Testo dell'articoloVigente
Art. 164 D.Lgs. 174/2016 – Udienza di discussione
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Nell’udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice.
2. Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.
3. Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.
4. Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza, anche non definitiva, dando lettura del dispositivo.
5. Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell’udienza, per la loro immediata assunzione.
6. Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre trenta giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell’udienza di rinvio per il deposito in segreteria di note difensive.
7. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del comma 5, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell’udienza fissata a norma del comma 6 il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.
8. L’assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.
9. Nei casi previsti dall’articolo 160-bis, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all’articolo 155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.
10. Il terzo chiamato si costituisce non meno di dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell’articolo 156.
11. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la segreteria.
12. Le udienze di mero rinvio sono vietate.
In sintesi
L'articolo 164 del Codice di giustizia contabile disciplina lo svolgimento dell'udienza di trattazione nel giudizio pensionistico. Il giudice interroga liberamente le parti, tenta la conciliazione e formula una proposta transattiva o conciliativa: la mancata comparizione o il rifiuto ingiustificato della proposta sono valutabili ai fini della decisione. Le parti possono modificare domande ed eccezioni per gravi motivi con autorizzazione del giudice. Il verbale di conciliazione ha valore di titolo esecutivo. Se la causa è matura, il giudice invita alla discussione e pronuncia sentenza. Può ammettere e assumere prove nuove, fissando eventualmente un'udienza successiva entro trenta giorni. Sono disciplinate anche la chiamata del terzo, la costituzione del terzo e le notificazioni della segreteria. Le udienze di mero rinvio sono vietate.Indice dei contenuti
L'udienza di discussione nel giudizio pensionistico: struttura e finalità
L'articolo 164 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) delinea l'udienza di trattazione nel giudizio pensionistico come un momento processuale plurifunzionale: interrogatorio libero delle parti, tentativo di conciliazione, raccolta delle prove, decisione sulla causa. La norma si ispira al modello del rito del lavoro (articolo 420 del codice di procedura civile), adattandolo alle peculiarità del contenzioso contabile-pensionistico, ma introduce al tempo stesso elementi di originalità che ne fanno uno strumento specifico del processo contabile.
La struttura dell'articolo riflette la logica del giudizio concentrato: il legislatore ha inteso che l'udienza di trattazione sia, ove possibile, anche udienza di decisione, evitando frammentazioni procedurali e rinvii non necessari. Il divieto di udienze di mero rinvio, sancito dal comma 12, è la proiezione più immediata di questo principio.
L'interrogatorio libero delle parti e la funzione conciliativa
Il comma 1 attribuisce al giudice il potere di interrogare liberamente le parti presenti, senza le formalità dell'interrogatorio formale o della prova testimoniale. L'interrogatorio libero persegue una finalità conoscitiva e pre-conciliativa: consentire al giudice di comprendere le effettive posizioni delle parti, individuare i punti di accordo e formulare una proposta transattiva o conciliativa adeguata.
La proposta del giudice non è vincolante: le parti possono rifiutarla. Tuttavia, il comma 1 stabilisce che la mancata comparizione personale e il rifiuto della proposta, «senza giustificato motivo», costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Questa disposizione introduce un incentivo implicito alla partecipazione e alla cooperazione: la parte che, senza motivo apprezzabile, diserta l'udienza o rifiuta una proposta ragionevole del giudice espone la propria posizione processuale a una valutazione sfavorevole.
La modificazione delle domande ed eccezioni
In deroga al principio di preclusione, il comma 1 ammette la modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già formulate, ma solo «se ricorrono gravi motivi» e previa autorizzazione del giudice. La discrezionalità del giudice nel valutare i «gravi motivi» consente di bilanciare l'esigenza di concentrazione processuale con quella di non sacrificare il diritto di difesa in presenza di cause oggettivamente mutevoli, come la sopravvenienza di fatti rilevanti per il trattamento pensionistico.
La rappresentanza e la procura speciale
Il comma 2 consente alle parti di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, purché egli sia a conoscenza dei fatti della causa e abbia ricevuto il potere di conciliare o transigere. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il procuratore che dimostri di non conoscere i fatti, «senza gravi ragioni», espone la parte a una valutazione sfavorevole: anche in questo caso la norma introduce un incentivo alla qualità della partecipazione processuale.
Il verbale di conciliazione come titolo esecutivo
Il comma 3 attribuisce al verbale di conciliazione l'efficacia di titolo esecutivo. Si tratta di un effetto di rilievo pratico considerevole: la conciliazione raggiunta in udienza consente alle parti di ottenere immediatamente un titolo spendibile in sede esecutiva, senza necessità di attendere la pronuncia di una sentenza. Nel contenzioso pensionistico, ciò può tradursi, ad esempio, nel riconoscimento concordato di una quota del trattamento pensionistico controverso con immediata efficacia esecutiva nei confronti dell'ente previdenziale.
La sentenza e l'attività istruttoria
Il comma 4 prevede che, se la conciliazione non riesce e la causa è matura per la decisione, il giudice inviti le parti alla discussione e pronunci sentenza, anche non definitiva, dando lettura del dispositivo. Il comma 5 consente al giudice di ammettere nella stessa udienza i mezzi di prova proposti o non ancora proposti dalle parti, ordinandone l'immediata assunzione. Qualora l'assunzione non sia possibile nell'immediatezza, il comma 6 prevede la fissazione di un'udienza successiva entro trenta giorni, con eventuale termine di cinque giorni per deposito di note difensive.
I commi 7 e 8 disciplinano l'articolazione della controprova e impongono che l'assunzione delle prove si esaurisca nella stessa udienza o nei giorni immediatamente successivi, a conferma del canone della concentrazione processuale.
La chiamata del terzo e il divieto di udienze di mero rinvio
I commi 9-11 regolano la chiamata del terzo: il giudice fissa una nuova udienza e dispone che il terzo riceva notifica del provvedimento, del ricorso introduttivo e dell'atto di costituzione del convenuto, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 155. Il terzo si costituisce non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata. La segreteria provvede a tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti.
Il comma 12 enuncia con nettezza il divieto di udienze di mero rinvio: ogni udienza deve avere un contenuto processuale effettivo. Questa regola, che riflette il principio di ragionevole durata del processo sancito dall'articolo 111, comma 2, della Costituzione, impone al giudice di pianificare il procedimento in modo da evitare dilazioni inutili.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il giudice può obbligarmi ad accettare la sua proposta conciliativa?
No. La proposta conciliativa del giudice non è vincolante. Tuttavia, il rifiuto senza giustificato motivo o la mancata comparizione possono essere valutati sfavorevolmente dal giudice ai fini della decisione.
Il verbale di conciliazione vale come sentenza?
Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi del comma 3. Non è formalmente una sentenza, ma consente di procedere all'esecuzione forzata senza necessità di ottenere un'ulteriore pronuncia giudiziale.
Posso modificare le mie domande in udienza?
Sì, ma solo in presenza di gravi motivi e previa autorizzazione del giudice. Non è possibile modificare liberamente le conclusioni già formulate senza questo doppio requisito.
Cosa sono le «udienze di mero rinvio» vietate dal comma 12?
Sono le udienze fissate senza un contenuto processuale effettivo, al solo scopo di spostare la trattazione a una data successiva. Il divieto impone che ogni udienza abbia un oggetto concreto (istruttoria, discussione, decisione).
Entro quanto tempo deve essere fissata l'udienza successiva in caso di rinvio per prove?
Al massimo entro trenta giorni dalla prima udienza, come previsto dal comma 6.