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Categoria: Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016)

  • Art. 179 D.Lgs. 174/2016 — Luogo di notificazione dell’impugnazione

    Art. 179 D.Lgs. 174/2016 — Luogo di notificazione dell’impugnazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Quando nell’atto di notificazione della sentenza oggetto di impugnazione la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio, l’impugnazione è notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell’ articolo 170 del codice di procedura civile, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

    2. L’impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.

    3. Quando manca la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

  • Art. 180 D.Lgs. 174/2016 — Deposito dell’atto di impugnazione

    Art. 180 D.Lgs. 174/2016 — Deposito dell’atto di impugnazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.

    2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell’atto si perfeziona per il notificante.

    3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l’impugnazione è inammissibile.

  • Art. 181 D.Lgs. 174/2016 — Istanza di fissazione dell’udienza

    Art. 181 D.Lgs. 174/2016 — Istanza di fissazione dell’udienza

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Salvo che l’istanza di fissazione dell’udienza non sia già formulata nell’atto di impugnazione, il presidente della sezione, su richiesta della parte più diligente, fissa con proprio decreto il giorno dell’udienza e i termini entro cui provvedere alla notificazione del decreto e al deposito di documenti e memorie difensive.

  • Art. 182 D.Lgs. 174/2016 — Notificazione del decreto di fissazione dell’udienza

    Art. 182 D.Lgs. 174/2016 — Notificazione del decreto di fissazione dell’udienza

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione dell’udienza deve notificarlo alle altre parti entro il termine stabilito; nel caso di impugnazione concernente una sentenza relativa a un giudizio di conto, il decreto di fissazione dell’udienza va in ogni caso notificato, dalla parte che lo abbia ottenuto, all’amministrazione di appartenenza dell’agente contabile.

    2. La notificazione si effettua nei luoghi previsti dall’articolo 179, comma 1 e 2, ovvero presso il procuratore costituitosi in appello.

    3. Se la parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullità della notificazione del decreto di fissazione dell’udienza, fissa un termine perentorio per rinnovarla.

    4. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

    5. Se la parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma 3, il giudice provvede a norma dell’articolo 93.

    6. Se l’ordine di rinnovazione della notificazione del decreto di fissazione dell’udienza non è eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 111.

  • Art. 183 D.Lgs. 174/2016 — Pluralità di parti nel giudizio d’impugnazione

    Art. 183 D.Lgs. 174/2016 — Pluralità di parti nel giudizio d’impugnazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui l’integrazione deve essere eseguita, nonché la successiva udienza di discussione.

    2. L’impugnazione è dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice.

    3. Se l’impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l’impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di discussione.

    4. Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non sono decorsi i termini previsti nell’articolo 178.

    5. Il giudice, se riconosce che l’impugnazione è inammissibile o improcedibile, può non ordinare la notificazione, quando l’impugnazione di altre parti è preclusa o esclusa.

  • Art. 184 D.Lgs. 174/2016 — Impugnazioni avverso la medesima sentenza

    Art. 184 D.Lgs. 174/2016 — Impugnazioni avverso la medesima sentenza

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo.

    2. In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l’improcedibilità delle altre.

    3. Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli 182 e 183 debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.

    4. L’impugnazione incidentale può essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione.

    5. Le parti contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 183 comma 1, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.

    6. Con l’impugnazione tardiva possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia.

    7. L’impugnazione incidentale tardiva è proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla data in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell’impugnazione incidentale che fa sorgere l’interesse all’impugnazione ed è depositata, unitamente alla prova dell’avvenuta notificazione, nel termine di cui all’articolo 180, comma 1.

  • Art. 185 D.Lgs. 174/2016 — Intervento

    Art. 185 D.Lgs. 174/2016 — Intervento

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Nel giudizio di impugnazione è ammesso l’intervento di coloro che potrebbero fare opposizione ai sensi dell’articolo 200.

  • Art. 186 D.Lgs. 174/2016 — Effetti della riforma o dell’annullamento della decisione

    Art. 186 D.Lgs. 174/2016 — Effetti della riforma o dell’annullamento della decisione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La riforma o l’annullamento parziale della decisione ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o annullata.

    2. La riforma o l’annullamento della decisione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o annullata.

  • Art. 187 D.Lgs. 174/2016 — Sospensione del procedimento d’impugnazione

    Art. 187 D.Lgs. 174/2016 — Sospensione del procedimento d’impugnazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.

  • Art. 188 D.Lgs. 174/2016 — Effetti dell’estinzione del procedimento d’impugnazione

    Art. 188 D.Lgs. 174/2016 — Effetti dell’estinzione del procedimento d’impugnazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’estinzione del procedimento di appello o di revocazione per i motivi di cui all’articolo 202, comma 1, lettere f) e g) fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto e ferma la disciplina dei limiti della trasmissibilità agli eredi del debito risarcitorio.

  • Art. 189 D.Lgs. 174/2016 — Legittimazione a proporre l’appello

    Art. 189 D.Lgs. 174/2016 — Legittimazione a proporre l’appello

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’appello è proponibile dalle parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado e, relativamente all’impugnazione del pubblico ministero, dal procuratore regionale competente o dal procuratore generale.

  • Art. 190 D.Lgs. 174/2016 — Forma e contenuto dell’appello

    Art. 190 D.Lgs. 174/2016 — Forma e contenuto dell’appello

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 86 e deve essere motivato.

    2. L’appello deve contenere, a pena d’inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l’indicazione: a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

    3. L’atto di appello deve contenere l’istanza di fissazione dell’udienza di cui all’articolo 181; esso va sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione.

    4. La proposizione dell’appello sospende l’esecuzione della sentenza impugnata salvo quanto previsto dall’articolo 169 per i giudizi pensionistici.

    5. Il giudice d’appello, tuttavia, su istanza di parte, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate, può disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva.

    6. L’istanza si propone con ricorso al presidente della sezione, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate, a cura dell’istante, all’altra parte.