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Ultimo aggiornamento: 19 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 213 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) disciplina il ruolo del pubblico ministero contabile nella fase di avvio dell'esecuzione delle sentenze di condanna per danno erariale. Il procuratore regionale territorialmente competente, una volta ottenuta la copia della sentenza con la formula esecutiva, la comunica all'amministrazione titolare del credito erariale. In presenza di misura cautelare di sequestro, dalla comunicazione decorre il termine perentorio di sessanta giorni per procedere all'esecuzione sui beni sequestrati. L'amministrazione deve quindi notificare la sentenza al condannato per dare avvio formale all'esecuzione. Il pubblico ministero esercita inoltre i poteri di vigilanza di cui agli articoli 214, 215 e 216.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 213 D.Lgs. 174/2016 — Potere di iniziativa e attività del pubblico ministero

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il pubblico ministero territorialmente competente, ottenuta copia della sentenza munita della formula esecutiva, la comunica all’amministrazione o all’ente titolare del credito erariale.

2. Nel caso in cui il credito di cui alla sentenza di condanna sia assistito da misura cautelare di sequestro, dalla data di ricezione della comunicazione effettuata ai sensi del comma 1 decorre il termine perentorio di sessanta giorni di cui all’articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per procedere ad esecuzione su beni sequestrati.

3. L’amministrazione o l’ente notifica la sentenza con la formula esecutiva al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, al fine di dare avvio alla esecuzione.

4. Il pubblico ministero esercita i poteri di cui agli articoli 214, 215 e 216.

Commento

Il pubblico ministero contabile come motore dell'esecuzione

Nel processo contabile, il pubblico ministero non svolge solo un ruolo cognitivo — quello di esercitare l'azione di responsabilita' davanti alle sezioni giurisdizionali — ma mantiene funzioni attive anche nella fase esecutiva. L'articolo 213 declina questo ruolo nella fase di avvio: e' il procuratore regionale che, ottenuta la sentenza munita di formula esecutiva, innesca il meccanismo di esecuzione comunicandola all'amministrazione interessata. Si tratta di una manifestazione del più ampio principio di tutela dell'interesse pubblico che permea la giustizia contabile: il recupero del credito erariale non e' lasciato alla sola iniziativa dell'amministrazione, ma e' presidiato da un soggetto istituzionale con poteri di impulso e vigilanza.

La comunicazione del titolo esecutivo all'amministrazione

Il comma 1 dell'articolo 213 stabilisce che il pubblico ministero territorialmente competente, ottenuta la copia della sentenza munita della formula esecutiva, la comunica all'amministrazione o all'ente titolare del credito erariale. Tale comunicazione svolge una funzione di impulso: da quel momento l'amministrazione e' ufficialmente a conoscenza del titolo esecutivo e dei suoi obblighi di avvio dell'esecuzione. Il termine «territorialmente competente» fa riferimento alla procura regionale della Corte dei conti nella cui circoscrizione ricade l'amministrazione o dove si e' svolto il giudizio, assicurando che il raccordo tra l'organo requirente e l'ente esecutante sia geograficamente coerente.

Il termine perentorio di sessanta giorni in presenza di sequestro

Il comma 2 disciplina un caso specifico di grande rilievo pratico: quando il credito risultante dalla sentenza di condanna e' già garantito da una misura cautelare di sequestro, dalla data di ricezione della comunicazione del titolo esecutivo decorre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per procedere all'esecuzione sui beni sequestrati. Il termine e' perentorio: il suo decorso senza che l'esecuzione sia stata avviata determina la perdita della prelazione sui beni sequestrati. Questo meccanismo responsabilizza fortemente l'amministrazione, che deve agire con tempestivita' pena la vanificazione della cautela ottenuta in corso di causa.

La notificazione della sentenza al condannato

Il comma 3 stabilisce che l'amministrazione o l'ente notifica la sentenza con la formula esecutiva al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Questa notificazione personale e' il presupposto formale per dare avvio all'esecuzione: solo dopo la notifica il condannato e' in mora e possono decorrere i termini per l'adempimento spontaneo prima di procedere con misure coattive. Il requisito della notificazione personale (non ammessa dunque la notifica al solo difensore) garantisce che il soggetto obbligato sia posto nella piena consapevolezza dell'esistenza del titolo esecutivo e della volonta' dell'amministrazione di procedere al recupero.

I poteri di vigilanza del pubblico ministero: rinvio agli articoli 214, 215 e 216

Il comma 4 precisa che il pubblico ministero esercita i poteri di cui agli articoli 214, 215 e 216. Il rinvio e' essenziale per comprendere la portata complessiva del ruolo del pubblico ministero nella fase esecutiva: l'articolo 214 disciplina l'attività esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato e i poteri di indirizzo del pubblico ministero; l'articolo 215 riguarda l'esercizio del potere esecutivo da parte del pubblico ministero in caso di inerzia dell'amministrazione; l'articolo 216 prevede la sostituzione processuale del pubblico ministero. I tre articoli formano un sistema coerente in cui il pubblico ministero passa da un ruolo di impulso a uno di vigilanza e, in extrema ratio, di sostituzione.

La formula esecutiva come elemento formale indispensabile

La norma fa più volte riferimento alla sentenza «munita della formula esecutiva». Tale formula e' l'attestazione apposta dalla segreteria della Corte dei conti che dichiara il documento idoneo all'esecuzione forzata, ed e' l'equivalente della formula prevista dall'articolo 475 del codice di procedura civile per i titoli esecutivi ordinari. Senza la formula esecutiva, il titolo non e' azionabile in via forzata: essa e' il sigillo formale che trasforma la decisione giurisdizionale in strumento di coercizione patrimoniale. Il pubblico ministero deve quindi accertarsi di trasmettere all'amministrazione la copia conforme dotata di tale formula, non una semplice copia informale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual e' il ruolo del pubblico ministero contabile nell'avvio dell'esecuzione delle sentenze di condanna?

Il pubblico ministero ottiene la copia della sentenza munita di formula esecutiva e la comunica all'amministrazione o ente titolare del credito, dando impulso all'avvio della procedura di recupero.

Quanto tempo ha l'amministrazione per procedere all'esecuzione sui beni sequestrati dopo la comunicazione del titolo esecutivo?

Sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del titolo esecutivo, termine perentorio ai sensi dell'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Come viene notificata la sentenza esecutiva al condannato?

L'amministrazione o l'ente notifica la sentenza con la formula esecutiva al condannato personalmente, secondo le regole degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Il pubblico ministero mantiene poteri di vigilanza anche dopo la comunicazione del titolo all'amministrazione?

Si. Il comma 4 rinvia agli articoli 214, 215 e 216 del Codice, che disciplinano i poteri di indirizzo, vigilanza e sostituzione del pubblico ministero nella fase di recupero del credito erariale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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