Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 160 D.Lgs. 174/2016 – Intervento

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. L’intervento di coloro i quali abbiano interesse nella domanda proposta con il ricorso è ammesso in ogni fase della causa.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114.

3. L’intervento si effettua con comparsa notificata alle altre parti e depositata in segreteria.

In sintesi

L'articolo 160 del D.Lgs. 174/2016 disciplina l'intervento di terzi nel processo pensionistico. Chiunque abbia interesse nella domanda proposta con il ricorso può intervenire in ogni fase della causa. L'intervento si effettua mediante comparsa notificata alle altre parti e depositata in segreteria. Il comma 2, che prevedeva disposizioni ulteriori, è stato abrogato dal D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, nell'ambito della revisione del codice operata da tale decreto legislativo.
Indice dei contenuti

La legittimazione all'intervento: l'interesse nella domanda

L'articolo 160 del D.Lgs. 174/2016 ammette l'intervento di «coloro i quali abbiano interesse nella domanda proposta con il ricorso». Il criterio della legittimazione all'intervento è l'interesse, che deve essere diretto e attuale, connesso con l'oggetto del giudizio pensionistico. Nel processo pensionistico, le ipotesi di interesse all'intervento ricorrono tipicamente quando il trattamento pensionistico riconosciuto a un soggetto influisce su quello di altri aventi causa o beneficiari: ad esempio, nel caso di reversibilità, il coniuge superstite e gli orfani possono avere un interesse contrapposto sull'entità del trattamento pensionistico del de cuius che si riflette sulla quota di reversibilità spettante a ciascuno.

La libertà di fase: l'intervento in ogni momento della causa

L'articolo 160 consente l'intervento «in ogni fase della causa», senza limitazioni temporali connesse alle preclusioni istruttorie. Questa ampiezza è caratteristica del processo pensionistico e riflette la natura dei diritti coinvolti: le situazioni giuridiche pensionistiche possono modificarsi nel corso del giudizio (si pensi al caso del beneficiario di reversibilità che acquista il proprio diritto durante la pendenza del giudizio), e sarebbe irragionevole precludergli l'intervento solo perché la causa è già in corso. L'interveniente tardivo soggiace tuttavia alle preclusioni già maturate: non può produrre prove già non ammesse alle parti originarie, né sollevare eccezioni decadute, ma partecipa al giudizio nello stato in cui lo trova.

Le modalità dell'intervento: la comparsa notificata

Il comma 3 dell'articolo 160 dispone che «l'intervento si effettua con comparsa notificata alle altre parti e depositata in segreteria». La comparsa di intervento deve essere un atto scritto, redatto nelle forme processuali ordinarie, e deve essere notificata a tutte le parti già costituite nel giudizio prima di essere depositata in segreteria. La notificazione alle parti è necessaria per garantire il contraddittorio: le parti originarie hanno il diritto di conoscere l'ingresso nel giudizio di un nuovo soggetto e di poter replicare alle domande o eccezioni da questo proposte. Il deposito in segreteria consente al giudice di prendere formalmente atto dell'intervento e di valutarne l'ammissibilità.

Tipi di intervento nel processo pensionistico contabile

Nel processo pensionistico, l'intervento può essere di tipo adesivo dipendente (quando il terzo si affianca a una delle parti sostenenone le ragioni), di tipo adesivo autonomo (quando il terzo ha un interesse proprio connesso con quello di una parte) o di tipo principale (quando il terzo propone una domanda autonoma, indipendente da quella delle parti originarie). L'intervento principale è il più raro e il più complesso perché amplia il thema decidendum e può richiedere che il giudice verifichi la propria competenza anche sulla nuova domanda. L'intervento adesivo, invece, non introduce nuove domande ma aggiunge argomentazioni e prove a sostegno della parte cui si aderisce.

L'abrogazione del comma 2 e le modifiche del D.Lgs. 114/2019

Il comma 2 dell'articolo 160 è stato abrogato dal D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114. Il decreto correttivo del 2019 ha apportato numerose modifiche al codice di giustizia contabile del 2016, razionalizzandone il testo e adeguandolo all'evoluzione del processo telematico e alle esigenze emerse nella prima fase di applicazione. L'abrogazione del comma 2 riflette questa opera di revisione sistematica: il contenuto di quel comma è stato probabilmente ritenuto ridondante rispetto ad altre disposizioni del codice o superato dall'evoluzione normativa nel frattempo intervenuta. Le norme residue (commi 1 e 3) sono pienamente operative e disciplinano in modo compiuto l'istituto dell'intervento nel processo pensionistico.

Rapporto con l'integrazione del contraddittorio dell'articolo 160-bis

L'articolo 160 disciplina l'intervento volontario, ossia l'ingresso spontaneo di un terzo su sua iniziativa. Accanto a questo, l'articolo 160-bis disciplina l'integrazione del contraddittorio ordinata dal giudice, vale a dire la chiamata coattiva di terzi che il giudice ritiene interessati ad opporsi al ricorso. I due istituti hanno presupposti e finalità distinte: l'intervento ex articolo 160 tutela l'interesse del terzo che vuole partecipare al giudizio; l'integrazione ex articolo 160-bis tutela il contraddittorio nel suo complesso, assicurando che i titolari di posizioni giuridiche influenzate dalla decisione abbiano la possibilità di difendersi. Entrambi i meccanismi concorrono a garantire che la sentenza pensionistica produca effetti pienamente oppponibili a tutti i soggetti coinvolti.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi può intervenire nel processo pensionistico?

Chiunque abbia un interesse diretto e attuale nella domanda proposta con il ricorso, senza limitazioni soggettive predeterminate dalla norma.

L'intervento può avvenire anche dopo la prima udienza?

Sì. L'articolo 160 consente l'intervento «in ogni fase della causa». L'interveniente tardivo partecipa però al giudizio nello stato in cui lo trova, soggiacendo alle preclusioni già maturate.

Come si effettua formalmente l'intervento?

Con una comparsa notificata a tutte le parti già costituite e poi depositata nella segreteria della sezione giurisdizionale competente.

Qual è la differenza tra intervento volontario e integrazione del contraddittorio?

L'intervento volontario (art. 160) è su iniziativa del terzo che vuole partecipare al giudizio. L'integrazione del contraddittorio (art. 160-bis) è ordinata d'ufficio dal giudice quando ritiene che vi siano terzi interessati a opporsi al ricorso.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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