Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 197 D.Lgs. 174/2016 – Trattazione e decisione

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Per la trattazione e la decisione del giudizio in appello si osservano le norme di cui al Titolo III della Parte II in quanto applicabili.

2. Il giudice d’appello, se dispone l’assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell’assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma dell’articolo 99.

In sintesi

L'articolo 197 del Codice di giustizia contabile disciplina le modalità di trattazione e decisione del giudizio in appello dinanzi alla Corte dei conti. Il comma 1 stabilisce un rinvio dinamico alle norme del Titolo III della Parte II del Codice, relative al giudizio di primo grado, le quali si applicano al grado di appello in quanto compatibili con la struttura impugnatoria del procedimento. Il comma 2 regola l'ipotesi in cui il giudice d'appello disponga l'assunzione di nuove prove o la rinnovazione dell'istruttoria già svolta in primo grado: in tal caso pronuncia ordinanza e prosegue il giudizio secondo le regole dell'articolo 99, che disciplina la gestione del procedimento istruttorio.
Indice dei contenuti

Il rinvio alle norme di primo grado: la tecnica della clausola di compatibilità

Il comma 1 dell'articolo 197 adotta la tecnica normativa del rinvio «in quanto applicabili», diffusa nei codici processuali italiani, per evitare la duplicazione di disposizioni già dettate per il giudizio di primo grado. Il Titolo III della Parte II del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) contiene le norme sulla fase dibattimentale e decisoria del giudizio ordinario di responsabilità: udienza, discussione orale, deliberazione, forma e contenuto della sentenza. Tutte queste regole si trasportano nel giudizio d'appello, salvo le deroghe implicite derivanti dalla natura di impugnazione del secondo grado.

La clausola «in quanto applicabili» ha una portata selettiva: le disposizioni di primo grado si applicano se e nella misura in cui siano conciliabili con il modello impugnatorio. Ad esempio, le regole sulla citazione introduttiva e sulla costituzione del convenuto non si ripetono nel giudizio d'appello nella medesima forma, perché il processo di secondo grado è introdotto dall'atto di appello e dalla costituzione dell'appellato. Al contrario, le norme sulla discussione, sui termini per il deposito di memorie difensive e sul contenuto della sentenza si applicano senza modifiche sostanziali.

L'istruzione probatoria in appello: carattere eccezionale e procedimento

Il comma 2 affronta la questione dell'assunzione di prove nel giudizio d'appello, che nel processo contabile - come nel processo amministrativo e in quello civile - ha carattere eccezionale. In linea di principio, il giudice d'appello è un giudice di diritto che riesamina la sentenza impugnata sulla base del materiale già acquisito in primo grado; l'ammissione di nuove prove è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni generali del Codice.

Quando però l'appello richiede l'assunzione di prove o la rinnovazione dell'istruttoria, il comma 2 impone al giudice di pronunciare ordinanza e di continuare il procedimento secondo le regole dell'articolo 99. Questa scelta normativa garantisce trasparenza: il provvedimento con cui si dispone la prosecuzione istruttoria è un atto formale, motivato, impugnabile nei modi ordinari. Le parti possono così interloquire sulle modalità e sui limiti dell'istruzione disposta.

La rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria

Il comma 2 distingue due ipotesi: l'assunzione di una prova nuova e la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado. La rinnovazione totale ricorre quando l'istruttoria di primo grado è viziata nella sua interezza e deve essere rifatta ex novo; la rinnovazione parziale riguarda singoli atti istruttori. In entrambi i casi il giudice d'appello esercita una funzione sostitutiva rispetto al giudice di primo grado, acquisendo direttamente la prova che dovrà fondare la propria decisione.

Il riferimento all'articolo 99 assicura che anche l'istruttoria d'appello si svolga nel contraddittorio delle parti, con assegnazione di termini adeguati per la partecipazione e la produzione di documenti integrativi. Il principio del contraddittorio, sancito dall'articolo 111, comma 2, della Costituzione, trova così piena applicazione anche nel secondo grado del giudizio contabile.

Il rapporto con il giudizio civile e amministrativo

La struttura dell'articolo 197 riflette le scelte operate anche dal codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010, articoli 101 e seguenti) e dal codice di procedura civile (articoli 342 e seguenti). In tutti e tre i sistemi processuali il giudizio d'appello è fondamentalmente un riesame della sentenza impugnata, con ammissione di nuove prove solo in via eccezionale. La specificità del processo contabile risiede nel fatto che l'appello si svolge dinanzi a una sezione d'appello della Corte dei conti, organo collegiale specializzato nella materia della responsabilità erariale.

La decisione in appello: forma e contenuto

Il giudice d'appello può confermare la sentenza impugnata (appello rigettato), riformarla in tutto o in parte, oppure dichiararne la nullità con eventuale rinvio al primo giudice (articolo 199). La sentenza d'appello deve essere motivata in modo esauriente, dando conto delle ragioni per le quali le censure dell'appellante sono accolte o respinte. Essa acquista autorità di giudicato nei confronti di tutte le parti e, nei casi previsti dalla legge, può essere oggetto di ricorso in cassazione per i soli motivi attinenti alla giurisdizione.

Il principio della completezza del riesame

Il rinvio «in quanto applicabili» alle norme di primo grado non può tradursi in un riesame parziale o frettoloso della controversia. Il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente proposte nell'atto di appello e nelle difese dell'appellato. Eventuali questioni non esaminate configurano un vizio di omessa pronuncia, censurabile come error in procedendo. La garanzia del doppio grado di giudizio, pur non avendo rango costituzionale esplicito, è riconosciuta come elemento fondante del giusto processo dal sistema normativo complessivo.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quali norme si applicano alla trattazione del giudizio di appello contabile?

Si applicano le norme del Titolo III della Parte II del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016), in quanto compatibili con la struttura del giudizio impugnatorio.

Può il giudice d'appello ammettere nuove prove?

Sì, ma in via eccezionale. Quando dispone l'assunzione di nuove prove o la rinnovazione dell'istruttoria, deve pronunciare ordinanza e procedere ai sensi dell'articolo 99 del Codice.

Cosa significa la clausola «in quanto applicabili»?

Significa che le norme di primo grado si trasportano nel giudizio d'appello solo se sono conciliabili con la natura impugnatoria del secondo grado; quelle incompatibili non si applicano.

Come si svolge la fase istruttoria in appello se disposta dal giudice?

Il giudice pronuncia ordinanza e applica le norme dell'articolo 99 del Codice, garantendo il contraddittorio tra le parti nell'acquisizione delle prove.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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