- Organizzatori e venditori devono essere coperti da assicurazione per responsabilita' civile a favore del viaggiatore per i danni derivanti dall'inadempimento contrattuale.
- I contratti di pacchetto devono essere assistiti da polizze o garanzie bancarie che, in caso di insolvenza o fallimento, garantiscano il rimborso del prezzo pagato e il rientro immediato del viaggiatore.
- La garanzia deve essere effettiva, adeguata al volume di affari e coprire i costi ragionevolmente prevedibili, compreso il costo stimato dei rimpatri.
- La protezione opera a favore del viaggiatore indipendentemente dalla sua residenza, dal luogo di partenza o di vendita e dallo Stato dell'ente garante.
- Gli organizzatori non stabiliti nell'UE che vendono in Italia sono obbligati a fornire garanzie equivalenti a quelle richieste ai soggetti italiani.
Testo dell'articoloVigente
Art. 47 D.Lgs. 79/2011 — Efficacia e portata della protezione in caso d’insolvenza o fallimento
Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro.
3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.
4. La garanzia di cui al comma 2 è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore.
5. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.
6. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42.
7. L’obbligo di cui al comma 1, non sussiste per l’organizzatore e il venditore di uno Stato membro dell’Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all’ articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
8. Gli organizzatori e i venditori non stabiliti in uno Stato membro che vendono o offrono in vendita pacchetti in Italia o in un altro Stato membro o che, con qualsiasi mezzo, dirigono tali attività verso l’Italia o un altro Stato membro sono obbligati a fornire una garanzia equivalente a quella prevista dal comma 2.
9. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all’estero, si siano esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all’esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l’uso della normale diligenza.
10. È fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al viaggiatore. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 47 D.Lgs. 504/1995 — Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa
- Articolo 47 L. 184/1983: Effetti dell'adozione in casi particolari e decesso dell'adottante
- Art. 47 Reg. (UE) 2024/1689 — Dichiarazione di conformità UE
- Art. 47 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 47 D.Lgs. 148/2015 — Entrata in vigore
- Art. 47 D.Lgs. 159/2011 — Procedimento di destinazione
Commento
La doppia copertura obbligatoria: responsabilita' civile e insolvenza
L'articolo 47 del Codice del turismo costituisce il presidio finanziario fondamentale a protezione del viaggiatore che acquista un pacchetto turistico. La norma impone due distinti obblighi assicurativi a carico di organizzatori e venditori stabiliti in Italia. Il primo, disciplinato dal comma 1, e' la copertura assicurativa per la responsabilita' civile contrattuale verso il viaggiatore: l'assicurazione risponde dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi contrattuali, dall'inadempimento delle prestazioni incluse nel pacchetto. Il secondo obbligo, più specifico e disciplinato dal comma 2, riguarda la protezione del viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore: in questa ipotesi la garanzia — che può essere una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria — deve assicurare il rimborso di quanto pagato dal viaggiatore e, se il pacchetto include il trasporto, il rientro immediato.
I requisiti della garanzia di insolvenza
Il comma 4 dettaglia i requisiti qualitativi della garanzia di insolvenza. Essa deve essere: «effettiva», ovvero realmente esigibile e non meramente nominale; «adeguata al volume di affari», nel senso che l'importo della garanzia deve essere proporzionato al fatturato generato dalle prenotazioni di pacchetti; deve coprire «i costi ragionevolmente prevedibili», ivi compresi gli importi dei pagamenti effettuati dai viaggiatori tenendo conto della durata del periodo tra acconti e saldo, del completamento dei pacchetti in corso e del costo stimato dei rimpatri in caso di insolvenza. Questi requisiti impongono all'operatore di valutare periodicamente l'adeguatezza della propria copertura, aggiornandola al variare del volume di affari.
Le forme organizzative e la riassicurazione
Il comma 3 prevede che gli organizzatori e gli intermediari possano costituirsi in consorzi o altre forme associative per provvedere collettivamente alla copertura dei rischi di insolvenza, anche mediante la costituzione di un apposito fondo. Possono anche coinvolgere imprese e associazioni del settore assicurativo, incluse forme di riassicurazione. Questa soluzione aggregata consente anche agli operatori di dimensioni più ridotte di ottenere coperture adeguate senza dover sostenere individualmente l'intero costo assicurativo.
L'operativita' della protezione e l'universalita' del beneficio
Il comma 5 enuncia un principio di universalita': la protezione in caso di insolvenza opera a favore dei viaggiatori indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza, dal luogo di vendita del pacchetto e dallo Stato membro in cui e' stabilito il soggetto che fornisce la protezione. Questo significa che un turista straniero che compra un pacchetto da un organizzatore italiano beneficia delle stesse garanzie di un turista italiano, e viceversa. Il comma 6 prevede che, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, il viaggiatore possa ricevere la continuazione del pacchetto secondo le modalita' degli articoli 40 e 42.
La portata extraeuropea dell'obbligo
Il comma 8 estende l'obbligo di garanzia agli organizzatori e venditori non stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea che vendono o offrono in vendita pacchetti in Italia o in altro Stato membro, o che dirigano le proprie attività verso il mercato italiano. Questa clausola di portata extraterritoriale mira a evitare che operatori extraeuropei possano sfuggire all'obbligo di tutela del consumatore, creando una asimmetria competitiva a danno degli operatori europei. Il comma 7 precisa, specularmente, che l'obbligo non sussiste per l'organizzatore o il venditore di un altro Stato membro dell'UE che si stabilisce in Italia, se ricorrono le condizioni di libera prestazione di servizi di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 59 del 2010.
Il rimborso delle spese consolari
Il comma 9 introduce una disposizione peculiare: il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per soccorso e rimpatrio di persone che si siano deliberatamente esposte all'estero a rischi conoscibili con la normale diligenza. Questa previsione, ispirata al principio di responsabilita' individuale, consente allo Stato di rivalersi in casi estremi in cui l'intervento consolare sia reso necessario da comportamenti imprudenti o azzardati del viaggiatore.
Casi pratici
Caso 1: Rimborso dopo il fallimento del tour operator
Tizio ha pagato tremila euro per un pacchetto di due settimane in Grecia organizzato dalla societa' Alfa Vacanze S.r.l. Prima della partenza l'organizzatore viene dichiarato fallito. Grazie alla garanzia di insolvenza obbligatoria per legge, Tizio può presentare richiesta di rimborso integrale al soggetto garante (compagnia assicurativa o banca che ha rilasciato la fideiussione) senza dover attendere l'esito della procedura concorsuale.
Caso 2: Rientro a carico del garante
Caio si trova a Bali quando l'organizzatore del suo pacchetto viene dichiarato insolvente e cessa ogni attività. Il volo di rientro previsto non viene confermato. Caio contatta il soggetto garante dell'organizzatore che, ai sensi del comma 2, e' obbligato ad assicurare il rientro immediato a spese della garanzia. Il garante prenota un volo alternativo a costo della polizza, senza oneri aggiuntivi per Caio.
Caso 3: Operatore extraeuropeo e obbligo di garanzia
La societa' Beta Tours, con sede a Dubai, commercializza pacchetti turistici tramite un sito in lingua italiana verso destinazioni asiatiche, rivolgendosi esplicitamente al mercato italiano. Ai sensi del comma 8 dell'articolo 47, Beta Tours e' obbligata a fornire garanzie equivalenti a quelle imposte agli operatori italiani. Sempronio, acquirente di un pacchetto di Beta Tours, può avvalersi della protezione in caso di insolvenza esattamente come se avesse comprato da un operatore italiano.
Domande frequenti
Come faccio a sapere se l'organizzatore del mio pacchetto e' coperto dalla garanzia di insolvenza?
Nel contratto di pacchetto turistico devono essere indicati, ai sensi dell'articolo 36 comma 5, il nome e i recapiti del soggetto incaricato della protezione in caso di insolvenza. Prima di acquistare, puoi chiedere all'organizzatore o al venditore di mostrarvi la polizza o la fideiussione bancaria in vigore.
Se l'organizzatore fallisce dopo che ho pagato ma prima di partire, recupero i soldi?
Si', la garanzia di insolvenza prevista dal comma 2 copre proprio questo scenario. Devi contattare il soggetto garante indicato nel contratto e presentare richiesta di rimborso. La garanzia opera senza necessita' di attendere la chiusura della procedura fallimentare.
Se sono gia' in vacanza e il mio operatore fallisce, come torno a casa?
Il garante e' obbligato ad assicurare il rientro immediato. Contatta il soggetto garante indicato nel contratto e, se necessario, il consolato italiano per assistenza. Il costo del rientro e' a carico della garanzia, non tuo.
L'assicurazione di responsabilita' civile e la garanzia di insolvenza sono la stessa cosa?
No, sono due coperture distinte. La responsabilita' civile copre i danni derivanti dall'inadempimento contrattuale durante l'esecuzione del pacchetto. La garanzia di insolvenza protegge il viaggiatore nel caso in cui l'organizzatore o il venditore cessi di esistere economicamente prima o durante il viaggio.
Un turista straniero che compra un pacchetto in Italia ha la stessa protezione di uno italiano?
Si'. Il comma 5 stabilisce che la protezione opera indipendentemente dal luogo di residenza, di partenza o di vendita del pacchetto. La nazionalita' del viaggiatore non rileva ai fini dell'accesso alla garanzia.
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