Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 165 D.Lgs. 174/2016 – Poteri istruttori del giudice

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il giudice indica alle parti, in ogni momento, le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvi gli eventuali diritti quesiti.

2. Il giudice può altresì disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio. Si osserva la disposizione del comma 6 dell’articolo 164.

3. Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone per le quali valga l’incapacità o il divieto di testimoniare previsti dal codice di procedura civile.

In sintesi

L'articolo 165 del Codice di giustizia contabile attribuisce al giudice del giudizio pensionistico ampi poteri istruttori officiosi. Il giudice può indicare alle parti le irregolarità degli atti e dei documenti sanabili, assegnando un termine per la regolarizzazione fatti salvi i diritti quesiti. Può inoltre disporre d'ufficio l'ammissione di qualsiasi mezzo di prova, anche al di là dei limiti del codice civile, con la sola esclusione del giuramento decisorio. Il giudice può ordinare la comparizione, per essere interrogate liberamente sui fatti di causa, anche delle persone per le quali valgono le incapacità o i divieti di testimoniare previsti dal codice di procedura civile.
Indice dei contenuti

Il modello istruttorio nel giudizio pensionistico: tra dispositività e inquisitorietà

Il giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti combina strutturalmente elementi del processo dispositivo - nel quale sono le parti a introdurre fatti e prove - con elementi di tipo inquisitorio, che attribuiscono al giudice il potere di ricercare autonomamente gli elementi necessari alla decisione. L'articolo 165 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) esprime questa tensione: il giudice pensionistico non è un arbitro passivo che decide sulla base di quanto le parti hanno dedotto, ma un soggetto attivo che può integrare l'istruttoria, sanare le irregolarità formali e acquisire d'ufficio prove rilevanti.

Questa scelta normativa risponde a una ragione sostanziale: il pensionato che agisce in giudizio è spesso in una posizione di asimmetria informativa rispetto all'amministrazione, sia per la complessità tecnica del calcolo pensionistico, sia per la difficoltà di reperire la documentazione necessaria. I poteri istruttori del giudice compensano parzialmente questa asimmetria, garantendo una decisione fondata su un quadro probatorio più completo.

Il potere di indicazione e sanatoria delle irregolarità

Il comma 1 attribuisce al giudice il potere di segnalare alle parti, «in ogni momento», le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate, assegnando un termine per provvedervi. La locuzione «in ogni momento» è significativa: il giudice può intervenire non solo nella fase istruttoria ma lungo tutto il corso del procedimento, anche dopo la precisazione delle conclusioni.

Il limite della sanatoria è dato dai «diritti quesiti»: il giudice non può invitare alla regolarizzazione quando ciò pregiudicherebbe situazioni giuridiche già definitivamente consolidate a favore della controparte. Ad esempio, se il decorso di un termine di decadenza ha già estinto un diritto procedurale dell'altra parte, la sanatoria non può operare retroattivamente. La norma recepisce così una distinzione tradizionale tra irregolarità formali (sanabili) e nullità sostanziali (insanabili).

I poteri probatori officiosi: la deroga ai limiti del codice civile

Il comma 2 consente al giudice di disporre d'ufficio, «in qualsiasi momento», l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di là dei limiti stabiliti dal codice civile. La deroga ai limiti civilistici è di portata rilevante: il codice civile pone vincoli alla prova testimoniale (valore dei contratti), al giuramento e alle prove documentali. Nel giudizio pensionistico questi limiti cedono di fronte alla necessità di accertare la verità dei fatti rilevanti per la determinazione del trattamento pensionistico.

L'unica eccezione esplicita riguarda il giuramento decisorio, che non può essere ammesso d'ufficio. Questa esclusione è coerente con la natura del giuramento decisorio: strumento rimesso alla parte che lo deferisca all'avversario, che per definizione non è compatibile con un'iniziativa officiosa del giudice. Il comma 2 rinvia altresì al comma 6 dell'articolo 164 per le modalità di assunzione della prova quando non sia possibile procedere nell'immediato.

La comparizione di persone normalmente incapaci o inibite a testimoniare

Il comma 3 autorizza il giudice a ordinare la comparizione, per essere interrogate liberamente sui fatti di causa, anche di persone per le quali varrebbe, in sede civile, l'incapacità o il divieto di testimoniare previsti dal codice di procedura civile. Le ipotesi tipiche riguardano i prossimi congiunti del pensionato ricorrente o i dipendenti dell'ente previdenziale resistente, che nel rito civile non potrebbero deporre a causa del conflitto di interessi o del vincolo di subordinazione.

L'interrogatorio si svolge «liberamente» - non nella forma della testimonianza formale - e le dichiarazioni acquisite con questo strumento hanno valore probatorio rimesso alla libera valutazione del giudice. Non si tratta di prove legali ma di elementi di convincimento che il giudice può utilizzare nel quadro complessivo dell'istruttoria.

Coordinamento con gli articoli 164 e 97 del Codice

I poteri istruttori dell'articolo 165 si coordinano con la disciplina dell'udienza di discussione (articolo 164), che al comma 5 prevede l'ammissione di prove anche non proposte dalle parti. L'articolo 166 (consulente tecnico) integra il sistema con la possibilità di nominare esperti per questioni tecniche. L'articolo 97, richiamato dall'articolo 166, disciplina la consulenza tecnica in modo generale per tutto il processo contabile. Il complesso di queste norme delinea un modello istruttorio attivo, in cui il giudice dispone di strumenti per accertare d'ufficio le circostanze rilevanti per la pensione.

Il principio del contraddittorio nell'esercizio dei poteri istruttori

L'esercizio dei poteri officiosi del giudice non esonera dal rispetto del principio del contraddittorio: ogni mezzo di prova ammesso d'ufficio deve essere comunicato alle parti, che devono avere la possibilità di controdedurre. Il legislatore non lo enuncia espressamente nell'articolo 165, ma il principio è immanente nel sistema processuale e trova fondamento nell'articolo 111, comma 2, della Costituzione e nell'articolo 2 del Codice stesso, che richiama i principi del giusto processo. In caso di ammissione officiosa di una prova, le parti che ne siano pregiudicate possono chiedere la fissazione di un termine per dedurre la controprova ai sensi del comma 7 dell'articolo 164.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il giudice può acquisire prove anche senza che le parti le abbiano chieste?

Sì. Il comma 2 dell'articolo 165 consente al giudice di disporre d'ufficio l'ammissione di qualsiasi mezzo di prova, anche al di là dei limiti del codice civile, in qualsiasi momento del procedimento.

Il giuramento decisorio può essere ammesso d'ufficio dal giudice?

No. Il comma 2 esclude espressamente il giuramento decisorio dall'ambito dei poteri officiosi del giudice. Può essere deferito solo dalla parte che intende avvalersene.

Cosa succede se ho depositato atti con irregolarità formali?

Il giudice può indicarti le irregolarità sanabili e assegnarti un termine per regolarizzare. La sanatoria è però limitata: non può operare se il decorso del tempo ha già consolidato diritti a favore dell'altra parte.

Un familiare del ricorrente può essere sentito come testimone?

Nel giudizio pensionistico sì: il comma 3 consente al giudice di ordinare la comparizione di persone che nel processo civile sarebbero incapaci o inibite a testimoniare, compreso il coniuge, per un interrogatorio libero.

Il giudice che usa i poteri istruttori officiosi deve sentire le parti prima?

Il rispetto del contraddittorio è un principio immanente: le parti devono essere messe in grado di controdedurre sulle prove ammesse d'ufficio. La disciplina di dettaglio è contenuta nell'articolo 164, comma 7.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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