- L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e' competente ad accertare le violazioni delle disposizioni sanzionate dall'articolo 51-septies, a inibirne la continuazione e a eliminarne gli effetti.
- L'AGCM e' l'autorita' nazionale designata per l'applicazione della direttiva UE 2015/2302 sui pacchetti turistici.
- Per l'accertamento e la sanzione delle violazioni della direttiva si applica la procedura prevista dall'articolo 27 del codice del consumo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 51-octies D.Lgs. 79/2011 — Applicazione delle sanzioni amministrative
Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 51-septies, comma 1, e 51-novies, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 51-septies, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 1-bis. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata, ai sensi dell’ articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, quale autorità competente responsabile dell’applicazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva (UE) 2015/2302, si applica l’ articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. articolo precedente articolo successivo
Commento
L'AGCM come autorita' di vigilanza nel settore dei pacchetti turistici
L'articolo 51-octies del Codice del turismo individua nell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (AGCM) il soggetto istituzionalmente competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 51-septies. La scelta del legislatore di affidare questa competenza all'AGCM — che e' anche l'autorita' di contrasto alle pratiche commerciali scorrette ai sensi del codice del consumo — riflette la stretta connessione tra la tutela del viaggiatore e la tutela del consumatore in generale: le violazioni degli obblighi informativi sui pacchetti turistici si collocano spesso nella zona di confine tra inadempimento contrattuale e pratica commerciale scorretta.
I poteri dell'AGCM
Il comma 1 attribuisce all'AGCM tre distinti poteri di intervento, esercitabili d'ufficio o su istanza di qualsiasi soggetto o organizzazione che abbia interesse: il potere di accertamento delle violazioni, il potere inibitorio — volto a inibire la continuazione delle condotte illegittime — e il potere di eliminazione degli effetti delle violazioni già consumate. L'AGCM si avvale a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal codice del consumo, e in particolare dall'articolo 27 che disciplina la procedura per le pratiche commerciali scorrette. Questa equiparazione procedurale garantisce l'uniformita' dello strumentario repressivo e la coerenza con la più ampia politica di tutela del consumatore.
Il ruolo di autorita' designata per la direttiva UE 2015/2302
Il comma 1-bis, introdotto in sede di recepimento della direttiva (UE) 2015/2302 sui pacchetti turistici e i servizi turistici collegati, designa formalmente l'AGCM come autorita' competente responsabile dell'applicazione della direttiva, ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/2394 sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'applicazione della normativa che tutela i consumatori. Questa designazione consente all'AGCM di partecipare al sistema di cooperazione tra autorita' europee di vigilanza, scambiare informazioni con le autorita' omologhe degli altri Stati membri e coordinarsi per i procedimenti transfrontalieri che interessano operatori stabiliti in più Paesi.
Il coordinamento con la competenza regionale
Il comma 1 precisa che la competenza dell'AGCM opera «fermo restando quanto previsto agli articoli 51-septies, comma 1, e 51-novies». Questa riserva e' importante: significa che la competenza dell'AGCM e' residuale rispetto a quella delle regioni e delle province autonome, che mantengono le loro attribuzioni sanzionatorie per le violazioni che rientrano nella loro sfera di competenza costituzionale ai sensi dell'articolo 51-novies. Il sistema e' quindi plurale: AGCM a livello nazionale, regioni e province autonome per le materie di competenza decentrata.
Casi pratici
Caso 1: Istanza all'AGCM da parte di un'associazione di consumatori
Un'associazione di consumatori rileva che l'organizzatore Alfa Tours vende sistematicamente pacchetti senza consegnare il modulo informativo precontrattuale obbligatorio, in violazione dell'articolo 34. Presenta un'istanza all'AGCM. L'Autorita' avvia un procedimento di accertamento, verifica la violazione e, avvalendosi dei poteri previsti dal codice del consumo, intima la cessazione della pratica e irroga la sanzione prevista dall'articolo 51-septies.
Caso 2: Procedimento d'ufficio per pratiche commerciali scorrette
L'AGCM, nel corso di un'indagine di mercato sui portali di prenotazione online, accerta che la piattaforma Beta Travel qualifica falsamente i propri prodotti come servizi indipendenti anziche' come pacchetti, eludendo gli obblighi di protezione del viaggiatore. L'Autorita' avvia d'ufficio il procedimento di accertamento, inibisce la continuazione della pratica e applica le sanzioni ai sensi dell'articolo 51-septies, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 27 del codice del consumo.
Caso 3: Coordinamento con autorita' straniera per operatore transfrontaliero
Un operatore tedesco dirige la propria attività verso il mercato italiano vendendo pacchetti senza rispettare gli obblighi informativi del Codice. L'AGCM, in quanto autorita' designata ai sensi del regolamento (UE) 2017/2394, si coordina con l'autorita' tedesca competente per l'avvio di un'azione concertata transfrontaliera nei confronti dell'operatore.
Domande frequenti
A chi devo rivolgermi se un tour operator viola i miei diritti di viaggiatore?
Puoi presentare un'istanza all'AGCM, che e' l'autorita' competente ad accertare le violazioni delle norme sui pacchetti turistici e ad applicare le relative sanzioni. Puoi anche rivolgerti alle associazioni di consumatori che hanno facolta' di presentare istanza per conto dei propri aderenti.
L'AGCM puo' agire d'ufficio anche senza una denuncia di un consumatore?
Si'. Il comma 1 prevede espressamente che l'AGCM possa agire «d'ufficio», cioe' senza attendere un'istanza da parte di un singolo consumatore o di un'associazione. Puo' avviare procedimenti di propria iniziativa quando rilevi violazioni delle norme sui pacchetti turistici.
L'AGCM puo' anche ordinare all'operatore di smettere di fare pubblicita' ingannevole sui pacchetti?
Si'. Tra i poteri dell'AGCM rientra il potere inibitorio: puo' inibire la continuazione di pratiche scorrette, inclusa la pubblicita' ingannevole sui pacchetti turistici, ed eliminare gli effetti delle violazioni gia' consumate, avvalendosi degli strumenti previsti dall'articolo 27 del codice del consumo.
Perche' l'AGCM e' stata scelta come autorita' competente per la direttiva pacchetti?
Perche' le violazioni degli obblighi informativi sui pacchetti turistici si sovrappongono spesso alle pratiche commerciali scorrette di cui al codice del consumo, materia gia' di competenza dell'AGCM. La designazione garantisce coerenza con la piu' ampia politica di tutela del consumatore e consente all'Italia di partecipare al sistema europeo di cooperazione tra autorita' di vigilanza.
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