- Il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo per il periodo in cui vi e' stato un difetto di conformita', salvo che l'organizzatore dimostri che il difetto e' imputabile al viaggiatore stesso.
- L'organizzatore deve risarcire adeguatamente il viaggiatore per qualunque danno subito in conseguenza del difetto di conformita', senza ingiustificato ritardo.
- Il risarcimento e' escluso se il difetto e' imputabile al viaggiatore, a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi e imprevedibile, o a circostanze inevitabili e straordinarie.
- Il contratto può limitare il risarcimento, esclusi i danni alla persona e quelli intenzionali, ma la limitazione non può essere inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
- Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento si prescrive in due anni dal rientro, tre anni per i danni alla persona.
Testo dell'articoloVigente
Art. 43 D.Lgs. 79/2011 — Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni
Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
1. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.
2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore, senza ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l’Italia o l’Unione europea, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
5. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
6. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi del presente Capo non pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, dal regolamento (CE) n. 1371/2007, dal regolamento (CE) n. 392/2009, dal regolamento (UE) n. 1177/2010 e dal regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dalle convenzioni internazionali, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del presente Capo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di detti regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri.
7. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni previsti dal presente articolo si prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, fatto salvo quanto previsto al comma 8.
8. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 43 D.Lgs. 504/1995 — Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche
- Articolo 43 L. 184/1983: Cittadini italiani all'estero e minori in stato di abbandono
- Art. 43 Reg. (UE) 2024/1689 — Valutazione della conformità
- Art. 43 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 43 D.Lgs. 148/2015 — Disposizioni finanziarie
- Art. 43 D.Lgs. 159/2011 — Rendiconto di gestione
Commento
La riduzione del prezzo come tutela proporzionale
L'articolo 43 del Codice del turismo disciplina i rimedi compensativi a disposizione del viaggiatore che abbia subito un difetto di conformita' nell'esecuzione del pacchetto turistico: la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno. I due rimedi sono cumulabili e complementari. La riduzione del prezzo e' il rimedio più immediato: il comma 1 stabilisce che il viaggiatore ha diritto a una riduzione proporzionata al periodo durante il quale vi e' stato il difetto di conformita', senza necessita' di dimostrare un danno ulteriore. L'unica eccezione riguarda il caso in cui l'organizzatore provi che il difetto e' imputabile al viaggiatore stesso: in tal caso il rimedio non spetta perché il pregiudizio e' autoindotto.
Il risarcimento del danno e le cause di esonero
Il comma 2 introduce il diritto al risarcimento adeguato per qualunque danno subito in conseguenza del difetto di conformita', da corrispondersi senza ingiustificato ritardo. Il comma 3 prevede tre esimenti che liberano l'organizzatore dall'obbligo risarcitorio: l'imputabilita' del difetto al viaggiatore, l'imputabilita' a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici quando il fatto sia imprevedibile o inevitabile (si pensi a un atto criminoso di un soggetto non collegato all'organizzatore), e infine le circostanze inevitabili e straordinarie — quelle situazioni fuori dal controllo delle parti che non avrebbero potuto essere evitate neanche con la massima diligenza, come catastrofi naturali o gravi crisi di sicurezza. La prova di queste esimenti e' a carico dell'organizzatore.
I limiti convenzionali al risarcimento e le convenzioni internazionali
Il comma 4 stabilisce che all'organizzatore si applicano i limiti risarcitori previsti dalle convenzioni internazionali vincolanti per l'Italia o per l'Unione europea, relative alla responsabilita' del fornitore del singolo servizio incluso nel pacchetto. Questo significa, ad esempio, che se il danno origina dal trasporto aereo, si applicano i massimali previsti dalla Convenzione di Montreal. Il comma 5 consente alle parti di concordare contrattualmente una limitazione del risarcimento, con due vincoli inderogabili: la limitazione non può riguardare i danni alla persona (che restano risarcibili integralmente) e non può scendere al di sotto del triplo del prezzo totale del pacchetto. Questa soglia minima garantisce che la tutela economica sia comunque significativa.
Il coordinamento con i rimedi europei e la non duplicazione
Il comma 6 e' di grande importanza pratica: prevede che i diritti al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi del codice non pregiudicano i diritti previsti dai regolamenti europei sui diritti dei passeggeri nel trasporto aereo, ferroviario, marittimo e su autobus — rispettivamente i regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1371/2007, (CE) n. 392/2009, (UE) n. 1177/2010 e (UE) n. 181/2011 — nonche' dalle convenzioni internazionali. Tuttavia, per evitare la duplicazione dei rimedi, e' previsto che i risarcimenti e le riduzioni concessi ai sensi del Codice del turismo si detraggano da quelli concessi ai sensi dei regolamenti e viceversa. In sostanza, il viaggiatore può cumulare i diversi titoli risarcitori ma senza ottenere un indennizzo superiore al danno effettivamente subito.
La prescrizione dei diritti risarcitori
I commi 7 e 8 fissano i termini di prescrizione dei diritti alla riduzione del prezzo e al risarcimento. Il termine ordinario e' di due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza: e' un termine breve che impone al viaggiatore di attivarsi tempestivamente. Per i danni alla persona — lesioni fisiche, psicofisiche, danni alla salute — il termine si allunga a tre anni dal rientro, o al maggior periodo eventualmente previsto dalla disciplina specifica del servizio che ha causato il danno (ad esempio, il termine più lungo previsto dalla Convenzione di Montreal per i danni subiti durante il trasporto aereo).
Casi pratici
Caso 1: Riduzione del prezzo per alloggio non conforme
Tizio prenota un pacchetto di dieci giorni con alloggio in camera superior fronte mare. L'hotel lo alloggia per sei giorni su dieci in una camera standard senza vista, nonostante i reclami. Al rientro Tizio chiede la riduzione del prezzo per sei giorni di servizio inferiore a quanto pattuito. poiché il difetto non e' imputabile a lui, ha diritto alla riduzione proporzionata, che può calcolarsi in base al differenziale tra il prezzo della camera superior e quello della camera standard per sei giorni.
Caso 2: Danno fisico per colpa dell'albergatore
Caio scivola in piscina perché il bordo e' senza antiscivolo e riporta una frattura. Sporge denuncia contro il gestore dell'hotel e chiede anche il risarcimento all'organizzatore del pacchetto Beta Tour, responsabile ai sensi dell'articolo 42. Beta Tour non può limitare contrattualmente il risarcimento del danno alla persona, che spetta integralmente ai sensi del comma 5. Il diritto di Caio si prescrive in tre anni dal rientro ai sensi del comma 8.
Caso 3: Clausola limitativa del risarcimento e sua validita'
Il contratto di Sempronio con l'organizzatore Alfa Vacanze prevede che il risarcimento massimo per qualsiasi inadempimento non superi il prezzo del pacchetto pagato — duemila euro. Al rientro, Sempronio scopre che ha subito danni patrimoniali per quattromila euro a causa di servizi non erogati. Alfa Vacanze invoca la clausola limitativa, ma Sempronio eccepisce che il limite contrattuale non può essere inferiore al triplo del prezzo del pacchetto, ovvero seimila euro, per cui la clausola e' invalida per la parte che scende sotto tale soglia.
Domande frequenti
Ho diritto alla riduzione del prezzo anche se non ho subito danni economici diretti?
Si'. La riduzione del prezzo e' dovuta per il solo fatto che vi sia stato un difetto di conformita' nel periodo di fruizione del pacchetto, senza necessita' di dimostrare un danno ulteriore. L'unica eccezione e' se il difetto e' imputabile al viaggiatore stesso.
Entro quanto tempo devo fare valere i miei diritti di risarcimento dopo il rientro?
Il termine di prescrizione ordinario e' di due anni dal rientro nel luogo di partenza. Per i danni alla persona (lesioni fisiche, infortuni) il termine e' di tre anni. Trascorsi questi termini il diritto si estingue per prescrizione.
L'operatore puo' ridurre la sua responsabilita' con una clausola contrattuale?
Si', ma con limiti precisi: la limitazione non puo' riguardare i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa grave, e non puo' essere inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto. Clausole che scendono al di sotto di questa soglia sono invalide.
Posso chiedere sia la riduzione del prezzo sia il risarcimento del danno?
Si', i due rimedi sono cumulabili. La riduzione del prezzo copre la perdita di valore del servizio ricevuto, mentre il risarcimento del danno copre le perdite ulteriori (spese aggiuntive sostenute, danni morali, perdita di chance). Occorre pero' evitare la duplicazione con rimedi eventualmente gia' ottenuti ai sensi dei regolamenti europei sui diritti dei passeggeri.
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