← Torna a Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016)
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 190 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) disciplina la forma e il contenuto dell'atto di appello nel processo contabile. L'appello si propone con citazione motivata e deve contenere, a pena di inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto su cui si fonda il gravame: vanno indicati i capi della decisione appellati, le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti, e le circostanze da cui deriva la violazione di legge. L'atto deve anche contenere l'istanza di fissazione dell'udienza e deve essere sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi la Corte di cassazione. La proposizione dell'appello sospende, di regola, l'esecuzione della sentenza impugnata, salvo eccezioni per i giudizi pensionistici; il giudice d'appello può tuttavia disporne la provvisoria esecutività su istanza motivata di parte.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 190 D.Lgs. 174/2016 — Forma e contenuto dell’appello

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 86 e deve essere motivato.

2. L’appello deve contenere, a pena d’inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l’indicazione: a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

3. L’atto di appello deve contenere l’istanza di fissazione dell’udienza di cui all’articolo 181; esso va sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione.

4. La proposizione dell’appello sospende l’esecuzione della sentenza impugnata salvo quanto previsto dall’articolo 169 per i giudizi pensionistici.

5. Il giudice d’appello, tuttavia, su istanza di parte, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate, può disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva.

6. L’istanza si propone con ricorso al presidente della sezione, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate, a cura dell’istante, all’altra parte.

Commento

La forma dell'atto di appello: la citazione motivata

L'articolo 190 del D.Lgs. 174/2016 prescrive che l'appello si proponga mediante citazione, con le indicazioni formali previste dall'articolo 86 del medesimo Codice per gli atti introduttivi dei giudizi contabili. Il requisito della motivazione è essenziale: l'atto di appello deve contenere l'esposizione delle ragioni per cui la parte ritiene errata la sentenza di primo grado, distinguendo tra profili di fatto e profili di diritto. Questa prescrizione risponde alla logica delle impugnazioni c.d. «a critica vincolata», nelle quali il giudice di secondo grado non riesamina d'ufficio l'intera controversia ma valuta la fondatezza dei motivi di doglianza specificamente dedotti dall'appellante, nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il contenuto a pena di inammissibilità

Il comma 2 dell'articolo 190 elenca gli elementi che l'atto di appello deve contenere a pena di inammissibilità, individuando una duplice indicazione obbligatoria. In primo luogo, devono essere specificati i capi della decisione che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado. In secondo luogo, devono essere indicate le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Questa struttura binaria — censura del fatto e censura del diritto — ricalca i tradizionali motivi di appello del processo civile e garantisce che il giudice di secondo grado possa comprendere con precisione quale parte della sentenza viene contestata e per quali ragioni.

Il requisito della sottoscrizione da parte di avvocato cassazionista

Il comma 3 impone che l'atto di appello sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. Questa previsione riflette la scelta del legislatore delegato di richiedere, per il grado di appello contabile, un livello di professionalità forense elevato, in linea con la complessità delle questioni giuridiche e con la rilevanza degli interessi pubblici in gioco. Il requisito del patrocinio cassazionista introduce una barriera qualitativa all'accesso al secondo grado, analoga a quella prevista per il ricorso in Cassazione nel processo civile, garantendo che il contraddittorio nel giudizio di appello avvenga con il supporto di difensori dotati di elevata competenza tecnica.

L'effetto sospensivo dell'appello sull'esecuzione della sentenza

Il comma 4 stabilisce che la proposizione dell'appello sospende, in via automatica, l'esecuzione della sentenza impugnata. Questa sospensione ha carattere generale e opera ope legis, senza necessità di un'apposita domanda cautelare: la semplice notificazione dell'atto di appello paralizza l'eseguibilità del titolo giudiziale di primo grado. Fa eccezione la disciplina dei giudizi pensionistici, per i quali l'articolo 169 del Codice prevede regole particolari sull'esecutività delle sentenze. La sospensione automatica tutela l'appellante dal rischio che, nelle more del giudizio di secondo grado, l'esecuzione forzata della condanna produca effetti irreversibili che una successiva riforma renderebbe difficilmente riparabili.

La provvisoria esecutività della sentenza su istanza di parte

In deroga alla sospensione automatica, il comma 5 prevede che il giudice d'appello possa disporre, su istanza di parte e con ordinanza motivata, la provvisoria esecutività della sentenza impugnata quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate. Si tratta di uno strumento cautelare che bilancia l'interesse dell'appellante a non subire esecuzioni nelle more del giudizio con l'interesse della parte vincitrice in primo grado a beneficiare rapidamente del risultato ottenuto. Il procedimento per ottenere la provvisoria esecutività è disciplinato dal comma 6: la parte presenta ricorso al presidente della sezione, il quale ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, garantendo il contraddittorio prima della pronuncia.

Coordinamento con le norme generali sulle impugnazioni

L'articolo 190 si inscrive nel sistema delle impugnazioni del processo contabile, che si ispira ai principi del processo civile pur adattandoli alle specificità del giudizio erariale. I requisiti formali previsti dal comma 2 — specificazione dei capi appellati, indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti, illustrazione delle violazioni di legge — devono essere soddisfatti con sufficiente chiarezza e determinatezza per consentire al giudice di appello di delineare con precisione il perimetro del giudizio di secondo grado. La valutazione dell'adeguatezza della motivazione dell'appello è rimessa al giudice, il quale deve verificare che le censure dedotte siano sufficientemente specifiche da giustificare il riesame della pronuncia di primo grado, evitando atti di appello meramente «esplorativi» o privi di concreto contenuto censuratorio.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quali elementi deve contenere l'atto di appello a pena di inammissibilità?

L'atto di appello deve contenere la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto del gravame, con indicazione dei capi della decisione appellati, delle modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze che denotano la violazione di legge. Deve inoltre contenere l'istanza di fissazione dell'udienza.

Può proporre appello qualsiasi avvocato?

No. L'atto di appello deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

La proposizione dell'appello sospende automaticamente l'esecuzione della sentenza?

Si. La proposizione dell'appello sospende di regola l'esecuzione della sentenza impugnata. Fanno eccezione i giudizi pensionistici, soggetti alla disciplina speciale dell'articolo 169.

Come si ottiene la provvisoria esecutività della sentenza durante il giudizio di appello?

La parte interessata presenta ricorso al presidente della sezione d'appello, il quale convoca le parti in camera di consiglio. Il giudice d'appello, se sussistono ragioni fondate, può disporre con ordinanza motivata la provvisoria esecutività della sentenza impugnata.

L'appello deve essere motivato anche se si chiede solo la riduzione dell'importo della condanna?

Si. L'appello deve essere sempre motivato e deve indicare specificamente i capi della decisione che si intende appellare e le ragioni della censura, anche quando l'impugnazione riguarda soltanto una parte della sentenza, come la determinazione dell'importo della condanna.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.