Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 46 D.Lgs. 79/2011 – Risarcimento del danno da vacanza rovinata

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. Nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell’ articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.

2. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Quando l'inadempimento delle prestazioni del pacchetto non e' di scarsa importanza, il viaggiatore può chiedere il risarcimento del danno da vacanza rovinata, cumulativamente alla risoluzione del contratto.
  • Il danno da vacanza rovinata comprende il tempo di vacanza inutilmente trascorso e l'irripetibilita' dell'occasione perduta.
  • Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dalla data del rientro nel luogo di partenza.
Indice dei contenuti

Il danno da vacanza rovinata come voce autonoma di danno

L'articolo 46 del Codice del turismo codifica una categoria di danno elaborata dalla giurisprudenza civile e poi recepita dal legislatore europeo con la direttiva sui pacchetti turistici: il cosiddetto danno da vacanza rovinata. Si tratta di una voce risarcitoria autonoma che il viaggiatore può azionare quando l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, ovvero quando si tratti di un inadempimento grave che incida in modo sostanziale sul valore complessivo della vacanza. La norma consente al viaggiatore di cumulare questa voce di danno con la risoluzione del contratto e con gli altri rimedi previsti dall'articolo 43, oppure di chiederla anche indipendentemente dalla risoluzione.

La bipartizione della voce di danno

Il comma 1 individua due componenti distinte del danno da vacanza rovinata. La prima e' il «tempo di vacanza inutilmente trascorso»: si tratta del pregiudizio derivante dall'aver impiegato un periodo di ferie o di riposo senza ottenere la soddisfazione e il piacere attesi, quel beneficio immateriale ma reale che giustifica la spesa per un pacchetto turistico. La seconda componente e' l'«irripetibilita' dell'occasione perduta»: riguarda la circostanza che certe vacanze - un viaggio di nozze, un anniversario importante, un tour in un luogo che si visita una volta nella vita - hanno un carattere unico e non recuperabile. Questa componente valorizza il carattere esistenziale del pregiudizio e lo distingue dalla semplice perdita economica.

Il rapporto con il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 43

L'articolo 46 si applica «oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto»: il danno da vacanza rovinata non richiede necessariamente che il viaggiatore abbia risolto il contratto, essendo un rimedio cumulativo rispetto a quelli già previsti dall'articolo 43. Il riferimento alla responsabilita' del venditore accanto a quella dell'organizzatore chiarisce che entrambi i soggetti possono essere chiamati a rispondere, ciascuno per la violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti: l'organizzatore per il contratto di pacchetto, il venditore per il contratto di intermediazione.

La prescrizione triennale

Il comma 2 prevede un termine di prescrizione di tre anni, più lungo di quello biennale ordinario previsto dall'articolo 43 comma 7 per la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni patrimoniali. Il termine più lungo riflette la natura del danno, che ha un carattere parzialmente esistenziale e non sempre immediatamente quantificabile al momento del rientro. Il dies a quo - il momento di decorrenza - e' la data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, o il più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

La liquidazione giudiziale del danno da vacanza rovinata

La prova e la quantificazione del danno da vacanza rovinata presentano difficolta' pratiche: trattandosi in parte di un danno non patrimoniale, e' difficile attribuirgli un valore economico preciso. Il giudice civile ordinariamente procede a una liquidazione equitativa, tenendo conto della durata del pacchetto, dell'entita' dell'inadempimento, del tipo di vacanza (viaggio di nozze, gita culturale, soggiorno balneare), del disagio effettivamente subito e dell'intensita' delle aspettative ragionevolmente riposte. La giurisprudenza ha nel tempo elaborato criteri orientativi, pur senza giungere a tabelle standardizzate analoghe a quelle in uso per il danno biologico.

Casi pratici

Caso 1: Viaggio di nozze rovinato da hotel non conforme

Tizio e Caio prenotano un pacchetto viaggio di nozze alle Maldive per seimila euro, con alloggio in un water bungalow esclusivo. All'arrivo trovano una camera standard su terraferma, perché il bungalow promesso e' stato assegnato ad altri. Nonostante i reclami, l'organizzatore Alfa Luxury non rimedia. Tizio e Caio chiedono, oltre alla riduzione del prezzo per il servizio inferiore, il risarcimento del danno da vacanza rovinata per l'irripetibilita' dell'occasione - il viaggio di nozze - gravemente compromessa dall'inadempimento.

Caso 2: Tour culturale con escursioni saltate

Sempronio acquista un pacchetto di dieci giorni di tour culturale in Giappone, con visite a templi e musei incluse nel prezzo. Per una grave disorganizzazione dell'operatore locale, quattro delle sei escursioni previste non vengono effettuate, senza sostituzione. Sempronio chiede il risarcimento del danno da vacanza rovinata: il tempo di vacanza e' stato in larga parte inutilmente trascorso, e l'occasione di visitare il Giappone - prenotata con anni di anticipo - e' irripetibile nel breve periodo.

Caso 3: Soggiorno compromesso da lavori edili all'hotel

La signora Gamma acquista un pacchetto in un resort che durante il suo soggiorno subisce lavori di ristrutturazione non comunicati, con martellate dalla mattina alla sera, cantieri aperti e accesso alla piscina bloccato per dieci dei quattordici giorni. L'inadempimento non e' di scarsa importanza: il valore della vacanza, acquistata come riposo e relax, e' stato sostanzialmente azzerato. Il giudice, in sede di liquidazione equitativa, riconosce il danno da vacanza rovinata in misura proporzionale alla durata e all'intensita' del disagio subito.

Domande frequenti

Cos'e' il danno da vacanza rovinata e quando posso chiederlo?

E' un risarcimento per il tempo di vacanza inutilmente trascorso e per la perdita irripetibile dell'occasione. Puoi chiederlo quando l'inadempimento del pacchetto non e' di scarsa importanza: ad esempio, se l'hotel non corrisponde a quanto prenotato, se le escursioni promesse non sono effettuate, o se il soggiorno e' reso intollerabile da cause imputabili all'organizzatore.

Devo risolvere il contratto per chiedere il danno da vacanza rovinata?

No. L'articolo 46 prevede espressamente che il risarcimento puo' essere chiesto «oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto». Puoi dunque chiedere il danno da vacanza rovinata anche senza risolvere il contratto, cumulandolo con la riduzione del prezzo.

Entro quanto tempo devo fare causa per il danno da vacanza rovinata?

Il diritto si prescrive in tre anni dalla data del rientro nel luogo di partenza. Si tratta di un termine piu' lungo rispetto al termine biennale ordinario previsto per altri rimedi, tenuto conto del carattere anche non patrimoniale del danno.

Come si quantifica il danno da vacanza rovinata?

Non esiste una tariffa fissa. Il giudice liquida equitativamente il danno tenendo conto della durata del pacchetto, della gravita' dell'inadempimento, del tipo di vacanza e del disagio concreto subito. Per eventi come il viaggio di nozze, dove l'irripetibilita' e' particolarmente marcata, la liquidazione tende a essere piu' elevata.

Anche il venditore del pacchetto puo' essere citato in giudizio per il danno da vacanza rovinata?

Si', l'articolo 46 menziona sia l'organizzatore sia il venditore, ciascuno per la violazione degli obblighi assunti con il rispettivo contratto. Il venditore risponde in base al contratto di intermediazione e alle obbligazioni che ha assunto nei confronti del viaggiatore.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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