delle proprie prestazioni.
Domande frequenti
Cosa sono i servizi turistici collegati e come si differenziano dai pacchetti?
I servizi turistici collegati sono combinazioni di almeno due servizi (es. volo + hotel) acquistati con contratti distinti grazie all'agevolazione di un professionista. A differenza dei pacchetti, non prevedono un contratto unico e non danno accesso alla piena tutela del pacchetto: ogni fornitore risponde solo della propria prestazione, ma il professionista agevolatore deve fornire garanzie di insolvenza.
Se prenoto volo e hotel separatamente sullo stesso portale, sono protetto come con un pacchetto?
No, hai tutele piu' limitate. Hai diritto al rimborso in caso di insolvenza del portale che ha agevolato la prenotazione, ma non puoi invocare la responsabilita' dell'organizzatore di pacchetto per i difetti del singolo fornitore. Il portale deve informarti di questa differenza prima della prenotazione.
Il portale e' obbligato a dirmi che i miei diritti sono diversi da quelli di un pacchetto?
Si'. Il comma 2 impone al professionista che agevola servizi collegati di informarti espressamente, tramite il modulo standard dell'allegato B, che non potrai invocare i diritti dei pacchetti e che ciascun fornitore risponde solo della propria prestazione. Se questa informativa manca, ti si applicano automaticamente le tutele piu' ampie previste per i pacchetti.
Se il portale fa fallimento dopo che ho pagato, recupero i soldi?
Si', ma solo le somme che hai pagato direttamente al portale (es. commissioni, anticipi versati al portale). Le somme pagate direttamente ai singoli fornitori non sono coperte dalla garanzia di insolvenza del portale.
Vedi anche