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Art. 217 D.Lgs. 174/2016 — Giudice dell’ottemperanza

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Art. 217 D.Lgs. 174/2016 — Giudice dell’ottemperanza

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il ricorso per ottenere l’esecuzione in materia pensionistica e nei giudizi ad istanza di parte si propone al giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.

2. Il giudice monocratico esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali e non sospese dalle sezioni giurisdizionali d’appello, nonché per le sentenze confermate in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo delle sentenze di primo grado.

3. Negli altri casi, per l’esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali d’appello provvedono queste ultime.