- La protezione in caso di insolvenza fornita da un organizzatore conforme alla normativa del proprio Stato membro e' riconosciuta come equivalente a quella italiana.
- Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo — Direzione generale Turismo — e' designato punto di contatto centrale per la cooperazione amministrativa tra Stati membri.
- Il punto di contatto mette a disposizione degli omologhi europei le informazioni sugli obblighi nazionali e sui soggetti garanti, con accesso reciproco ai registri pubblici degli operatori conformi.
- Le richieste di chiarimento tra Stati membri sulle misure di protezione ricevono risposta entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 48 D.Lgs. 79/2011 — Riconoscimento reciproco della protezione in caso d’insolvenza e cooperazione amministrativa
Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
1. È riconosciuta conforme alla disciplina di cui all’articolo 47 qualunque protezione in caso d’insolvenza o fallimento che un organizzatore e un venditore forniscono conformemente alle corrispondenti misure previste dallo Stato membro in cui è stabilito.
2. Quale punto di contatto centrale per agevolare la cooperazione amministrativa e il controllo degli organizzatori e dei venditori operanti in Stati membri diversi è designato il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale Turismo, il cui recapito è comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione.
3. Il punto di contatto centrale mette a disposizione dei propri omologhi tutte le informazioni necessarie riguardo ai rispettivi obblighi nazionali in materia di protezione in caso d’insolvenza o fallimento e ai soggetti incaricati di fornire tale protezione per gli specifici organizzatori o venditori stabiliti sul proprio territorio, autorizzando a condizioni di reciprocità l’accesso a qualunque registro disponibile, reso accessibile al pubblico anche online, in cui sono elencati gli organizzatori e i venditori che si conformano all’obbligo di protezione in caso d’insolvenza o fallimento.
4. Se uno Stato membro dubita delle misure di protezione in caso di insolvenza di un organizzatore, chiede chiarimenti al punto di contatto di cui al comma 2. Il punto di contatto risponde alle richieste degli altri Stati membri il più rapidamente possibile, tenendo in considerazione l’urgenza e la complessità della questione, ed in ogni caso fornendo una prima risposta entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 48 D.Lgs. 504/1995 — Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa
- Articolo 48 L. 184/1983: Responsabilità genitoriale e amministrazione dei beni nell'adozione
- Art. 48 Reg. (UE) 2024/1689 — Marcatura CE
- Art. 48 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 48 D.Lgs. 159/2011 — Destinazione dei beni e delle somme
- Art. 48 D.Lgs. 209/2005 — Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
Commento
Il principio del riconoscimento reciproco nel mercato unico del turismo
L'articolo 48 del Codice del turismo attua il principio del mutuo riconoscimento che permea l'ordinamento del mercato unico europeo. Il comma 1 stabilisce che qualunque protezione in caso di insolvenza o fallimento fornita da un organizzatore o venditore in conformita' alle misure del proprio Stato membro e' automaticamente riconosciuta conforme alla disciplina italiana di cui all'articolo 47. Questo significa che un tour operator con sede in Germania che abbia adempiuto agli obblighi tedeschi di garanzia non deve dotarsi di un'ulteriore garanzia specifica per l'Italia quando si rivolge al mercato italiano: la sua copertura tedesca e' sufficiente.
Il punto di contatto centrale e le sue funzioni
Il comma 2 individua nel Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo — Direzione generale Turismo il punto di contatto centrale italiano per la cooperazione amministrativa in materia di protezione da insolvenza. Questo soggetto svolge una funzione di raccordo a livello europeo: mette a disposizione delle autorita' omologhe degli altri Stati membri tutte le informazioni necessarie sugli obblighi nazionali e sui soggetti incaricati di fornire la protezione per gli specifici organizzatori e venditori stabiliti in Italia. Il recapito del punto di contatto e' comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea, garantendo l'accessibilita' delle informazioni.
La condivisione dei registri e la trasparenza
Il comma 3 completa il quadro della cooperazione: il punto di contatto consente alle autorita' omologhe l'accesso, a condizioni di reciprocita', a qualunque registro disponibile e reso accessibile al pubblico, anche online, in cui sono elencati gli organizzatori e i venditori che si conformano all'obbligo di protezione da insolvenza. Questa condivisione dei registri consente alle autorita' degli altri Stati membri di verificare rapidamente se un operatore italiano che opera nel loro mercato e' in regola con gli obblighi di garanzia, e viceversa.
Le richieste di chiarimento tra punti di contatto
Il comma 4 disciplina la procedura per il caso in cui uno Stato membro nutra dubbi sulle misure di protezione di un organizzatore: in tal caso deve rivolgere una richiesta al punto di contatto dello Stato membro in cui l'organizzatore e' stabilito. Il punto di contatto e' tenuto a rispondere il più rapidamente possibile, tenendo conto dell'urgenza e della complessita' della questione, con l'obbligo di fornire una prima risposta entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Questo termine garantisce una forma di certezza procedurale nella cooperazione transfrontaliera.
Rilevanza pratica per gli operatori del settore
Per gli organizzatori e venditori italiani che operano in altri Paesi dell'Unione europea, l'articolo 48 elimina la necessita' di adeguarsi agli specifici requisiti assicurativi di ciascuno Stato membro in cui si opera, a condizione che siano in regola con la normativa italiana. Analogamente, un organizzatore europeo che si rivolga al mercato italiano non dovra' duplicare le proprie coperture assicurative se già conformi alla normativa del proprio Stato. La cooperazione amministrativa prevista dall'articolo serve a far funzionare in pratica questo sistema di riconoscimento reciproco.
Casi pratici
Caso 1: Organizzatore spagnolo che vende in Italia
La societa' Alfa Viajes S.A., con sede a Madrid, vende pacchetti in Italia tramite il proprio sito in lingua italiana. Ha già adempiuto agli obblighi di garanzia previsti dalla normativa spagnola. Grazie al riconoscimento reciproco previsto dall'articolo 48 comma 1, la garanzia spagnola e' considerata equivalente a quella italiana: Alfa Viajes non deve stipulare una polizza aggiuntiva per il mercato italiano.
Caso 2: Richiesta di informazioni da parte di un'autorita' francese
L'autorita' francese di vigilanza riceve un reclamo da un turista francese che aveva acquistato un pacchetto dall'organizzatore italiano Beta Tour. L'autorita' francese non riesce a verificare se Beta Tour disponga di copertura adeguata. Invia una richiesta al punto di contatto italiano — Ministero della cultura e del turismo, Direzione generale Turismo — che e' tenuto a rispondere entro quindici giorni lavorativi con le informazioni sullo stato delle garanzie di Beta Tour.
Caso 3: Accesso al registro degli operatori conformi
Un operatore tedesco vuole verificare se il proprio partner italiano e' in regola con gli obblighi di protezione da insolvenza prima di avviare una collaborazione commerciale. Tramite il registro pubblico messo a disposizione dal punto di contatto italiano, l'operatore tedesco può verificare online lo stato di conformita' del partner italiano, nel rispetto del principio di reciprocita' previsto dal comma 3.
Domande frequenti
Un organizzatore europeo che vende in Italia deve avere un'assicurazione italiana?
No, grazie al principio di riconoscimento reciproco previsto dall'articolo 48 comma 1. Se l'organizzatore e' in regola con gli obblighi di garanzia del proprio Stato membro, tale copertura e' riconosciuta equivalente a quella italiana e non e' necessaria una polizza aggiuntiva specifica per l'Italia.
A chi si rivolge un'autorita' straniera per sapere se un organizzatore italiano e' in regola con le garanzie?
Al punto di contatto centrale italiano, identificato nel Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo — Direzione generale Turismo. Il punto di contatto e' tenuto a rispondere entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
Esiste un registro pubblico degli organizzatori italiani che rispettano gli obblighi di garanzia?
Si'. Il comma 3 prevede che i registri degli operatori conformi siano accessibili al pubblico, anche online, e condivisi con le autorita' degli altri Stati membri a condizioni di reciprocita'. Questo permette sia ai viaggiatori sia agli operatori stranieri di verificare la conformita' degli organizzatori italiani.
Quanto tempo ha il punto di contatto italiano per rispondere a una richiesta straniera?
Il comma 4 prevede che il punto di contatto risponda il piu' rapidamente possibile tenendo conto dell'urgenza e della complessita', con l'obbligo di fornire almeno una prima risposta entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
Vedi anche