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Categoria: Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016)

  • Art. 156 D.Lgs. 174/2016 — Costituzione del convenuto

    Art. 156 D.Lgs. 174/2016 — Costituzione del convenuto

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicando un indirizzo di posta elettronica certificata secondo le modalità di cui all’articolo 28, comma 2.

    2. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in segreteria di una memoria difensiva, nella quale sono proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale.

    3. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dal ricorrente a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.

  • Art. 157 D.Lgs. 174/2016 — Costituzione e difesa personale delle parti

    Art. 157 D.Lgs. 174/2016 — Costituzione e difesa personale delle parti

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il ricorso può essere proposto anche senza patrocinio legale, ma il ricorrente non può svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L’assistenza legale può essere svolta da professionisti iscritti all’albo degli avvocati.

    2. Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto e non abbia indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata le notificazioni e le comunicazioni nei suoi confronti sono effettuate mediante deposito nella segreteria della sezione.

  • Art. 158 D.Lgs. 174/2016 — Difesa delle pubbliche amministrazioni

    Art. 158 D.Lgs. 174/2016 — Difesa delle pubbliche amministrazioni

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.

    2. Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche in grado di appello, la disposizione dell’ articolo 417-bis del codice di procedura civile, nonché quella dell’articolo 152-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile.

  • Art. 159 D.Lgs. 174/2016 — Domanda riconvenzionale

    Art. 159 D.Lgs. 174/2016 — Domanda riconvenzionale

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Qualora il convenuto proponga domanda in via riconvenzionale, si applica l’ articolo 418 del codice di procedura civile.

  • Art. 160-bis D.Lgs. 174/2016 — Integrazione del contraddittorio per ordine del giudice

    Art. 160-bis D.Lgs. 174/2016 — Integrazione del contraddittorio per ordine del giudice

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il giudice, quando ritiene che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina l’integrazione del contraddittorio.

    2. Il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi 4, 6 e 7 dell’articolo 155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

    3. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell’articolo 156.

    4. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la segreteria del giudice.

  • Art. 160 D.Lgs. 174/2016 — Intervento

    Art. 160 D.Lgs. 174/2016 — Intervento

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’intervento di coloro i quali abbiano interesse nella domanda proposta con il ricorso è ammesso in ogni fase della causa.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114.

    3. L’intervento si effettua con comparsa notificata alle altre parti e depositata in segreteria.

  • Art. 161 D.Lgs. 174/2016 — Istanza di provvedimenti cautelari

    Art. 161 D.Lgs. 174/2016 — Istanza di provvedimenti cautelari

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato durante il tempo necessario a giungere ad una decisione, può chiederne la sospensione.

    2. Il giudice fissa la data dell’udienza in Camera di consiglio per la discussione dell’istanza cautelare, con decreto che viene comunicato, a cura della segreteria, al ricorrente, il quale notifica alle parti il decreto, unitamente al ricorso, almeno dieci giorni prima della data fissata per la Camera di consiglio; le parti possono depositare in segreteria memorie e documenti sino a cinque giorni prima della data di udienza.

    3. Nell’udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza emessa in camera di consiglio all’accoglimento o al rigetto della domanda.

    4. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a nuove ragioni di diritto o a fatti sopravvenuti.

  • Art. 162 D.Lgs. 174/2016 — Reclamo

    Art. 162 D.Lgs. 174/2016 — Reclamo

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Contro l’ordinanza con la quale è stata concessa o negata la sospensione dell’atto è ammesso reclamo da proporsi con ricorso al collegio, da depositarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza a cura della segreteria o dalla notificazione, se anteriore.

    2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l’udienza camerale di discussione con decreto comunicato alle parti a cura della segreteria unitamente al ricorso per reclamo. Le parti possono presentare memorie e documenti fino al quinto giorno precedente la data fissata per la Camera di consiglio. Il magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato non fa parte del collegio che decide sul ricorso.

    3. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.

    4. Non è consentita la rimessione al primo giudice.

    5. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

  • Art. 163 D.Lgs. 174/2016 — Esecuzione dei provvedimenti cautelari

    Art. 163 D.Lgs. 174/2016 — Esecuzione dei provvedimenti cautelari

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’esecuzione dell’ordinanza cautelare avviene sotto il controllo del giudice che l’ha emanata, il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti.

    2. Nel caso in cui l’amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al giudice le opportune disposizioni attuative. Il giudice adito esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui agli articoli 217 e 218.

  • Art. 164 D.Lgs. 174/2016 — Udienza di discussione

    Art. 164 D.Lgs. 174/2016 — Udienza di discussione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Nell’udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice.

    2. Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.

    3. Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.

    4. Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza, anche non definitiva, dando lettura del dispositivo.

    5. Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell’udienza, per la loro immediata assunzione.

    6. Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre trenta giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell’udienza di rinvio per il deposito in segreteria di note difensive.

    7. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del comma 5, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell’udienza fissata a norma del comma 6 il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.

    8. L’assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

    9. Nei casi previsti dall’articolo 160-bis, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all’articolo 155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

    10. Il terzo chiamato si costituisce non meno di dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell’articolo 156.

    11. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la segreteria.

    12. Le udienze di mero rinvio sono vietate.

  • Art. 165 D.Lgs. 174/2016 — Poteri istruttori del giudice

    Art. 165 D.Lgs. 174/2016 — Poteri istruttori del giudice

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il giudice indica alle parti, in ogni momento, le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvi gli eventuali diritti quesiti.

    2. Il giudice può altresì disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio. Si osserva la disposizione del comma 6 dell’articolo 164.

    3. Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone per le quali valga l’incapacità o il divieto di testimoniare previsti dal codice di procedura civile.

  • Art. 166 D.Lgs. 174/2016 — Consulente tecnico

    Art. 166 D.Lgs. 174/2016 — Consulente tecnico

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici ai sensi dell’articolo 97.

    2. Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente e in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale.