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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il professionista e' responsabile degli errori tecnici nel sistema di prenotazione a lui imputabili e degli errori commessi durante il processo di prenotazione di pacchetti o servizi collegati.
  • Il professionista non risponde degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore stesso o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 51 D.Lgs. 79/2011 — Responsabilità in caso di errore di prenotazione

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. Il professionista è responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli siano imputabili e, qualora abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto o di servizi turistici che rientrano in servizi turistici collegati, degli errori commessi durante il processo di prenotazione.

2. Il professionista non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Il professionista e' responsabile degli errori tecnici nel sistema di prenotazione a lui imputabili e degli errori commessi durante il processo di prenotazione di pacchetti o servizi collegati.
  • Il professionista non risponde degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore stesso o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.
Indice dei contenuti

La responsabilita' per malfunzionamenti del sistema di prenotazione

L'articolo 51 del Codice del turismo affronta una fattispecie sempre più rilevante nell'era della prenotazione digitale: gli errori che possono verificarsi nel processo di prenotazione di pacchetti o servizi turistici, sia per malfunzionamenti tecnici dei sistemi informatici del professionista, sia per errori umani compiuti durante la procedura di booking. La norma risponde alla domanda: chi sopporta le conseguenze di un errore di prenotazione?

La responsabilita' tecnica del professionista

Il comma 1 individua due distinte fonti di responsabilita' del professionista. La prima riguarda i difetti tecnici nel sistema di prenotazione imputabili al professionista stesso: si tratta di malfunzionamenti della piattaforma online, di errori nel software di gestione delle prenotazioni, di problemi di trasmissione dei dati che generino prenotazioni errate, duplicate o incomplete. La seconda fattispecie riguarda gli errori commessi durante il processo di prenotazione di un pacchetto o di servizi turistici che rientrano in servizi turistici collegati: in questo caso il professionista risponde degli errori operativi propri o dei propri collaboratori nella fase di raccolta e trasmissione dei dati di prenotazione.

Le esimenti: errore del viaggiatore e circostanze straordinarie

Il comma 2 delimita la responsabilita' escludendo due categorie di errori. La prima e' l'errore imputabile al viaggiatore: se il cliente ha fornito dati errati (date sbagliate, nominativi errati, selezione di servizi diversi da quelli voluti) e il professionista ha correttamente recepito e trasmesso tali dati, la responsabilita' e' del viaggiatore. La seconda esimente riguarda le circostanze inevitabili e straordinarie: eventi fuori dal controllo del professionista e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la massima diligenza — come un attacco informatico esterno o un guasto di sistema di terzi — possono escludere la responsabilita'. La prova dell'imputabilita' al viaggiatore o dell'evento straordinario grava sul professionista.

Implicazioni pratiche per gli operatori digitali

La norma ha una rilevanza crescente con la diffusione delle piattaforme di prenotazione online. I professionisti che gestiscono sistemi di booking — agenzie online, portali di comparazione che facilitano la prenotazione, tour operator con sistemi di self-booking — devono assicurarsi che i loro sistemi tecnici siano affidabili e che le procedure di prenotazione siano progettate in modo da minimizzare gli errori. In caso di controversia, il professionista deve essere in grado di dimostrare che il sistema ha funzionato correttamente e che l'eventuale errore e' da attribuire al viaggiatore o a cause esterne.

Casi pratici

Caso 1: Doppia prenotazione per bug del sistema

Tizio prenota un pacchetto tramite il sito di Alfa Travel e riceve la conferma. Il sistema informatico del portale, per un malfunzionamento, genera due prenotazioni identiche addebitando a Tizio il doppio del prezzo. L'errore e' imputabile al sistema del professionista: Alfa Travel e' responsabile ai sensi del comma 1 e deve annullare la prenotazione doppia, rimborsare l'importo in eccesso e rispondere degli eventuali danni causati dal doppio addebito.

Caso 2: Data di partenza selezionata erroneamente dal cliente

Caio prenota online un pacchetto selezionando per errore la data del 12 invece del 21 del mese. Il sistema del portale Beta Online ha correttamente recepito e trasmesso la selezione effettuata da Caio. Ai sensi del comma 2, l'errore e' imputabile al viaggiatore e il professionista non ne risponde: Caio dovra' richiedere la modifica della data all'organizzatore, sopportando le eventuali spese di cambio prenotazione.

Caso 3: Errore dell'operatore nella trascrizione dei dati

Sempronio si reca in agenzia e indica verbalmente al personale tutti i dati del pacchetto desiderato. L'impiegata trascrive erroneamente il cognome di uno dei viaggiatori, il che rende il biglietto aereo non utilizzabile al check-in. L'errore e' commesso durante il processo di prenotazione da un ausiliario del venditore: risponde il venditore ai sensi del comma 1, seconda parte, indipendentemente dall'errore individuale del collaboratore.

Domande frequenti

Se il sito di prenotazione fa un errore tecnico che mi fa pagare piu' del dovuto, chi risponde?

Risponde il professionista che gestisce il sistema di prenotazione. Il comma 1 stabilisce che e' responsabile dei difetti tecnici nel sistema imputabili a lui. Hai diritto al rimborso dell'importo addebitato in eccesso e al risarcimento degli eventuali danni.

Ho sbagliato io a selezionare le date di viaggio online: posso chiedere un rimborso?

In linea generale no, se il sistema ha correttamente recepito la tua selezione. Il comma 2 esclude la responsabilita' del professionista per errori imputabili al viaggiatore. Puoi pero' provare a concordare una modifica della prenotazione con l'organizzatore, eventualmente pagando penali di cambio.

Se l'agente in agenzia sbaglia a scrivere il mio nome sul biglietto, l'agenzia risponde?

Si'. L'errore commesso dal personale dell'agenzia durante il processo di prenotazione e' a carico del venditore. L'agenzia deve provvedere a correggere l'errore e a rispondere dei danni causati dalla prenotazione errata, incluse le eventuali spese per modifiche o nuovi biglietti.

Un attacco hacker che compromette la mia prenotazione libera il portale da responsabilita'?

Dipende dalle circostanze. Se il professionista dimostra che l'attacco informatico costituisce una circostanza inevitabile e straordinaria le cui conseguenze non avrebbe potuto evitare con la massima diligenza, potrebbe essere esonerato da responsabilita' ai sensi del comma 2. E' comunque tenuto a dimostrare l'evento e la sua irresistibilita'.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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