L'articolo 152 del D.Lgs. 174/2016 stabilisce i requisiti formali del ricorso introduttivo nei giudizi pensionistici davanti alla Corte dei conti. Il ricorso deve indicare: il giudice adito; gli elementi identificativi delle parti; l'oggetto della domanda; l'esposizione succinta dei fatti e gli elementi di diritto; i mezzi di prova, con specifica dei documenti offerti; le conclusioni; la sottoscrizione del ricorrente o del difensore con indicazione della procura speciale. Si tratta di un elenco tassativo che riproduce, con gli adattamenti propri del processo contabile, la struttura dell'atto introduttivo tipico del processo amministrativo.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 152 D.Lgs. 174/2016 — Forma della domanda
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: a) l’indicazione del giudice; b) gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto; c) la determinazione dell’oggetto della domanda; d) l’esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda; e) l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione; f) la formulazione delle conclusioni; g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.
La forma del ricorso come atto introduttivo del giudizio pensionistico
L'articolo 152 disciplina la forma dell'atto con cui si instaura il giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti. La scelta di denominare l'atto introduttivo «ricorso» – e non «atto di citazione» come nel processo civile – è coerente con la tradizione processuale amministrativa e contabile, nella quale il giudizio è promosso da chi si duole di un provvedimento autoritativo (nella specie, un atto dell'ente pensionistico che ha determinato il trattamento pensionistico in modo ritenuto illegittimo o erroneo). Il ricorso si propone direttamente alla sezione giurisdizionale competente, senza notifica preventiva al resistente come accade nell'atto di citazione.
L'indicazione del giudice
Il primo elemento richiesto (lettera a) è l'indicazione del giudice adito. Nei giudizi pensionistici il giudice competente è la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, individuata secondo i criteri di competenza per territorio dell'articolo 151. L'indicazione del giudice serve a instradare correttamente il ricorso all'ufficio competente e a consentire una immediata verifica della competenza da parte della segreteria. Un ricorso indirizzato alla sezione sbagliata non è necessariamente irricevibile, ma impone una verifica di competenza che potrebbe condurre alla rimessione alla sezione regionale corretta.
L'identificazione delle parti
La lettera b) richiede l'indicazione degli elementi identificativi del ricorrente (di norma il pensionato o il suo avente causa), del convenuto (tipicamente l'ente previdenziale o l'amministrazione competente) e di eventuali controinteressati. Nel giudizio pensionistico il ricorrente è il soggetto che contesta il provvedimento sulla propria pensione; il convenuto è l'ente (INPS, INPDAP, o l'amministrazione militare) che ha adottato o applicato il provvedimento. L'identificazione precisa delle parti è essenziale per la regolarità del contraddittorio e per la notifica del ricorso.
L'oggetto della domanda e i fatti
Le lettere c) e d) richiedono rispettivamente la determinazione dell'oggetto della domanda e l'esposizione succinta dei fatti unitamente agli elementi di diritto. L'«oggetto della domanda» è il petitum: ciò che il ricorrente chiede al giudice (ad es. l'annullamento o la riforma del provvedimento di liquidazione della pensione, la corresponsione di differenze di trattamento, il riconoscimento di una maggiore anzianità contributiva). L'esposizione dei fatti deve essere «succinta» – non è richiesta una narrazione esaustiva, ma l'indicazione degli elementi essenziali – mentre gli «elementi di diritto» identificano le norme che il ricorrente assume siano state violate o erroneamente applicate dall'amministrazione.
I mezzi di prova e i documenti
La lettera e) impone l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi, con particolare menzione dei documenti offerti in comunicazione. Nel giudizio pensionistico la prova è prevalentemente documentale: il ricorrente dovrà produrre il provvedimento pensionistico impugnato, i propri documenti di carriera, i versamenti contributivi, gli eventuali provvedimenti di ricostruzione della carriera, i decreti di liquidazione definitiva. La specificità dell'indicazione probatoria è funzionale al contraddittorio: l'amministrazione convenuta deve essere in grado di conoscere le prove su cui si fonda la domanda sin dalla proposizione del ricorso.
Le conclusioni e la sottoscrizione
Le lettere f) e g) richiedono la formulazione delle conclusioni e la sottoscrizione del ricorso. Le «conclusioni» sono la sintesi di ciò che il ricorrente chiede al giudice: devono essere chiare e specifiche, poiché il giudice è vincolato dal principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (ne eat iudex ultra petita partium). La sottoscrizione può essere del ricorrente stesso, quando stia in giudizio personalmente (il che è consentito dal codice di giustizia contabile), oppure del difensore, con l'obbligo di indicare la procura speciale che lo legittima a rappresentare la parte. La procura speciale è un requisito formale inderogabile quando il ricorrente si avvale di un rappresentante legale.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Come si introduce il giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti?
Con un ricorso che deve contenere tutti gli elementi indicati dall'articolo 152: giudice, parti, oggetto, fatti, diritto, prove, conclusioni e sottoscrizione.
È obbligatorio avvalersi di un difensore nel giudizio pensionistico?
No. Il ricorrente può stare in giudizio personalmente, firmando il ricorso di proprio pugno. Se si avvale di un difensore, deve indicare la procura speciale (articolo 152, lettera g).
Il ricorso deve indicare i mezzi di prova?
Sì. La lettera e) impone l'indicazione specifica dei mezzi di prova e in particolare dei documenti offerti in comunicazione, a garanzia del contraddittorio.
Cosa sono le «conclusioni» che il ricorso deve formulare?
Le conclusioni sono il petitum: ciò che il ricorrente chiede al giudice (ad es. annullamento del provvedimento, riconoscimento di maggiore anzianità, corresponsione di differenze di trattamento pensionistico).
Un ricorso che non indica il giudice competente è ricevibile?
L'omissione dell'indicazione del giudice è un vizio formale che la segreteria deve segnalare e che può comportare la regolarizzazione del ricorso. L'articolo 152 pone l'indicazione del giudice come requisito obbligatorio del ricorso.
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Commento
La forma del ricorso come atto introduttivo del giudizio pensionistico
L'articolo 152 disciplina la forma dell'atto con cui si instaura il giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti. La scelta di denominare l'atto introduttivo «ricorso» – e non «atto di citazione» come nel processo civile – è coerente con la tradizione processuale amministrativa e contabile, nella quale il giudizio è promosso da chi si duole di un provvedimento autoritativo (nella specie, un atto dell'ente pensionistico che ha determinato il trattamento pensionistico in modo ritenuto illegittimo o erroneo). Il ricorso si propone direttamente alla sezione giurisdizionale competente, senza notifica preventiva al resistente come accade nell'atto di citazione.
L'indicazione del giudice
Il primo elemento richiesto (lettera a) è l'indicazione del giudice adito. Nei giudizi pensionistici il giudice competente è la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, individuata secondo i criteri di competenza per territorio dell'articolo 151. L'indicazione del giudice serve a instradare correttamente il ricorso all'ufficio competente e a consentire una immediata verifica della competenza da parte della segreteria. Un ricorso indirizzato alla sezione sbagliata non è necessariamente irricevibile, ma impone una verifica di competenza che potrebbe condurre alla rimessione alla sezione regionale corretta.
L'identificazione delle parti
La lettera b) richiede l'indicazione degli elementi identificativi del ricorrente (di norma il pensionato o il suo avente causa), del convenuto (tipicamente l'ente previdenziale o l'amministrazione competente) e di eventuali controinteressati. Nel giudizio pensionistico il ricorrente è il soggetto che contesta il provvedimento sulla propria pensione; il convenuto è l'ente (INPS, INPDAP, o l'amministrazione militare) che ha adottato o applicato il provvedimento. L'identificazione precisa delle parti è essenziale per la regolarità del contraddittorio e per la notifica del ricorso.
L'oggetto della domanda e i fatti
Le lettere c) e d) richiedono rispettivamente la determinazione dell'oggetto della domanda e l'esposizione succinta dei fatti unitamente agli elementi di diritto. L'«oggetto della domanda» è il petitum: ciò che il ricorrente chiede al giudice (ad es. l'annullamento o la riforma del provvedimento di liquidazione della pensione, la corresponsione di differenze di trattamento, il riconoscimento di una maggiore anzianità contributiva). L'esposizione dei fatti deve essere «succinta» – non è richiesta una narrazione esaustiva, ma l'indicazione degli elementi essenziali – mentre gli «elementi di diritto» identificano le norme che il ricorrente assume siano state violate o erroneamente applicate dall'amministrazione.
I mezzi di prova e i documenti
La lettera e) impone l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi, con particolare menzione dei documenti offerti in comunicazione. Nel giudizio pensionistico la prova è prevalentemente documentale: il ricorrente dovrà produrre il provvedimento pensionistico impugnato, i propri documenti di carriera, i versamenti contributivi, gli eventuali provvedimenti di ricostruzione della carriera, i decreti di liquidazione definitiva. La specificità dell'indicazione probatoria è funzionale al contraddittorio: l'amministrazione convenuta deve essere in grado di conoscere le prove su cui si fonda la domanda sin dalla proposizione del ricorso.
Le conclusioni e la sottoscrizione
Le lettere f) e g) richiedono la formulazione delle conclusioni e la sottoscrizione del ricorso. Le «conclusioni» sono la sintesi di ciò che il ricorrente chiede al giudice: devono essere chiare e specifiche, poiché il giudice è vincolato dal principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (ne eat iudex ultra petita partium). La sottoscrizione può essere del ricorrente stesso, quando stia in giudizio personalmente (il che è consentito dal codice di giustizia contabile), oppure del difensore, con l'obbligo di indicare la procura speciale che lo legittima a rappresentare la parte. La procura speciale è un requisito formale inderogabile quando il ricorrente si avvale di un rappresentante legale.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Come si introduce il giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti?
Con un ricorso che deve contenere tutti gli elementi indicati dall'articolo 152: giudice, parti, oggetto, fatti, diritto, prove, conclusioni e sottoscrizione.
È obbligatorio avvalersi di un difensore nel giudizio pensionistico?
No. Il ricorrente può stare in giudizio personalmente, firmando il ricorso di proprio pugno. Se si avvale di un difensore, deve indicare la procura speciale (articolo 152, lettera g).
Il ricorso deve indicare i mezzi di prova?
Sì. La lettera e) impone l'indicazione specifica dei mezzi di prova e in particolare dei documenti offerti in comunicazione, a garanzia del contraddittorio.
Cosa sono le «conclusioni» che il ricorso deve formulare?
Le conclusioni sono il petitum: ciò che il ricorrente chiede al giudice (ad es. annullamento del provvedimento, riconoscimento di maggiore anzianità, corresponsione di differenze di trattamento pensionistico).
Un ricorso che non indica il giudice competente è ricevibile?
L'omissione dell'indicazione del giudice è un vizio formale che la segreteria deve segnalare e che può comportare la regolarizzazione del ricorso. L'articolo 152 pone l'indicazione del giudice come requisito obbligatorio del ricorso.
Vedi anche