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Categoria: Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016)

  • Art. 191 D.Lgs. 174/2016 — Costituzione in appello

    Art. 191 D.Lgs. 174/2016 — Costituzione in appello

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini previsti per i procedimenti in primo grado.

  • Art. 192 D.Lgs. 174/2016 — Riserva facoltativa di appello

    Art. 192 D.Lgs. 174/2016 — Riserva facoltativa di appello

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Contro le sentenze previste dall’articolo 102, comma 6, lettera d), l’appello può essere differito qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare.

    2. Quando sia stata fatta la riserva di cui al comma 1, l’appello è proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

    3. La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello.

    4. Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dall’articolo 102, comma 6, lettera d), il giudice d’appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con ordinanza, la prosecuzione dell’istruzione.

  • Art. 193 D.Lgs. 174/2016 — Nuove domande ed eccezioni

    Art. 193 D.Lgs. 174/2016 — Nuove domande ed eccezioni

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, né nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio e, se proposte, sono dichiarate inammissibili d’ufficio.

    2. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.

  • Art. 194 D.Lgs. 174/2016 — Nuovi documenti e nuove prove

    Art. 194 D.Lgs. 174/2016 — Nuovi documenti e nuove prove

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Nel giudizio d’appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

  • Art. 195 D.Lgs. 174/2016 — Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte

    Art. 195 D.Lgs. 174/2016 — Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.

  • Art. 196 D.Lgs. 174/2016 — Improcedibilità dell’appello

    Art. 196 D.Lgs. 174/2016 — Improcedibilità dell’appello

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Se l’appellante non compare all’udienza di discussione… il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

  • Art. 197 D.Lgs. 174/2016 — Trattazione e decisione

    Art. 197 D.Lgs. 174/2016 — Trattazione e decisione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Per la trattazione e la decisione del giudizio in appello si osservano le norme di cui al Titolo III della Parte II in quanto applicabili.

    2. Il giudice d’appello, se dispone l’assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell’assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma dell’articolo 99.

  • Art. 198 D.Lgs. 174/2016 — Non riproponibilità di appello dichiarato improcedibile o inammissibile

    Art. 198 D.Lgs. 174/2016 — Non riproponibilità di appello dichiarato improcedibile o inammissibile

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.

  • Art. 199 D.Lgs. 174/2016 — Rinvio al primo giudice

    Art. 199 D.Lgs. 174/2016 — Rinvio al primo giudice

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il giudice di appello dispone il rinvio al giudice di primo grado: a) quando riforma la sentenza di primo grado dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti negata dal primo giudice; b) quando dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva oppure riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte ovvero dichiara la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di sottoscrizione del giudice; c) quando riforma una sentenza che ha pronunciato l’estinzione del processo per inattività delle parti.

    2. In ogni caso, quando, senza conoscere del merito del giudizio, il giudice di primo grado ha definito il processo decidendo soltanto altre questioni pregiudiziali o preliminari, su queste esclusivamente si pronuncia il giudice di appello. In caso di accoglimento del gravame proposto, rimette gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d’appello.

    3. Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.

    4. Se il giudice d’appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell’articolo 50.

  • Art. 200 D.Lgs. 174/2016 — Casi di opposizione

    Art. 200 D.Lgs. 174/2016 — Casi di opposizione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando essa pregiudica i suoi diritti.

    2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando la stessa è l’effetto di dolo o collusione a loro danno.

  • Art. 201 D.Lgs. 174/2016 — Forma della domanda e procedimento

    Art. 201 D.Lgs. 174/2016 — Forma della domanda e procedimento

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’opposizione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

    2. Il ricorso deve contenere, oltre agli elementi di cui all’articolo 86, anche l’indicazione della sentenza impugnata e, nel caso dell’articolo 200, comma 2, l’indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.

    3. L’opposizione deve essere proposta, entro il termine stabilito dall’articolo 178, commi 1 e 2, mediante deposito nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata.

    4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l’udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine non inferiore a trenta giorni per la notificazione.

    5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto presidenziale.

    6. Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione di cui al comma 5, si costituiscono mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.

    7. L’opposizione non sospende l’esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte inserita nel ricorso e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il giudice dell’opposizione può disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

    8. Per il procedimento si applica il comma 6 dell’articolo 190.

    9. Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, può condannare l’opponente al pagamento di una pena pecuniaria equitativamente determinata.

  • Art. 202 D.Lgs. 174/2016 — Casi di revocazione

    Art. 202 D.Lgs. 174/2016 — Casi di revocazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando: a) sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra; b) la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato; c) si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; d) dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario; e) per l’esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo; f) la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l’errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; g) la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata purché la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.

    2. Il pubblico ministero può, altresì, impugnare per revocazione la sentenza pronunciata senza che egli sia stato sentito, ovvero, quando la sentenza è l’effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

    3. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per revocazione nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), purché la scoperta del dolo o della falsità, o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza che accerta il dolo del giudice o la riconosciuta omissione o il doppio impiego di somme o l’errore di calcolo siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

    4. Se i fatti menzionati al comma 3 avvengono durante il corso del termine per l’appello, il medesimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno dell’avvenimento.