Art. 217 D.Lgs. 174/2016 — Giudice dell’ottemperanza
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Il ricorso per ottenere l’esecuzione in materia pensionistica e nei giudizi ad istanza di parte si propone al giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.
2. Il giudice monocratico esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali e non sospese dalle sezioni giurisdizionali d’appello, nonché per le sentenze confermate in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo delle sentenze di primo grado.
3. Negli altri casi, per l’esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali d’appello provvedono queste ultime.
Stesso numero, altri codici
- Art. 217 Cod. Amb. — (ambito di applicazione e finalità)
- Art. 217 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 217 Codice Civile: Amministrazione e godimento dei beni
- Articolo 217 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 217 C.d.S.: Sanzione accessoria della sospensione della car
- Art. 217 c.p.c.: Custodia della scrittura e provvedimenti istrut