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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 180 del D.Lgs. 174/2016 disciplina il deposito dell'atto di impugnazione nella segreteria del giudice adito. L'atto di impugnazione, una volta notificato, deve essere depositato entro trenta giorni dall'ultima notificazione, a pena di decadenza, insieme a una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. La norma riconosce tuttavia la facoltà di procedere al deposito anche prima che la notificazione si sia perfezionata per il destinatario, a partire dal momento in cui essa si perfeziona per il notificante. In tal caso, però, la parte è tenuta a depositare successivamente la documentazione che dimostri la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario: in mancanza, l'impugnazione è dichiarata inammissibile. La disposizione ricalca, con adattamenti, le soluzioni elaborate nel processo amministrativo e civile per il cosiddetto «sdoppiamento» degli effetti della notificazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 180 D.Lgs. 174/2016 — Deposito dell’atto di impugnazione

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. L’atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.

2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell’atto si perfeziona per il notificante.

3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l’impugnazione è inammissibile.

Commento

Il deposito come adempimento costitutivo del giudizio di impugnazione

Nel processo contabile, come nel processo amministrativo e civile, la notificazione dell'atto di impugnazione non è di per sé sufficiente a instaurare il giudizio di secondo grado: a essa deve seguire il deposito dell'atto nella segreteria del giudice adito. L'articolo 180 del D.Lgs. 174/2016 disciplina in modo dettagliato questo adempimento, fissando un termine perentorio, individuando i documenti da allegare e regolando la questione dell'anticipazione del deposito rispetto al perfezionamento della notificazione per il destinatario.

Il termine di trenta giorni e la sua natura decadenziale

Il comma 1 stabilisce che l'atto di impugnazione notificato deve essere depositato entro trenta giorni dall'ultima notificazione. Il termine decorre dall'ultima notificazione, il che risulta particolarmente rilevante quando l'impugnazione è proposta nei confronti di più parti e le notificazioni avvengono in date diverse: in tal caso il termine si computa a partire dalla data della notificazione più recente. La natura decadenziale del termine è espressamente dichiarata dalla norma: il mancato deposito entro il termine comporta la decadenza dall'impugnazione, che deve essere dichiarata d'ufficio o su eccezione di parte.

I documenti da allegare al deposito

Oltre all'atto di impugnazione, il comma 1 impone il deposito di due ulteriori documenti: una copia della sentenza impugnata e la prova delle eseguite notificazioni. Quest'ultima può consistere nella relata di notificazione apposta dall'ufficiale giudiziario, nella ricevuta di ritorno del plico postale o nella ricevuta di accettazione e consegna della posta elettronica certificata. Il deposito della prova delle notificazioni consente al giudice di verificare immediatamente la regolarità del contraddittorio e di accertare se tutti i soggetti necessari sono stati resi edotti del giudizio di impugnazione.

La facoltà di deposito anticipato: il cosiddetto «sdoppiamento»

Il comma 2 introduce una facoltà di particolare rilievo pratico: la parte può depositare l'atto di impugnazione già dal momento in cui la notificazione si perfeziona per il notificante, anche se il destinatario non ha ancora ricevuto l'atto. Questa previsione recepisce nel processo contabile la regola dello «sdoppiamento» degli effetti della notificazione, elaborata dalla Corte costituzionale nell'interpretazione del processo civile e ormai generalizzata: per il mittente la notificazione si perfeziona con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o con l'invio della PEC, mentre per il destinatario essa si perfeziona solo con la ricezione. La norma consente così alla parte di rispettare il termine di deposito senza dover attendere la prova della ricezione da parte del notificato.

L'obbligo di integrare la prova e la sanzione dell'inammissibilità

Il comma 3 pone a carico della parte che si avvale del deposito anticipato un obbligo successivo: depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. Questo adempimento integrativo non è sottoposto a un termine espresso, ma è imprescindibile ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione. In assenza di tale prova l'impugnazione è dichiarata inammissibile. La sanzione è particolarmente severa e riflette la volontà del legislatore di garantire la certezza processuale: il giudice non può provvedere sulle domande delle parti senza avere la prova che il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato.

Coordinamento con le norme sul deposito e sulla segreteria

L'articolo 180 si coordina con le disposizioni generali del D.Lgs. 174/2016 in materia di deposito degli atti e con le norme sulla gestione informatica del fascicolo processuale. Nel processo contabile telematico, il deposito avviene attraverso il sistema informatico della Corte dei conti, e la data e l'ora del deposito risultano dalla ricevuta telematica. Il termine di trenta giorni si computa secondo le regole generali sul computo dei termini processuali: il giorno della notificazione non si computa, e se il termine scade in un giorno festivo è prorogato al primo giorno feriale successivo.

La sanzione della decadenza e la sua rilevabilità d'ufficio

La decadenza per omesso deposito nel termine è una delle poche ipotesi in cui il processo di impugnazione si chiude in limine senza esame del merito. Il giudice deve rilevarla d'ufficio in qualsiasi momento del giudizio, poiché si tratta di una questione di rito che attiene alla regolare instaurazione del processo. La giurisprudenza della Corte dei conti ha chiarito che il deposito deve avvenire entro il termine perentorio e che non è ammessa la rimessione in termini se non ricorrono le condizioni previste dalle norme generali sulla rimessione, ossia cause non imputabili alla parte.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Entro quando deve essere depositato l'atto di impugnazione nella segreteria?

Entro trenta giorni dall'ultima notificazione, a pena di decadenza, secondo quanto dispone l'articolo 180, comma 1.

Quali documenti devono essere allegati al deposito?

Una copia della sentenza impugnata e la prova delle eseguite notificazioni.

È possibile depositare l'atto di impugnazione prima che il destinatario lo abbia ricevuto?

Sì. Il comma 2 consente il deposito dal momento in cui la notificazione si perfeziona per il notificante, anche se il destinatario non ha ancora ricevuto l'atto.

Cosa succede se non si deposita la prova del perfezionamento della notificazione per il destinatario?

L'impugnazione è dichiarata inammissibile, ai sensi del comma 3 dell'articolo 180.

Quando scade il termine di deposito se l'impugnazione è notificata a più parti in date diverse?

Il termine di trenta giorni decorre dall'ultima notificazione, ossia dalla data di notificazione più recente tra quelle eseguite nei confronti delle varie parti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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