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Art. 51-quater D.Lgs. 79/2011 — Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

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Art. 51-quater D.Lgs. 79/2011 — Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 46 e gli effetti degli articoli 51-bis e 51-ter, il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni previsti dalla presente Sezione si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. articolo precedente articolo successivo