leggeinchiaro.it

Categoria: Codice del turismo

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (D.Lgs. 79/2011): strutture ricettive, agenzie di viaggio, pacchetti turistici, locazioni turistiche e tutela del turista, articolo per articolo.

  • Art. 13 D.Lgs. 79/2011 — Strutture ricettive all’aperto

    Art. 13 D.Lgs. 79/2011 — Strutture ricettive all’aperto

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell’esercizio del potere amministrativo statale di cui all’articolo 15, sono strutture ricettive all’aperto: a) i villaggi turistici; b) i campeggi; c) i campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche; d) i parchi di vacanza.

    2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in allestimenti minimi, in prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

    3. I villaggi turistici possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

    4. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. In alternativa alla dizione di campeggio può essere usata quella di camping.

    5. I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

    6. I campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche sono aree di ricezione all’aperto gestite da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell’agriturismo.

    7. Sono parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui è praticato l’affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l’intera durata del periodo di apertura della struttura.

    8. Le strutture ricettive all’aperto sono classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche posseduti secondo le prescrizioni previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

    9. Nelle strutture ricettive all’aperto sono assicurati: a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura; b) la continua presenza all’interno della struttura ricettiva del responsabile o di un suo delegato; c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti.

  • Art. 14 D.Lgs. 79/2011 — Strutture ricettive di mero supporto

    Art. 14 D.Lgs. 79/2011 — Strutture ricettive di mero supporto

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell’esercizio del potere statale di cui all’articolo 15, si definiscono di mero supporto le strutture ricettive allestite dagli enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale.

    2. Si intendono per aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico destinate alla sosta temporanea di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo.

  • Art. 15 D.Lgs. 79/2011 — Standard qualitativi

    Art. 15 D.Lgs. 79/2011 — Standard qualitativi

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Fatta salva la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di uniformare l’offerta turistica nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato fissa gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 8, 9, 12, 13 e 14, acquisita l’intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La classificazione delle strutture ricettive agrituristiche è disciplinata ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell’agriturismo.

    2. Restano salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 11, comma 2, nonché la relativa disciplina sanzionatoria prevista dalla normativa vigente.

  • Art. 16 D.Lgs. 79/2011 — Semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico – ricettive

    Art. 16 D.Lgs. 79/2011 — Semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico – ricettive

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. L’avvio e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività nei limiti e alle condizioni di cui all’ articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    2. L’attività oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

    3. L’avvio e l’esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelle relative all’efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

    4. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell’ articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    5. Nel caso di chiusura dell’esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell’esercizio è tenuto a darne comunicazione all’autorità competente.

    6. L’esercizio delle strutture ricettive è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

  • Art. 17 D.Lgs. 79/2011 — Sportello unico

    Art. 17 D.Lgs. 79/2011 — Sportello unico

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Al fine di garantire l’applicazione dei principi di trasparenza, uniformità, celerità del procedimento ovvero la maggiore accessibilità del mercato si applicano alle imprese del presente capo le disposizioni relative allo Sportello unico di cui all’ articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del relativo regolamento attuativo, fatte salve le forme di semplificazione più avanzata previste dalle specifiche discipline regionali. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 18 D.Lgs. 79/2011 — Definizioni

    Art. 18 D.Lgs. 79/2011 — Definizioni

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Le agenzie di viaggio e turismo sono le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

    2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercenti in via principale l’organizzazione dell’attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l’organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti.

    3. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.

    4. Fatta salva l’ulteriore competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di uniformare il regime delle cauzioni eventualmente richieste alle agenzie di viaggio delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività similare e di evitare l’alterazione del mercato, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce gli standard minimi comuni, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni.

    5. Le agenzie di viaggio e turismo adottano denominazioni o ragioni sociali, anche in lingua straniera, che non traggano in inganno il consumatore sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di agenzia di viaggio e turismo.

    6. È vietato l’uso, nella ragione o nella denominazione sociale ai soggetti che non svolgono l’attività di cui al comma 1, o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole: ‘agenzia di viaggiò, ‘agenzia di turismò, ‘tour operator’, ‘mediatore di viaggio ovvero di altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di cui al comma 1.

    7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano competenti.

    8. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente decreto, utilizzano parole o locuzioni vietate ai sensi dei commi 5 e 6, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno da tale data, eliminando o integrando la ragione o denominazione sociale, nonché ogni pubblicità o comunicazione al pubblico, in modo da non ingenerare equivoci in ordine alle attività effettivamente svolte.

    9. Non rientrano nella nozione di agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di venditore o di organizzatore di viaggio, e pertanto ad esse non si applicano le relative disposizioni ed i relativi obblighi, le persone fisiche o giuridiche che effettuano la vendita e la distribuzione dei cofanetti, o voucher, regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati. La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti, o voucher, regalo.

  • Art. 19 D.Lgs. 79/2011 — Obbligo di assicurazione

    Art. 19 D.Lgs. 79/2011 — Obbligo di assicurazione

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 20 D.Lgs. 79/2011 — Direttore tecnico

    Art. 20 D.Lgs. 79/2011 — Direttore tecnico

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzia di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    2. L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio.

  • Art. 21 D.Lgs. 79/2011 — Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggi e turismo

    Art. 21 D.Lgs. 79/2011 — Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggi e turismo

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. L’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle agenzie di viaggi e turismo, sono soggette, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla segnalazione certificata di inizio attività nei limiti ed alle condizioni di cui all’ articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    2. L’attività oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

    3. L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate a operare, non è soggetta a segnalazione certificata autonoma ma a comunicazione alla provincia ove sono ubicati, nonché alla provincia a cui è stata inviata la segnalazione di inizio attività.

  • Art. 22 D.Lgs. 79/2011 — Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta turistica e del sistema Italia

    Art. 22 D.Lgs. 79/2011 — Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta turistica e del sistema Italia

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Al fine di superare la frammentazione della promozione e della strutturazione dell’offerta per promuovere circuiti virtuosi, in grado di collegare tutta l’Italia e di contribuire strategicamente a creare un’offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali, sono realizzati i circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta e dell’immagine turistica dell’Italia, corrispondenti ai contesti turistici omogenei o rappresentanti realtà analoghe e costituenti eccellenze italiane, nonché veri e propri itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale.

    2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventù e per le politiche europee, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale, anche tenendo conto della capacità ricettiva dei luoghi interessati e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Essi sono individuati come segue: a) turismo della montagna; b) turismo del mare; c) turismo dei laghi e dei fiumi; d) turismo della cultura; e) turismo religioso; f) turismo della natura e faunistico; g) turismo dell’enogastronomia; h) turismo termale e del benessere; i) turismo dello sport e del golf; l) turismo congressuale; m) turismo giovanile; n) turismo del made in Italy e della relativa attività industriale ed artigianale; o) turismo delle arti e dello spettacolo.

    3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato promuove i circuiti nazionali di eccellenza nel contesto nazionale ed internazionale, anche con la partecipazione degli enti locali, delle regioni, delle associazioni di categoria e dei soggetti pubblici e privati interessati che concorrono alla formazione dell’offerta. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 23 D.Lgs. 79/2011 — Sistemi turistici locali

    Art. 23 D.Lgs. 79/2011 — Sistemi turistici locali

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

    2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell’offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.

    3. Nell’ ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l’integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.

  • Art. 24 D.Lgs. 79/2011 — Incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico – artistico, archeologico, architettonico e paesaggi

    Art. 24 D.Lgs. 79/2011 — Incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico – artistico, archeologico, architettonico e paesaggi

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Nel rispetto dell’ articolo 9 della Costituzione e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, promuove la realizzazione di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico – artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica. articolo precedente articolo successivo