Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Art. 51-bis D.Lgs. 79/2011 – Obbligo del venditore di indicare la propria qualità

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. Il venditore è considerato come organizzatore se, in relazione ad un contratto di pacchetto turistico, omette di fornire al viaggiatore, a norma dell’articolo 34, il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte II o parte III al presente codice, e le informazioni relative alla denominazione commerciale, l’indirizzo geografico, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica dell’organizzatore, ovvero omette di informare il viaggiatore che egli agisce in qualità di venditore. articolo precedente articolo successivo

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In sintesi

  • Il venditore che omette di fornire al viaggiatore il modulo informativo standard dell'allegato A (parte II o III) e le informazioni identificative dell'organizzatore è considerato organizzatore a tutti gli effetti.
  • L'omessa indicazione della propria qualità di venditore produce lo stesso effetto: il venditore viene equiparato all'organizzatore con tutti i relativi obblighi e responsabilità.
Indice dei contenuti

La ratio della norma: trasparenza dei ruoli nel contratto di pacchetto

L'articolo 51-bis del Codice del turismo introduce una norma sanzionatoria di tipo civilistico a presidio della trasparenza nella distribuzione dei pacchetti turistici. Nel mercato del turismo organizzato, il viaggiatore interagisce spesso con un soggetto - l'agenzia di viaggi venditrice - che non è il produttore del pacchetto ma un semplice distributore. La distinzione tra organizzatore e venditore è fondamentale perché comporta regimi di responsabilità molto diversi: l'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dell'intero pacchetto ai sensi dell'articolo 42, mentre il venditore risponde solo del mandato di intermediazione ai sensi dell'articolo 50. Il viaggiatore deve quindi sapere con chi sta contrattando.

La fattispecie: omissione del modulo e delle informazioni identificative

La norma individua due condotte omissive che determinano l'equiparazione del venditore all'organizzatore. La prima è la mancata consegna del pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte II o parte III del Codice: questi moduli, previsti dall'articolo 34, distinguono le ipotesi in cui il pacchetto è venduto tramite un venditore (parte II) da quelle in cui è venduto attraverso professionisti distinti con trasmissione dei dati (parte III). La seconda condotta è l'omissione delle informazioni che devono identificare l'organizzatore: la denominazione commerciale, l'indirizzo geografico, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail. La terza condotta, alternativa alle precedenti, è il mancato avviso al viaggiatore che il soggetto contrattante agisce in qualità di venditore e non di organizzatore.

La conseguenza giuridica: assimilazione all'organizzatore

L'effetto della norma è automatico e non richiede una pronuncia giudiziale costitutiva: il venditore che omette le informazioni prescritte «è considerato come organizzatore». ciò significa che risponde verso il viaggiatore di tutti gli obblighi propri dell'organizzatore: dell'esecuzione dell'intero pacchetto ai sensi dell'articolo 42, della responsabilità da fatto dei terzi fornitori, dell'obbligo di assistenza ai sensi dell'articolo 45, della garanzia di insolvenza ai sensi dell'articolo 47. Si tratta di una forma di responsabilità per negligenza informativa, che disincentiva l'omissione trasparente del proprio ruolo.

Il rilievo pratico per le agenzie di viaggio

Per le agenzie di viaggi che operano come venditori di pacchetti altrui, la norma impone una verifica sistematica della documentazione precontrattuale consegnata al cliente. Non è sufficiente che il cliente possa dedurre indirettamente il ruolo dell'agenzia dalla struttura del contratto: la legge richiede che le informazioni identificative dell'organizzatore siano espressamente rese, attraverso il modulo standard, e che sia dichiarata esplicitamente la qualità di venditore. Il rischio di essere trattati come organizzatori - con la conseguente responsabilità per l'intera esecuzione del pacchetto - costituisce un incentivo potente al rispetto degli obblighi informativi.

Casi pratici

Caso 1: Agenzia che non consegna il modulo e viene equiparata all'organizzatore

Tizio acquista un pacchetto dall'agenzia Alfa Viaggi. L'agenzia non consegna il modulo informativo standard dell'allegato A parte II, né fornisce le informazioni sull'organizzatore (nome, indirizzo, recapiti). Durante il viaggio l'hotel non corrisponde a quanto promesso. Tizio chiede all'agenzia Alfa Viaggi - formalmente solo venditore - la rimediazione e il risarcimento come se fosse l'organizzatore. Ai sensi dell'articolo 51-bis, avendo omesso il modulo, Alfa Viaggi è considerata organizzatore a tutti gli effetti.

Caso 2: Mancata dichiarazione della qualità di venditore

Caio stipula un contratto con la società Beta Tours che non specifica da nessuna parte che Beta Tours agisce come mero venditore e non come organizzatore del pacchetto. L'organizzatore effettivo è la società Gamma S.r.l., mai menzionata. A causa di un grave inadempimento nell'esecuzione del pacchetto, Caio agisce nei confronti di Beta Tours come organizzatore. Beta Tours non può sottrarsi eccependo di essere solo il venditore, perché non ha adempiuto all'obbligo di indicare la propria qualità.

Caso 3: Reclamo presentato al venditore equiparato ad organizzatore

Sempronio acquista un pacchetto tramite un'agenzia online che non fornisce né il modulo informativo né le informazioni sull'organizzatore. Durante il viaggio si verifica un grave difetto di conformità. Sempronio presenta reclamo all'agenzia online, che risponde di essere solo un venditore. L'articolo 51-bis non le consente di sottrarsi: essendo equiparata all'organizzatore per le omissioni informative, deve rispondere dei difetti nell'esecuzione del pacchetto esattamente come farebbe un organizzatore.

Domande frequenti

L'agenzia di viaggi dove ho comprato il pacchetto mi ha detto di rivolgermi all'organizzatore per i problemi: è corretto?

Solo se ha adempiuto ai propri obblighi informativi: ha consegnato il modulo standard dell'allegato A e ti ha fornito i dati dell'organizzatore indicando espressamente di agire come venditore. Se non lo ha fatto, ai sensi dell'articolo 51-bis è equiparata all'organizzatore e risponde direttamente dei problemi nel pacchetto.

Cosa devo ricevere dall'agenzia per sapere con certezza che agisce come venditore e non come organizzatore?

Devi ricevere il modulo informativo standard dell'allegato A parte II, che distingue il ruolo dell'organizzatore da quello del venditore, e le informazioni identificative complete dell'organizzatore: denominazione, indirizzo, telefono, e-mail. Devi inoltre essere esplicitamente avvisato che l'agenzia agisce in qualità di venditore.

Se l'agenzia viene equiparata all'organizzatore, l'organizzatore reale è liberato da responsabilità?

No. L'equiparazione del venditore all'organizzatore non libera l'organizzatore effettivo dai propri obblighi. Entrambi i soggetti possono essere chiamati a rispondere, ciascuno sulla base della propria posizione contrattuale.

L'articolo 51-bis si applica anche alle agenzie online?

Sì. L'obbligo di consegnare il modulo informativo e di indicare la propria qualità si applica a tutti i venditori, inclusi quelli che operano esclusivamente online. Il modulo e le informazioni identificative devono essere resi accessibili e forniti prima della conclusione del contratto.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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